La Cassa Nazionale degli assegni famigliari e le norme che regolano il funzionamento

La Cassa Nazionale degli assegni famigliari e le norme che regolano il funzionamento IL REGIME PER .1 LAVORATORI La Cassa Nazionale degli assegni famigliari e le norme che regolano il funzionamento La Cassa Nazionale per gli assegni familiari ha emanato apposite istruzioni destinate agli industriali per il funzionamento della Cassa stessa che, come è noto, è stata istituita in seguito all'accordo intervenuto tra la Confederazione fascista dell'industria e quella dei lavoratori l'il ottobre dell'anno scorso. I contributi e l'orario Diamo le principali di tali norme, rilevando innanzi tutto che esse hanno carattere obbligatorio. Scopo della Cassa è di corrispondere gli assegni familiari agli operai dell'industria che lavorano per non più di 40 ore settimanali e che hanno famiglia a carico. 1 contributi sono dovuti per tutti gli operai d'ambo i sessi, occupati nelle aziende a decorrere dal 3 dicembre 1934. La loro misura è: del 2 per cento dell'importo dei salari per l'orario non superiore alle 40 ore per settimana o alla media di 40 ore settimanali entro i periodi ultra settimanali fissati dalle disposizioni integrative dell'accordo suddetto; e del 10 per cento dell'importo dei salari corrisposti per tutte le ore eccedenti 1 limiti di cui sopra, anche se oltre l'orario normale. I contributi devono essere versati non oltre cinque giorni dalla data del pagamento normale delle retribuzioni e sono per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del prestatore d'opera. II computo avverrà alla fine di ogni periodo di paga, salvo taluni casi specificati. Nel salario sono comprese le competenze accessorie. Per il lavoro a cottimo i contributi saranno calcolati sulla paga-base e maggiorata della percentuale di cottimo; qualora la paga-base non sia stabilita, i contributi saranno calcolati sul guadagno medio orario risultante dal rapporto tra guadagno globale e numero complessivo delle ore lavorate. Circa i lavori discontinui, il 10 per cento sarà dovuto per le ore eccedenti l'orario stabilito nelle disposizioni integrative. Eguale criterio è applicato al personale per il quale non è stabilito un orario giornaliero, come sarebbero i lavoratori addetti ai trasporti camionistici. Le pre^tazioni in natura non sono soggette a contributo. Nel caso in cui l'orario ridotto, anziché essere stato portato a 40 ore, sia stato fissato in misura superiore (per es. 42 ore), il salario corrispondente alle ore eccedenti le 40 è sottoposto a contributo del 5%. In caso di cessazione dal lavoro prima della fine del periodo ultra settimanale, la commisurazione del contributo sarà fatta sulla base della durata media del lavoro prestato dall'inizio del periodo alla cessazione. Il datore di lavoro registrerà sul libro paga o sul documenti equipollenti, per ciascun operaio, 1 contributi trattenuti. Il pagamento degli assegni da effettuarsi, senza ritardo, dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei salari, decorre dal 14 gennaio 1935 ed è fatto sempre per conto della Cassa. Gli assegni competono anche agli operai licenziati dopo il 14 gennaio 1935. L'importo di ogni singolo assegno è fissato nella misura di lire quattro settimanali. Condizioni necessarie Perchè l'operaio capo-famiglia possa aver diritto all'assegno, è necessario che si verifichino contemporaneamente le due condizioni seguenti: a) che l'operaio lavori ad orario non superiore alle 40 ore per settimana o alla media di 40 ore settimanali entro i periodi ultra settimanali fissati dagli accordi integrativi dell'accordo interconfederale; b) che abbia a carico figli di età inferiore ai 14 anni compiuti, legittimi o legittimati o adottivi o naturali riconosciuti. Sono esclusi dall'absegno gli operai che hanno soltanto un figlio di età inferiore a 14 anni, abbiano o no figli di età superiore. Quando invece l'operaio ha più figli di età inferiore a 14 anni, avrà diritto a tante quote di assegno quanti sono questi ultimi. Le