Quesiti fiscali

Quesiti fiscali Quesiti fiscali o e o a n , , a n e, a IMPOSTA CELIBI. D. — So?io ex-agente dì custodia in pensione da tre anni. Vengo ora invitato a pagare gli arretrati di tre anni di imposta celibi, mentre durante il .lenitelo mi si corrispondeva l'aggiunta di famiglia, perchè ho dei figli naturali a carico, e per la stessa ragione mi si continua a pagare oggi detta aggiunta. Un tale fatto non contrasta con l'applicazione dell'imposta celibi nei mici confronti? R. — Anzitutto, essendo lei attualmente in pensione, l'Indennità di L. 73, | di cui gode, non è corrisposta a titolo di aggiunta di famiglia, ma di caroviveri, e sta a rappresentare una quota integrativa della pensione, non avente alcuna relazione con la situazione di famiglia. Se lei fosse in attività di servizio' avrebbe diritto nlla aggiunta di famiglia anche per i figliuoli naturali. purché legalmente riconosciuti; ma ciò non sarebbe sufficiente per farle godere, l'esenzione dalla imposta sul celibi, la quale ammette alla esenzione, in baso alla Circolare 80 del Ministero delle Finanze — Direzione Generale Imposte Dirette, Div. V del 9-1-1934 — solo il genitore di figli legittimati con Decreto Reale. La disposizione più restrittiva è giustificata dal contenute etico-sociale della legislazione demografica del Regime tendente ad affermare sempre più la nobiltà della costituzione e delio sviluppo delle famiglie regolari. E' necessario quindi, perchè acquisti il diritto all'esenzione dall'imposta sui celibi, che lei promuova la procedura di legittimazione del suoi figli naturali per Decreto Reale, se si trova nelle condizioni richieste dall'articolo 198 C. civile per tale forma di legittimazione. D. — Sono invalido, riconosciuto dall'Istituto Fascista per le Assicurazioni Sociali, e nulla posseggo. Sono oboli' aato a pagare l'imposta celibi? R. — L'invalidità riconosciutale agli effetti della legislazione assicurativa dovrebbe darle diritto all'esenzione dall'Imposta celibi, non potendosi, a nostro avviso, tener conto dell'assegno d'Invalidità di cui lei eventualmente gode. Sebbene la lettera sembri autorizzare l'opinione opposta, non ci pare che lo spirito della disposizione racchiusa nell'art. 2 della Legge 6-12-1928, n. 2901, consenta un'Interpretazione diversa. La domanda di esonero — redatta su carta libera — deve essere prodotta all'Ufficio Imposte da cui dipende 11 Comune di residenza, e deve essere corredata da attestazione dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale o da certificato medico comprovante l'inabilità al lavoro. IMPOSTA FABBRICATI. . D. — Possiedo un fabbricato il cui reddito venne elevato nel 19&4, a seguito della rivalutazione automatica, da L. r>.000 a L. 20.000. L'Ufficio Imposte vorrebbe ora aumentare ancora il reddito, sostenendo essere sufficiente l'esistenza della differenza del terzo tra il reddito iscritto e quello effettivo. 10 sostengo che. a norma del R. D. S0-12-19ZS, ». 3060, è necessario invece che la differenza sia almeno della metà. Tale decreto è ancora in vigore? R. — Il suddetto decreto, che disponeva la rivalutazione automatica generale dei redditi dei fabbricati con effetto dal l.o gennaio 1925, all'art. 8 stabiliva che il contribuente, a decorrere dal l.o gennaio 1926, potesse chiedere la variazione in diminuzione de) reddito rivalutato qualora questo risultasse superiore di almeno un quarto al valore locativo reale; e che 11 reddito stesso potesse essere variato in aumento, con pari decorrenza, ad iniziativa della Finanza, quando risultasse inferiore di almeno un terzo al valore locativo reale. Tale disposizione, di carattere straordinario, deve