IL REDIMIBILE IMMOBILIARE

IL REDIMIBILE IMMOBILIARE IL REDIMIBILE IMMOBILIARE a o à e Roma, 6 notte. La Gazzetta Ufficiale pubblica il seguente R. Decreto legge 5 ottobre 1936-XIV, N. 1743, concernente l'emissione di un Prestito Redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo. Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per la volontà della Nazione Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia, visto l'art. 3 N. 2 della legge 31 gennaio 1926, N. 100, ritenuta la urgente necessità di provvedere alla emissione di un nuovo Prestito pubblico per valorizzare la vittoria conseguita in Africa Orientale e per procurare i mezzi necessari a garantire la Sicurezza nazionale: ritenuta altresì la urgente necessità di assicurare il servizio e la estinzione di tale Prestito; visto il Testo Unico delle Leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile approvato con R. Decreto 24 agosto 1877, N. 4021 e successive modificazioni, vista la legge 26 gennaio 1865, N. 2136 istitutiva della imposta sui fabbricati e successive modificazioni, visto il R. Decreto 6 dicembre 1923, N. 2722 vista la legge 11 luglio 1929, numero 1260, visto il R. Decreto 17 settembre 1931, N. 1608, vista la legge 8 giugno 1936, N. 1231; sentito il Consiglio del Ministri; sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato e del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro per la Grazia e Giustizia, abbiamo decretato a decretiamo: Art. l, — E' autorizzata l'emissione di un Prestito Redimibile da iscriversi nel Gran Libro del Debito Pubblico, fruttante l'interesse annuo di lire 5 per ogni cento lire di capitale nominale, a parti re dal 1° gennaio 1937-XV», esen te da ogni imposta presente e fu tura pagabile nel Regno e nelle Colonie a rate semestrali posticipate, scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno. Il Prestito sarà ammortizzabile nel periodo di 25 anni a decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI. L'ammortamento del Prestito considerato nel precedente comma avrà luogo secondo il piano allegato al presente decreto mediante rimborso per sorteggi annuali. dntuoasètpLbsftlsddfitaPudmavapcbp3ssldLe esenzioni Art. 2. — I titoli del Prestito creato con il presente Decreto saranno offerti in pubblica sottoscrizione al prezzo di emissione pari al valore nominale con le norme che verranno stabilite con Decreto del Ministro per le Finanze. A tale sottoscrizione sono per altro tenute le persone fisiche e gli Enti di qualsiasi natura che siano possessori di terreni e di fabbricati situati nel Regno, salvo le eccezioni stabilite dall'articolo successivo. Art. 3. — Non sono tenuti alla sottoscrizione: 1°) lo Stato per tutti i suoi beni, compresi quelli destinati a dotazione della Corona; le Amministrazioni dirette dello Stato, gli Stati esteri per i beni che essi possiedono nel Regno; 2°) il Partito Nazionale Fascista e arli vlEnti e le Opere da esso dipenden- ti; 3") Le Provincie ed i Comuni; -i4») Gli Istituti ed Enti di Benefi cenza od aventi semplici fini assi i stenziali. legalmente costituiti e rio Sconosciuti; gli Istituti pubblici di j istruzione, i Corpi scientifici, le e e e i . o i . Accademie e Società storiche, letterarie, scientifiche aventi scopi esclusivamente scientifici, la Società « Dante Alighieri », la Croce Rossa, la Lega navale italiana; gli Enti' ecclesiastici aventi semplici scopi di culto o di beneficienza; 7») Gli Enti ed Istituti per le Case popolari, per le Case degli impiegati dello Stato delle Provin- cJfnL~eì SSSSS1! Cooperative|edilizie ammesse a fruire del con-:tributo dello Stato. 1Art. k I i! toscr&ohe^cui^^^ n'. ? . Preceaentl ar_iaK 1° !i? ta.WjSSS* Srl &S^S^ —,^ i I "qrn " ,,m„!„„ì ! hi ™1 ^ - ! loricati pubblicati niirannl-1 ig37 xv e aegUenti per il tributo ! j dell'anno stesso. Tuttavia, quan-1o dó risulti agli uffici o sia dimo- 'o1 strato dagli interessati che iej-j partite catastali non sono intesta-1 o 'te ai reali possessori, sono tenuti! r l o e o o o ' da imposte reali 0 che siano sog-jgetti ad un tributo sostitutivo del- ;le imposte stesse. iSono del pari tenuti i possessori :dei beni immobili i cui redditi sono soggetti ad imposta di ricchezza mobile ai sensi del R. Decretoi1923 N. 2722 della legge 11 lu-glio 1929, N. 1620 e dell'art. 28 questi ultimi alla sottoscrizione. Agli effetti dell'applicazione del presente articolo le ditte debbono essere considerate per se stanti, quali risultano da ciascun articolo di ruolo, indipendentemente dai cumuli di redditi che per le ditte stesse o per i singoli componenti di esse possono verificarsi con altri articoli di ruolo. Art. 5. — Sono tenuti alla sottoscrizione anche i possessori di ! terreni o di fabrbicati i cui redditi siano temporaneamente esenti della legge 8 giugno 1936 N. 1231, nonché coloro che abbiano effettuati investimenti immobiliari in opere non ancora ultimate o non ancora suscettibili di reddito. La valutazione dei beni Art. 6. — La somma che ciascun possessore di beni immobili è tenuto a sottoscrivere al Prestito è stabilita nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile. La valutazione è eseguita sulla base degli estimi e dei redditi risultanti dai ruoli delle imposte fondiarie per il 1937 XV; per i terreni ed i fabbricati indicati all'art. 5.o la valuzione è eseguita sulla base degli estimi e dei redditi già risultanti da normali e definitivi atti di accertamento ai fini delle rispettive imposte dirette; in mancanza si provvede ad apposito accertamento del reddito. Per gli investimenti in opere non ultimate o non ancora suscettibili di reddito si tiene conto delle somme investite, e dei prezzi correnti talla data del presente Decreto. nArt. 7. — La valutazione del cvalore dei beni immobili indicata {ncnvAsnbrIdDaRntrnmacczall'art, precedente è eseguita: 1° per 1 terreni, sulla base dell'estimo catastale soggetto od assoggettabile alla imposta fondiaria moltiplicato pel coefficiente fisso di 3,66 e capitalizzato al tasso de! 100 per 5; 2») Per i fabbricati, sulla base del reddito imponibile soggetto od assogettabile alla relativa imposta, capitalizzato al tasso del 100 per 5. Art. 8. — Dal valore dei beni immobili, valutato nei modi stabiliti dal presente Decreto i sottoscrittori hanno il diritto di chiedere la detrazione dell'ammontare dei crediti ipotecari gravanti ì be ni stessi nella somma effettiva do nèmastsddtesa o i i vuta alla data del 1» gennaio 19371 ftMUeS sCt°antaZre:!Solarmente iSa^ alla data del presente decreto; 2") che sia dimostrata l'inerenza del-|ia ipoteca agli immobili ai quali jsi riferiscono le partite catastali riguardanti ciascuna ditta iscritta, ne»1 ruol delle imposte fondiarie; |diche il reddito deri^^^ diti suddetti risulti accertato o denunciato agli effetti della impo- 5tajh ricchezza moblle- Le doman- de debbono essere presentate a;pena di decadenza agli Uffici del- '< le Imposte territorialmente com-1 petenti entro due mesi dalla mib- ! blicazione del presente Decreto. 'i e i e i i - Art. 9. — Sono esenti dalla sottoscrizione le ditte per le quali il valore degli immobili valutato ai sensi del presente decreto non raggiunga le lire diecimila; agli effetti della determinazione del limite indicato al comma precedente si tiene conto del cumulo dei redditi immobiliari iscritti a nome della stessa persona od ente. Per la determinazione delle quote da sottoscrivere si applicano le norme da stabilire dal terzo comma dell'art. 4, sempre che il cumulo non sia necessario per quote che separatamente considerate non raggiungano il minimo di sottoscrizione. Per i valori superiori a lire diecimila le frazioni che conj1 applicazione dell'aliquota stabili- ta dallart. 6 portano ad una sotto-, scrizionc inferiore a lire cinquan-;portano ad una sottoscrizione superiore alle lire cinquanta sono arrotondate a lire 100. L'imposta immobiliare Art. 10. — E' istituita, a decorrere dal l.o gennaio 1937-XV e per la durata di ventìcinque anni, una imposta straordinaria immobiliare. Sono soggetti alla detta imposta i possessori di terreni e di fabbricati indicati agli articoli 2, 4 e 5. e|~rsalvo Te* Menzióni dfcui all'art -:o _ T1 .rnvmtn rtpl)a 18. — il provento della Il provento della imposta I straordinaria immobiliare è devo- ad assicurare il servizio degli | _iinteressi e dell ammortamento del rl Prestito autorizzato dall'art. 1 del presente Decreto. Art. 11. — Nella prima applica-1 zione della imposta straordinaria!^ ^ l- o ! immobiliare la determinazione del-1 -1le ditte ad essa soggette è esegui- ; - 'ta secondo le disposizioni degli ar- j ejticoli *. S e 9 del presente decreto.; -1 Art. U. — L'imposta è applica-1 i! bile nella misura annua del 3.50 1per 1000 dei valori immobiliari, va-; lutati secondo le norme degli articoli 6, 7 e 8 del presente decreto. Art. 13. — La determinazione delle somme che ciascuna ditta è tenuta a sottoscrivere al Prestito spetta agli Uffici Distrettuali delle iImposte Dirette. Questi, trascorso il termine sta- bilito dall'ultimo comma dell'ar-1ticolo 8, compileranno ruoli spe-jciali, riscuotibili in sei rate tri-1mestrali eguali. Art. 14. — Agli Uffici delle Im-i-j poste Dirette spetta la determi- - ; nazione delle somme da sottoscri- ivere, anche in confronto dei pos- i : sessori di immobili indicati all'ar- o ticolo 5. L'accertamento dei red- a diti da prendersi a base della de- oi terminazione suddetta è eseguito -| secondo le norme vigenti per la 8 imposta sui fabbricati, a menol o , o i e i i i to e le Banche di diritto pubbli no, nonché gli altri Istituti di credito che saranno designati {non Decreto del Capo del Cover- che per i terreni i relativi estimi non risultino già definitivamente valutati dagli organi competenti. