La Ricchezza Mobile sulle mercedi operaie

La Ricchezza Mobile sulle mercedi operaie La Ricchezza Mobile sulle mercedi operaie Roma, 11 notte La Direzione Generale delle Imposte Dirette in data 1° corrente ha dira-niato ai dipendenti Uffici delle Imposteuna nuova risoluzione in tema di ap-plicazione dell'imposta di R. M. sullemercedi operaie. corrisposte settimanalmente deve in-tendersi risoluta nel senso che l'impo-sta vada applicata in ciascuna setti-malia in cui la retribuzione non sia in-feriore alle L. 150, salvo eh» l'ammon-tare complessivo della retribfizione perl'intero mese raggiunga le L.r600 neloual caso 1 imposta deve essere tratte-nuta e pagata sulla totalità della retri-buzione percepita durante il mese. Il Ministero non ritiene che, per ìadeterminazione del reddito complessivomensile, possa eseguirsi il ragguagliosulla base delle giornate lavorativecomprese in ciascun mese, nella con-siderazione che ciò oltre ad_ importare£iacou°ne ^l^0^0c-SSÌir^ar^^contrastante al regime di pagamentosalariale a settimane, nel quale ognipagamento settimanale sta a sè e nontiene conto del numero delle giornatelavorative dell'intero mese. La determinazione, quindi, del red-dito complessivo mensile deve risulta-re dalla pura e semplice somma deipagamenti settimanali effettivamenteeseguiti durante il mese, indipendente-mente dal ragguaglio al numero dellegiornate lavorative ed indipendente-mente dal fatto che, nella prima set Umana, siano generalmente compresi alcuni giorni del mese precedente. Per quanto riguarda l'ammontare complessivo della retribuzione per l'in-tero anno, si conferma che l'aver essaraggiunto la cifra di L. 7200 non auto-rizza l'applicazione dell'imposta anchenei mesi in cui il reddito percepito siarimasto al di sotto delle L. 000, a me-no che non si verifichi.11 caso che siatt°r^ZeeZn^ n^sltóriore alle L. 7200, come ac-ade, peresempio, quando il prestatore d'operaabbia diritto a gratificazione o al tre-dicesimo mese di stipendio. Nel richiamare l'attenzione dei nostri lettori sulle istruzioni surriportate, nonpossiamo fare a meno di rilevare che esse ci sembrano in contrasto con le direttive impartite dalla stessa Direzione Generale con la circolare 19 gennaio IDS'i, n, 600, e ribadite nella nota Ì9-12-1984, numero 10r>£. Pareva infatti che con tali direttive, 1 richiamare ancora di recente in una circolare della Confederazione dell'I n1 dustria cui venne data la massima duj fMgjon6j fosse stato chiaramente fi.ti sato il principio che, ai fini della tas- Venodi salariali do- vesserò essere riguardati isolatamente, i in modo da escludere dalla ritenuta i salari settimanali inferiori a L. 150, i jsn;a,j quindicinali inferiori a L. 300, ! e q,(ej7i mensili inferiori a L. 600, il c)w presentava, a tacere eli ogni altra , evidenti vantaggi di . ' semplicità e di chiarezza. Il nuovo cri terio, cui pare si voglia dare effetto \dal 1934 con non lievi complicazioni e j conseguenze per le aziende che finora I si erano uniformate alle precedenti Iistruzioni, prescinde in concreto dai pe ! rindi salariali, poiché afferma la tassa\mUa quando l'operaio nel mese abbia ! y-^^^»-"^ peraff° """ "lf'"° !L. 600, anche se tale cifra sia coni\posta da cinque paghe settimanali, tut ! te, inferiori a L. 150, ed una di tali ] paghe — com'è avvenuto, ad esempio, Uer quella corrissposta il e dello scorso 1 marzo _ si riferisce in buona parte 1 giornate lavorative del mese ante. ì ceaente. Dobbiamo ancora ossen-are che l ipo tesi prevista nell'ultima parte della ri[soluzione ha scarsissime probabilità di pratica applicazione, dato che grutifi cazione e 13° mese di stipendio sono del tutto estranei, nella generalità dei , ! pera manuale. Pensiamo perciò che la Direzione Ge]nera/e delle Imposte possa riconoscere l'opportunità di riesaminare ancora l'araomento per decidere se non sia pie leriblie per quella «comodità di pia Reazione, avuta di mira nella rammentata circolare 11. b00, ritorna,i oi criteri precedentemente adottati, 1 f lldAFdmLLtlTdipvdrc1 vPpqruvcqcnmLeddpmgvIcasi, al trattamento dei prestatori do-1 *lgslif!snG'd

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