L'obbligatorietà delle denunzie dei redditi di Categoria C 2

L'obbligatorietà delle denunzie dei redditi di Categoria C 2 L'obbligatorietà delle denunzie dei redditi di Categoria C 2 I La Direzione Generale delle Impo-iBte Dirette ha emanato, sulla fine dello ì scorso anno, due Circolari in tema ; di dichiarazioni di conguaglio ed iscri-izioni a ruolo dei redditi di Categoria C 2, e di sgravi di quote indebite d im- poste dirette. Le istruzioni in dette cir-lcolari contenute mentano di essere portate a conoscenza del pubblico e richiedono, con alcuni chiarimenti, un breve commento. In materia di redditi di Categ. C 2, la Circolare 27 dicembre 1P34, n. 12700, illustra agli uffici la portata e gli scopi del R.D.L. 3 dicembre 1934, n. 1979, col quale sono state dettate sull'argomento nuove norme, che abbiamo avuto occasione di richiamare nella rubrica dei Quesiti Fiscali ». Esse, in linea Interpretativa delle precedenti disposiEioni, hanno confermato l'obbligo inderogabile dei datori di lavoro di presentare annualmente, entro il prescritto termine del 31 gennaio, la dichiaraeione nominativa di conguaglio, anche ee nessuna variazione sia intervenuta, nell'anno anteriore, nel numero dei prestatori d'opera, o nelle loro persone, o nell'ammontare dei loro redditi Tale prescrizione è assistita da una doppia sanzione: la mancata, presentazione della dichiarazione di conguaglio non solo dà luogo all'applicazione delle penali per omessa denunzia (ammenda e sopratassa), ma pone il contribuente nella condizione di dover subire la tassazione per un reddito non inferiore a quello accertato definitivamente per l'anno precedente, anche se l'ammontare degli assegni effettivamente erogati l'osse inferiore. In ordine alle modalità di compilazione della dichiarazione la Circolare dispone che i datori di lavoro indichino, per ciascun prestatore d'opera, la qualifica d'impiegato o di operaio, ai sensi della legge sul contratto d'impiego privatolo dei patti collcttivi di lavoro; il che, come comprende facilmente chiunque abbia qualche dimestichezza con le controversie di lavoro, non è compito semplice riguardo a quei dipendenti, di più incerta qualifica, che appartengano a categorie non disciplinate da regolamentazione collettiva. Il R.D.L. n. 1979 ha modificato anche il sistema adottato dall'Amministrazione lo scorso anno per le iscrizioni provvisorie per l'anno di competenza, le quali, se avessero dovuto basarsi ancora sulle denunzie di conguaglio prodotte per Vanno anteriore j czddcrCcWrL«mgsssgtgavrebbero "impos'to —" 'scadendoìl'ter- ] Mmine per tali denunzie dopo la pubbli lfcazione dei ruoli principali — la for mazione di ruoli straordinari che, oltre a cagionare all'Erario il danno della ritardata riscossione del tributo, avrebbero costretto i contribuenti a pagare in unica soluzione — com'è ac- tcacccaduto lo scorso anno — più rate del,ncarico annuale. Ad evitare simile in- conveniente le nuove norme prescrivo-1 no che l'iscrizione provvisoria possa i dessere eseguita anno per anno sulla base degli accertamenti di conguaglio i o delle iscrizioni dell'anno precedente; Pper effetto di detta disposizione nei !ruoli principali del 1935 è stato iscrit-1eto. a titolo provvisorio per il 1935. il ì reddito risultante dall'accertamento i clefinitivo eseguito nel 1934 — su di chiarazione di parte o d'ufficio — a titolo di conguaglio per il 1933, e, se all'epoca della formazione dei ruoli principali l'accertamento di conguaglio non era ancora definito, è stata iscritta provvisoriamente la stessa cifra di reddito iscritta provvisoriamente nel 1934. Tali iscrizioni provvisorie dovranno, «li regola, rimanere ferme fino a quando non sia intervenuto l'accertamento di conguaglio, in sede del quale si terrà conto di ogni variazione e differenza; ma l'Amministrazione, temperando il rigore spiegato al riguardo lo scorso anno dagli uffici, ha, con la citata Circolare, avvertito che in caso di cessazione di esercizio deve essere accordato lo sgravio, insieme a quello de) reddito di Categoria B, in base alla denunzia di cessazione e senza attendere la dichiarazione di conguaglio. Nel commentare la suddetta Circolare taluno ha avvisato che anche do- ,po la definizione degli accertamenti di |conguaglio la Finanza possa^ancora, nel termine fissato dall art. 59 della legge organica, procedere ad accerta- menti suppletivi, trattandosi di redditi in somma certa e definita; ma noi