ritenersi ormai abrogata poiché, in relazione al disposto dell'art. 11 del decreto, essa era destinata a rimanere in vigore solo per un quinquennio. In questo senso si è espressa la Commissione Centrale con decisione a Sez. Un. 8 marzo 1933, n. 47714, (in Giur. Imp. Dirette, 1933, pag. 211). Pertanto dal l.o gennaio 1930 la materia delle revisioni parziali deve Intendersi regolata dalle disposizioni della legislazione normale, secondo le quali la revisione può essere promossa — cosi in aumento, come in diminuzione — ogni qualvolta 11 reddito lordo di un fabbricato sia aumentato o diminuito di un terzo per causa con effetto continuativo (art. 21 legge e 62 regolamento per l'imposta fabbricati). Tenga presente che la variazione del terzo deve essere calcolata sul reddito lordo e non sull'imponibile risultante dalla cartella esattoriale, poiché questo ultimo corrisponde si due terzi del reddito lordo. Nell'avviso d'accertamento l'Ufficio Imposte deve, sotto pena di nullità, precisare la causa con effetto continuativo che legittima la revisione in aumento (decisioni Commissione Centrale n. 43724 del 28-10-1911 In Race. Uff., pag. 34, e n. 73956 del 5-5-1927 in Race. Uff. 1930, Supp.to 2, pag. 177). IMPOSTA COMPLEMENTARE D. — Siamo due vecchi coniugi e possediamo una casetta che dà un reddito di L. 3.700. Convive con noi un figlio di 27 anni, celibe, il quale guadagna un salario di L. 100 settimanali, che devolve per metà alle spese della famìglia. Sono tenuto a darmi carico del reddito del figlio agli effetti dell'imposta complementare ? R- — Agli effetti della complementare, 11 contribuente è colpito pel redditi propri, per quelli della moglie — quando da questa non sia separato le galmente ed effettivamente — e per quelli dei figli minori non emancipati. Nel suo caso quindi, poiché il figlio è maggiorenne, non si fa luogo a cumulo e pertanto lei non ha alcun obbligo di denunzia, non raggiungendo il suo red dito il minimo imponibile. D — Sono un impiegato privato t nell'agosto scorso ho avuto una riduzione di stipendio. L'Ufficio Imposte, al quale mi rivolsi per ottenere la diminuzione del reddito assoggettato all'imposta complementare, mi rispose dì presentare domanda a fine d'anno. Potrò ottenere tale diminuzione ed il rimborso dell'imposta pagata in più dall'agosto in poi? R. — A sensi del R. D. L. 20-3-1933, N. 283, le variazioni permanenti in diminuzione dei redditi di Categoria C2 hanno efficacia, per l'applicazione dell'imposta complementare, dal l.o gennaio dell'anno successivo a quello in cui esse si verificano. Le domande degli interessati debbono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la diminuzione è avvenuta. Si ha diritto al rimborso della Imposta dal giorno dell'avvenimento in caso di cessazione del rapporto d'impiego o quando, per effetto della riduzione di stipendio, il reddito netto complessivo si riduca a cifra inferiore al minimo imponibile di L. 6.0000. D. — Sono separato dalla moglie alla quale, in forza di ordinanza del Tribunale, devo corrispondere un assegna di L. liOO mensili. Per ottenere la detrazione di tale assegno in sede di taslazione d'imposta complementare è titolo sufficiente l'ordinanza od occorre che la corresponsione dell'assegno venga disposta con sentenza? R. — Poiché l'art. 4 del R. D .L 297-1933, n. 1027, accennando all'asségno corrisposto al coniuge separato, pone come condizione per la detrabilità che l'assegno risulti fissato- « per sentenza o per atto certo » riteniamo non posse esservi dubbio che l'ordinanza costituì-1 Bea titolo pienamente valido per otte- i nere la detrazione. Franceico Fretto. ,

Persone citate: Race, Supp