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i possessori dei beni immobili indicati all'art. 5 debbono presentare apposita dichiarazione ai competenti Uffici delle Imposte Dirette entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto. Per tali dichiarazioni si applicano le norme e penalità del R. D. 17 settembre 1931, n. 1608. Anticipazioni dello Stato ART. 15. — Per le sottoscrizioni disposte dal presente Decreto l'istituto di emissione è autorizzato a concedere anticipazioni fino al 90 per cento dell'ammontare rispettivo, all'interesse annuo non superiore al 5 per cento, comprese le spese e le commissioni. Per tali sottoscrizioni anche gli Istituti di credi- no, potranno concedere crediti èd anticipazioni al tasso massimo di interesse sopraindicato ed a tutte le altre condizioni previste dal presente Decreto. Crediti ed anticipazioni debbono essere concessi solo su domanda delle ditte interessate, corredata da certificato dell'Ufficio delle imposte competente, recante la intestazione completa della ditta gli estremi della inscriziono a ruolo la quota di sottoscrizione stabilita. Le somme debbono essere dall'Istituto versate all'esattore delle imposte dirette che 1 ha incarico per la riscossione !della qu°ta COn,r0 «•"•«■"» <«* " ™ «Gi¬ fica*«> provvisorio, secondo quan. |to è disposto dal successivo ar jticolo 20. per tutti gli atti inerenti alle , operazioni di credito sopra decen |nate e relative rinnovazioni in so delle imposte dì regi stro e di bollo e surrogatone si applica la tassa fissa di bollo di «re i, da corrispondersi sul primo ;atto delle operazioni medesime, '< 1 Art. 16. — Per la risoluzione ! delle controversie per l'applica'Zione del presente Decreto valgo jnentl sanzioni punitive a dei contribuenti morosi. Il versa , ment0 delle quote di sottosenzio;ne puo essere fatto direttamente in tesoreria per disposizione del- no le norme vigenti per l'imposta sui redditi dei fabbricati. Ove, in dipendenza dell'accoglimento, dei ricorsi degli interessati debba procedersi alla restituzione di quote di sottoscrizione, ad essa si provvedere, insieme con i relativi interessi a favore del sottoscrittore ovvero dell'Istituto sovventore, con le norme stabilite per la restituzione delle quote di imposta riconosciute indebite. Art. 27. — Per la riscossione dei ruoli speciali di sottoscrizione e dei ruoli della imposta straordinaria immobiliare si applicano le norme contenute nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette, comprese quelle concernenti sanzioni punitive a carico | di questi l'Intendente di Finanza, sia d'ufficio che su domanda del contribuente. Per le quote relative alle sottoscrizioni il credito della finanza ha privilegio speciale per l'intero ammontare delle quote stesse sugli immobili cui essi si riferiscono, salvi sempre i diritti dei terzi costituiti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto. Il privilegio è trasferito all'istituto bancario nonché all'istituto di emissione nel caso di anticipazione, limitatamente all'ammontare del credito o dell'anticipazione e fino alla estensione Art. 18. — Gli obblighi e le condizioni dell'esattore e del ricevitore provinciale per la riscossione 1 per le quote di sottoscrizione saa!ranno disciplinati con le norme di -1 applicazione da" emanarsi "in "forza - ; dell'articolo 23 del presente de- - j creto. .; _ -1 za di iscrivere a ruòlo le aunte d; 0 sottoscrizione%i prescrive "ol 31 dicembre 1939. Quando trattisi di quote relative agli immobili Indicati all'art. 5 il diritto della Finanza di accertare i redditi stessi si prescrive col 31 1 dicembre del secondo anno succes- -; . e è o e isivò" a quello della pubblicazione del presente Decreto ed il diritto - di iscrivere a ruolo si prescrive col -131 dicembre dell'anno successivo a -j quello in cui i redditi furono defi-1 nitivamente accertati. Per la im posta straordinaria immobiliare il -i diritto di iscrizione nei ruoli è li- alitato alla imposta dell'anno in -; corso e dei due precedenti, - Art. 20. — Avvenuto l'integrale - pagamento delle quote iscritte a - ruolo e sulla base della quietanza - dell'esattore, le sezioni di R. Tesoo reria rilasciano al possessore dela le quietanze stesse, previo il conoiguaglio degli interessi, un certifi-

Persone citate: Dante Alighieri, Vittorio Emanuele Iii

Luoghi citati: Africa Orientale, Etiopia, Italia, Roma