Una singolare controversia per la vendita dello storico Palazzo Bogino

Una singolare controversia per la vendita dello storico Palazzo Bogino Una singolare controversia per la vendita dello storico Palazzo Bogino Il gr. uff. avv. Rinaldo Panza-1 arasa il 2 settembre 1927 acqui- ! cstava dai marchesi Scarampi del | dCarretto del Cairo lo storico pa- j Clazzo Bogino per 11 prezzo di li- cre 1.625.000: nel rogito era con- itenuta la seguente clausola: «E- spressamente si conviene che ove, pl'acquisitore addivenga alla vendi-1 lta dello stabile ora acquistato, dovrà darne avviso al marchese colonnello Enrico Scarampi del Cairo il quale avrà 11 diritto di prelazione a parità di prezzo: e ciò a lui personalmente ». Due anni or sono l'aw. Panzarasa, in seguito alle note vicende, decideva di vendere lo stabile di via Bogino; a trattative avviate mmbgpplggavvertiva del fatto il marchese cEnrico Scarampi del Cairo invi-| tandolo a dichiarare se intendeva! g JSÌKJtaic^S avv< Panzfrasa avvalersi del diritto di prelazione!-che si era riservato personalmen-1 dtè. Per il contegno evasivo del. smarchese Scarampi, a detta de - tlavv Panzarasa, questei trattati- tve fallirono come non ebbero buon | Jesito, sempre per lo stesso motivo, quelle avviate in seguito, cosicché per far fronte ad urgenti sarebbe stato costretto a contrar re un mutuo ipotecario di L. 400 mila con l'Istituto'di San Paolo. Nell'aprile del 1935 il gr. uff. Panzarasa entrava in trattative per la vendita dello stabile di sua proprietà col comm. Umberto Treves, col quale, anzi, addiveniva ad un regolare compromesso di compravendita contenente tutti i patti ed il prezzo da riportarsi nell'atto definitivo. Tale compromesso l'avv. Panzarasa comunicava 1*8 aprile 1935 al marchese ltcdcgScarampi rinnovandogli l'invito diidichiarare entro otto giorni se in- tendeva o meno avvalersi del suo|diritto di prelazione, a parità di ■ prezzo e di condizioni. Contempo-1 rancamente altra copia dello stes-1 so compromesso veniva comuni-1 + ~ „ 11 '~ T»„l 11 , _1- cata ali avv. Bricarelli che prece dentemente era stato dal marchese Scarampi incaricato di trattare in ordine all'esercizio del diritto di prelazione. Queste lettere non ottenevano una risposta precisa, categorica, nonostante le ripetute sollecitazioni. Di fronte al contegno evasivo e dilatorio del marchese Scarampi il comm. Treves chiedeva all'avvocato Panzarasa di fissare un convegno presso il notaio scelto per la redazione del rogito dì compravendita perchè potesse essere diffidato il marchese Scarampi a fare la richiesta dichiarazione; di tale convegno fissato per il 25 aprile 1935, alle ore 16, veniva data opportuna comunicazione al marchese Scarampi che nel contempo veniva diffidato nel senso desiderato dal comm. Treves. Il marchese Scarampi rispondeva a questa diffida citando il gr. uff. Panzarasa ed il comm. Treves dinanzi al Tribunale perchè fosse fissato il termine entro cui egli doveva fare la dichiarazione richiestagli, sostenendo che era arbitraria la limitazione che gli si voleva imporre dalle controparti; a questa citazione rispondeva il gr. uff. Panzarasa con una riconvenzionale chiedendo al Scarampi il risarcimento dei dan ni subiti per sua colpa. La secon da sezione del nostro Tribunale, presieduta dal cav. uff. dott. Rivera ha ritenuto che il marchese Scarampi era decaduto dal diritto di prelazione che si era riservato; ha respinto però la domanda di risarcimento dei danni contro di lui promossa dall'aw. Panzarasa. marchese !

Luoghi citati: San Paolo