Quesiti fiscali

Quesiti fiscali Quesiti fiscali '» ogni raso " "''1n | ragione ^™ à . n a , e o o o e a e i e , y e e n a à, a e iui u, i n a o il o a lea se i. ti a. 'i u a o ru — iosiUlli iu 7: erod ecinnoi e to fia lu du 5: rata in ra ns ale III toer, errlo ma ormo: A. ri» — au ili ata — nicoQ: 5: un on— eroeMono 0 ot— — ai «3liul rto uì— a nn r«. li IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE. D, }?ei igao tre di sei soci di una accomandita semplice recedevano, ritirando l'importo delle rispettive carature, e gli altri tre procedevano alla trasformazione dell'accomandita in anonima, sottoscrivendo al capitale in proporzione delle rispettive quote, di entità diversa. L'Ufficio Imposte, che <liù aveva proposio accertamento contro i primi tre, notificò agii altri tre soci un accertamento i/lobaìe per lucro di avviamento, conseguito col conferimento dell'azienda nella anonima, senza iene.- conto della disparita delle quale. E' legittimo l'accertamento di un avviamento nel caso di semplice l.asforinazione di Società? Non deve l'accertamento essere inslhi/oló conferente in f JE. — Taluni Uffici Imposto, con costanza veramente singolare dati gli insuccessi subiti nei giudizi amministrativi, continuano ad eseguire accertamenti del genere, e si sforzano di giustificarli col motivo che le azioni sottoscritte dai conferenti possono essere alienato in qualunque momento, dando la possibilità ai conferenti stessi di realizzare il valore d'avviamento dell'azienda o della quota d'azienda conferita. Ma la tosi è, a nostro avviso, infondata e tale è rtata riconosciuta in numerosi giudicati della Commissione Centrale (per ultima dee. a Sez. Un. 25-3-1931, n. 20441. in Giur. Imp. Dir. 1931, pag. 203), specie quando siano rimaste invariati, nella nuova forma di società, la denominazione, l'oggetto e la sede e non siano entrati a far parte della Società nuovi soci. In un solo caso non si potrebbe disconoscere legittimità agli accertamenti del genere, quando cioè fossero dimostrati il preordinato intento speculativo della trasformazione e l'avvenuta cessione delle azioni a terzi. Altro errore nel quale incorrono gli uffici è quello di proporre accertamenti globali, senza considerare che, come ha ritenuto la Suprema Corte con sentenza 7/515/6/1934 In causa Buratti Sella, Carassi c/ Finanze (in Riv. Legislaz. Fiscale, 1934, n. 11724) «l'accertamento * fiscale per essere valido a carico dei « singoli componenti la Società, avreb« be dovuto essere non globale, ma f at« to rinartitamente a carico di clascu« no dei colpiti, distinguendosi per « ognuno di essi l'entità del lucro ri« cavato, la quale poteva nuche essere « diversa, specialmente se la si fosse « dovuta proporzionare ad una diversa :< entità di caratale sociale conferito « dall'uno e dall'altro del soci ». Nel caso di specie l'accertamento nei confronti dei receduti dall'accomandita appare, in linea di diritto, pienamente giustificato. D. — Agli effetti della determinarle del rèddito'di Categoria B di una trattoria sono ammesse in detrazione la tassa di abbonamento al bollo sui conti dei ristoranti, la tassa di concessione governativa per la licenza dì vendita degli alcoolici e l'imposta di consumo? R. — Quando il loro ammontare con corra a costituire il reddito lordo del l'esercizio c si proceda ad accertamen to analitico, non vi può essere dubbio sulla detraibilità del suddetti tributi, i quali hi uno manifestamente carattere di snesa inerente alla produzione del reddito. D. — Su La Stampa del 9 corrente, riportandosi le recenti disposizioni del Ministero circa la tassazione delle in deìinità di licenziamento, si accennava ad uno scarto del 50 per cento. Come si applica