condizioni di famiglia risulteranno dal relativo certificato che ogni operaio, avente diritto agli assegni, è tenuto a presentare al proprio datore di lavoro, e che per disposizione ministeriale dovrà essere rilasciato gratuitamente e sollecitamente dai Comuni. Gli operai occupati -presso le aziende industriali di Torino, invece di richiedere il certificato di famiglia direttamente all'Ufficio Anagrafe del Comune, provvederanno a riempire un apposito modulo che a loro richiesta verrà rilasciato dal datore di lavoro dal quale dipendono e che, a cura dello stesso, verrà fatto vidimare da parte dell'Ufficio Anagrafe in base agli accordi presi con l'Unione industriale fascista e col Comune. I datori di lavoro per tali vidimazioni potranno rimettere i moduli all'Unione industriale. Il datore di lavoro provvederà a corrispondere agli operai gli assegni alla fine di ogni periodo di paga. Qualora la durata media di lavoro settimanale sia calcolata su un periodo ultra settimanale, il pagamento avverrà alla fine di ciascun periodo di paga nel caso in cui la ripartizione della durata del lavoro fra i vari periodi di paga sia fatta in base ad un orario predeterminato, mentre avverrà alla fine del periodo ultra settimanale nel caso contrario. In caso di cessazione dal lavoro prima della fine del periodo ultra settimanale, il pagamento verrà fatto all'atto della liquidazione sulla base della durata media del lavoro prestato dall'inizio del periodo al momento della cessazione. In caso di assenza dell'operaio dal lavoro per malattia o per Infortunio dovrà corrispondersi allo stesso l'assegno per tutto il periodo durante il quale riceve il sussidio dalla Cassa Malattia o l'indennità temporanea dall'Istituto assicuratore, sempre che nel mese precedente alla malattia o all'infortunio sia etato corrisposto l'assegno. Agli addetti ai lavori discontìnui, di semplice attesa o custodia, sarà corrisposto l'assegno solo quando l'orario da essi compiuto non superi quello per es¬ si stabilito nelle singole disposizioni integrative. Nel computo della durata del lavoro agli effetti del diritto all'assegno, devono essere comprese le ore non lavorate per assenza o per interruzione dovute a causa di forza maggiore o per festività infrasettimanali. Qualora però le ore cosi perdute vengano recuperate non saranno comprese nel computo della durata del lavoro nel periodo nel quale il recupero viene effettuato. Riguardo agli operai edili, ai fini della corresponsione dell'assegno, le ore perdute per intemperie e in genere per cause climatiche, non verranno computate, nel periodo di quattro settimane, sull'orario di lavoro. Il Comitato di vigilanza Ad ogni effetto di legge l'assegno non deve essere considerato come salario. Il datore di lavoro registrerà sul libro paga o sui documenti equipollenti, per ciascun operaio, gli assegni corrisposti. Eventuali modificazioni alle vigenti norme saranno tempestivamente comu nicate a tutte le aziende interessate. Gli stampati occorrenti per l'applf cazione dell'accordo possono essere ritirati direttamente o richiesti per corrispondenza od anche a mezzo telefono all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale — Sede Compartimentale di Torino (Piazza S. Carlo 6, telefono 41-963) — oppure presso l'Unione Industriale fascista. Presso ogni sede provinciale dell'Istituto stèsso è stato costituito un Comitato provinciale di vigilanza per gli assegni familiari, col compito di seguire l'andamento del versamento dei contributi e dell'erogazione degli assegni, di istruire i ricorsi riguardanti i contributi e gli assegni e di esprimere il proprio parere in merito, e di tenere il collegamento con le Associazioni sindacali e gli organi ispettivi. Queste le norme principali; la Cassa Nazionale rivolge tuttavia invito ai datori di lavoro a dare la massima diffusione, tra 1 loro dipendenti, alle disposizioni integrali, da noi riassunte e riguardanti la concessione degli assegni, cosi opportunamente stabiliti a favore dei lavoratori.

Luoghi citati: Torino