ri- teniamo che il termine prescrizionale ordinario sia stato modificato dal se- condo comma dell'art. 3 del R.D.L. 30gennaio 1933, n. 18, con l'introduzione della tassazione annuale di conguaglio, da eseguirsi dopo «. i relativi control- li », e mediante accertamenti, che quel-Ss^^Scl^S!"1 mi-Circa gli sgravi di quote indebite, con la Circolare 29 novembre 1934, n. 18400, sono state impartite agli Uffici Imposte istruzioni intese ad ovviare all'inconveniente che gli esattori, per i rimborsi liquidati nei primi mesi dell'anno, riducano l'ammontare dei lo ro versamenti al ricevitore provinciale?5„£„C°™U"Ll°ILimB°^lcfiIf Iaìe' ancora non scadute dei rimborsi stes si. L'Amministrazione intende cioè as-sicurare che l'afflusso alle casse dello Stato dell'ammontare delle rate d'im- poste in scadenza non subisca ecces sive decurtazioni per effetto del con-teggio come denaro contante, che gli esattori fanno — a sensi del Decreto Ministeriale 12 aprile 1924, n. 3029 —dei buoni di discarico comprendentil'intero o buona parte del carico an-nuale e, perciò, anche le rate non ancora pervenute a scadenza. E" stato a tal fine diposto che i rimborsi vengano eseguiti dagli Uffici delle Imposte con opportuna gradualità e, normalmente, dopo la scadenza della prima rata, e che, qualora si tratti di rimborsi che per ragioni d'urgenza debbano aver corso con la prima rata, o di rimborsi di cospicuo ammontare liquidati in qualunque epoca dell'anno, gli Uffici debbano informarne l'Intendenza di Finanza, la quale potrà disporre, se l'ammontare degli sgravi lo consigli, che gli elenchi di sgravio vengano predisposti rata per rata, in mo- f«3=E.= Le pennate istruzioni, se appaiono all'evidenza dirette alla migliore tutela degli interessi dell'Erario, non sembra però che tengano in sufficiente considerazione gli interessi e le necessità dei contribuenti e la mole del lavoro impost0 agli Uffici. Quando si pensi alla masSa ingente di partite indebite iscritte annualmente nei ruoli, specie in quelle dei centri più popolosi, o per redditi già cessati prima della formazione del rap¬ lo od in dipendenza di errori materiali, è facile intuire quali conseguenze potrà determinare a danno dei contribuenti la ritardata esecuzione dello sgravio In passato gli Uffici procedevano alla eliminazione dai ruoli della massima parte di tali partite prima della scadenza della prima rata, in modo da evitare che i contribuenti iscritti a ruolo fossero costretti al pagamento di rate di carichi indebiti i per inesistenza o cessazione di reddito, per duplicazione, per irregolare notifica, ecc.); col nuovo sistema accadrà invece che gli iscritti, non potendo sottrarsi agli obblighi dipendenti dall'iscrizione a ruolo, se vorran no evitare di incorrere nell'indennità di mora o di subire atti di esecuzione, dorranno provvedere al pagamento delle rate in scadenza in attesa che l'Ufficio dia corso allo sgravio. E ognuno vede che cosa ciò voglia dire per i contribuenti meno abbienti, i quali corrono il rischio di vedersi vendere dall'esattore le suppellettili domestiche se lo sgravio non giunge in tempo a fermare l'inesorabile procedura coattiva. É vero che la Circolare fa « salvi sempre i casi d'urgenza » e prevede espressamente che le quote iscritte per errore o cessate in precedenza debbano essere sgravate « con maggiore urgenza e cioè con effetto dalia prima rata »; ma il facile timore della resoonsabilità induce, a quanto pare, gli Uffici ad attenersi rigidamente al principio che con effetto dalla prima rata non si debba eseguire alcuno sgravio, il che non è assolutamente, come si è visto, negli intendimenti dell'Amministrazione, la quale ha segnato, al saggio discernimento dei funzionari, una semplice direttiva di massima. E' quindi auspicabile che gli organi preposti alla sorveglianza degli Uffici delle Imposte si adoperino perchècodesta direttiva non venga, con grave danno dei contribuenti, travisata e male intesa, e perchè l'Amministrazione consegua gii stessi fini che ha avuto di mira nell'emanare la suddetta Circolare, con un diverso sistema, quale potrebbe essere, ad esempio, quello di unire ad ogni elenco di sgravio, invece di un unico buono, per ciascuno dei tre Enti interessati alla riscossione, tanti buoni per quante sono le rate d'imposta non ancora scadute, il che allevierebbe notevolmente il lavoro degli uffici ed eviterebbe ai contribuenti i gravi inconvenienti prospettati. Francesco Fretto.