tale scarto? R. — Il comunicato riportato dal nostro giornale si riferiva esclusivamente alle indennità di licenziamento degli operai, non a quelle spettanti al personale impiegatizio, come dimostra d'avere interpretato l'interpellante. Nel comunicato si precisava che le indennità inferiori a L. 2.000 devono ritenersi esenti da imposta e che agli effetti della determinazione di tale minimo deve aversi riguardo alla sola indennità, senza tener conto degli altri emolumenti percepiti dall'operaio nell'anno del licenziamento. L'accenno allo scarto del 50 per cento era inteso a confermare che le Indennità stesse, se tassabili, devono essere assoggettate all'imposta, al pari delle mercedi, con l'aliquota dimezzata {i% 1, invece che con l'aliquota normale (8%). D. — Sono occupato in un lanificio in qualità di operaio e percepisco il salario giornaliero di L. 16. Il 3 gennaio c. mi è stata fatta la trattenuta di R. M. sulla paga ed alle mie rimostranze è stato risposto che l'imposta deve essere apnlicata a tutti coloro la cui paga quindicinale superi la L. 150. E' esatto? R. — La trattenuta è arbitrarla e la giustificazione datane è Infondata poiché il minimo di tassabilità per le paghe quindicinali è di L. 300, mentre le ti. 150 rappresentano il minimo imponibile delle paghe settimanali. Il Ministero, come abbiamo pubblicato sul numero del 16 corrente, ha ancora di recente confermato che i predetti mi nimi d'esenzione rimangono invariati, avvertendo tuttavia che, diversamente da quanto era stato concesso pel 1933, pel quale anno erano state considerate tassabili soltanto le mercedi di quegli operai che nell'annata avessero percepito non meno di L. 7.200 nette, per il 1934 e per gli anni successivi « devono * essere tassati tutti quei singoli pe * riodi di paga che, presi separatamente « e al netto delle ritenute per contri« buti sindacali ed assicurativi, raggiungano il minimo di lire 150 set « timanali, 300 quindicinali e 600 men « sili ». SDp1TBACTMIMPOSTA CELIBI. D. — Mio figlio trovasi in Francia da oltre tre anni ed io sono costretto a pagare l'imposta celibi da lui dovuta. Posso ottenere la cancellazione dai ruoli? R. — Con dispaccio 30 marzo 1931, n. 1216 (in Castellano «Le Normali delle Imposte Dirette », pag. 847, n. 4) il Ministero dispose l'eliminazione dal ruoli delle quote d'imposta iscritte a carico di celibi emigrati all'estero per ragioni di lavoro e non di pubblico ufficio o per altri motivi. Se questo è il caso di suo figlio, presenti all'Ufficio Imposte domanda di sgravio, invocando la suddetta disposizione. IMPOSTA COMPLEMENTARE. D- — Sono operaio pagato a settimana e sono stato assoggettato all'imposta complementare a seguito della denunzia di CZ presentata nel gennaio 19Slf dal mio datore di lavoro. Dal marzo 193b lavoro con l'orario ridotto di JfO ore ed ho avuto decurtazioni di salario che hanno fatto diminuire la mia mercede settimanale a L. l/t0. Non dovrei essere esentato dall'imposta ? R. — Se è esatto che le riduzioni di paga e di ore lavorative hanno fatto diminuire la sua mercede settimanale a cifra inferiore al minimo tassabile di ricchezza mobile, è pure vero che il suo reddito netto annuo continua ad essere superiore al minimo imponibile agli effetti dell'Imposta complementare, che è, come abbiamo ripetutamente pubblicato, di L. 6.000. Lei quindi non ha diritto all'esonero completo; può Invece, a sensi dell'art. 2 del R. D. L. 20/3/1933, n. 283, presentare entro il 31 corrente domanda perchè il reddito in tassazione venga ridotto alla minore cifra annua data dalle sue nuove condizioni salariali. Francesco Fretto Lttmnvsatmibstcintcurlnmcrclamrcf

Persone citate: Carassi

Luoghi citati: Francia