Misure per la disciplina del credito la difesa del risparmio e la riforma delle banche

Misure per la disciplina del credito la difesa del risparmio e la riforma delle banche IL CONSIGLIO UHI MINISTRI Misure per la disciplina del credito la difesa del risparmio e la riforma delle banche Difesa del risparmio e della collettività Le misure più importanti della odierna riforma bancaria sono: la creazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e dell'esercizio del credito, la trasformazione della Banca d'Italia in istituto di diritto pubblico, il controllo delle banche. L'Ispettorato, del quale faranno parte il Capo del Governo, alcuni ministri, ed il governatore della Banca d'Italia, rappresenta la suprema direzione di tutta l'attività bancaria non solo per garantire la sicurezza ai depositanti ma per avviare il risparmio nell'economia nazionale verso forme corrispondenti agli Interessi della collettività. La Banca d'Italia, come informa l'articolo 1 del suo Statuto, era sir.ora una società anonima creata « allo scopo di esercitare il commercio bancario e di emettere biglietti al portatore nei limiti e nelle norme di legge ». Malgrado tali compiti delicati e quello di esercitare In Tesoreria per conto dello Stato, questo istituto aveva carattere privato. Con l'odierno decreto la Banca d'Italia è trasformata in Istituto di diritto pubblico, diventa cioè un organo parastatale come il Banco di Napoli e quello di Sicilia. La sua attività rimane immutata: emissione di biglietti, tesoreria statale, anticipi su fondi pubblici, scon to di portafoglio degli Istituti di credito. Banca delle banche, eserciterà, direttamente ed attraverso l'Ispettorato, una funzione di controllo su tutta l'attività bancaria e sul commercio dei valori niobi liari. La Banca Commerciale, il Cre dito Italiano, il Banco di Roma — istituti che svolgono la loro azione in più di trenta Provincie — diventano banche di diritto pubbli co, continuando l'attività svolta sinora sotto il controllo dell'Ispettorato e della Banca d'Italia. La riforma sanziona una situa zione in parte già esistente, da quando lo Stato era stato costretto ad intervenire, nell'interesse generale, per risolvere la grave crisi bancaria. La sua eccezionale importanza sta nel principio che essa afferma in forma definitiva: tutela del depositante e degli interessi della collettività per evitare che miliardi di risparmi siano avviati, secondo il capriccio di pochi grandi banchieri privati, verso imprese non corrispondenti all'interesse generale. L'Italia è un paese in rapido sviluppo ed ha grande bisogno di capitali freschi, non può permettersi il lusso di ripetere una seconda volta l'operazione avvenuta gli scorsi anni di socia liz. la le beprmrienedecodiretrnunenocinosfsicanelil'avemfupblsvticrvbmpdtipmcccsprvtsgddcbdgSczccsvdCunlrdtpvttpEzgdancontribuenti. IlNelle esplicite dichiarazioni dei!3Capo del Governo al Consiglio deijt-azione delle verdite a idpip dpi ì fdatone aeue pei aite a spese dei vntiiouenn. lMinistri Egli ha ripetuto che il scolletto autarchico domina oggi tutta la vita economica della Nazione. Anche nel campo finanziario l'Italia farà da sè. Bisogna quindi prima incoraggiare e difendere il risparmio, poi avviarlo verso orgatiizzazioni industriali, agricole e commerciali atte ad aumentare il benessere, la potenzu e la libertà del Paese. Le deliberazioni nvbnptRoma, 3 notte Dopo le comunicazioni del Duceiil Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Governo e del Ministro per le Finanze, ha approvato un complesso di provvedimenti diretti alla « difesa del risparmio e alla disciplina deila funzione creditizia ». Con tali provvedimenti viene attuata, in armonia con i voti espressi dalla Corpora¬ to e con le successive deliberazioni : del Comitato corporativo centrale, una sostanziale riforma della re¬ iEtì^rtEES- 61 SSfiSa ^ quanto riguarda i problemi rela- n^fU)S;JJSSCaZÌ0^?«fU?i funzlor "o„!!ìJÌ?£:f. J? i^—-"'.F1' -0,1'8.*?.1 raccoglitori di risparmio ed alla distribuzione funzionalo e territoriale degli organi del credito. L'Ispettorato In armonia con il principio unitario dello Stato fascista, si provvede all'organizzazione unitaria della difesa dei risparmi, del controllo degli Istituti di credito e del mercato dei valori mobiliari, mediante apposito organo tecnico dello Slato, al quale presiede il Governatore della Banca d'Italia. Il nuovo organo dello Stato, che : denominato .Ispettorato '- per la difesa del risparmio e l'è sercizio del credito », è postn allo dipendenze di un Comitato di Mi- nistri presieduto dal Capo del Go- verno e composto dei Ministri per le Finanze, per le Corporazioni c per l'Agricoltura e Foreste e con la partecipazione del Governatore della Banca d'Italia. Il Comitato dei Ministri fissa le direttive gene- rali dell'azione da svolgere, sentito il Comitato corporativo centrale, al fine di adegua-s le esigenze dello sviluppo della economia della Nazione e delia vita dello Stato alla formazione dei risparmi ed alle possibilità di credi-to del Paese. Lo Stato corporati-vo provvede cosi àd affermare il r°oPP?ù alto interest per la ter-mazicne del risparmio e per la in- tangibilità di esso, ed inizia, con visione unitaria, la conseguenteazione per una più razionale distribuzione funzionale degli organi del credito. Con l'attuazione di questa riforma, la struttura dell'organizzazione bancaria italiana rimane, nelle sue grandi linee, cosi definita. Al sommo della gerarchia sta l'Istituto di Emissione con le funzioni di risconto nei confronti delie varie azioni di credito e con le funzioni di controllo di tutta la politica del credito e del movimento dei valori mobiliari. Tipici organi di raccolta del rifi>o'-'^ìi nopolare rimangono, nel- a loro struttura consuetudinaria, i plie Casse di Risparmio, che tante a enemerenze hanno acquistato, so- deratutto nei confronti delle econo- demie regionali. Le funzioni banca-. spie vere e proprie sono adempiute ei confronti del movimento del enaro e dei bisogni di carattere ommerciale, dagli istituti di creito di diritto pubblico a carattee nazionale. Le banche regionali roveranno impulso di vita nella uova disciplina dell'organizzazione bancaria dello Stato e potranno più direttamente, con economiità di servizi e con migliore conoscenza dei bisogni locali, soddifare le esigenze di credito delle ingole regioni. Le iniziative di carattere locale completeranno, nella varietà della struttura itaiana, i quadri degli enti che, con 'autorizzazione dello Stato, provvederanno alla raccolta del risparmio ed all'esercizio del credito; unzioni proclamate dal presente provvedimento di interesse pubblico di portata preminente per lo sviluppo della economia corporativa. La Banca d'Italia ze il veauglsiotasvcrderisto uninnimfinsasolalafovistqutoIl credito a medio termine ed il i nfcredito mobiliare in genere, altra- V±verso lo sviluppo dell'Istituìmo-1 gbiliare, creazione tipica del Regime fascista, viene sviluppato e portato a contatto con i bisogni delle medie e delle minori iniziative individuali, nel campo della produzione. Il credito a lungo termine viene coordinato in modo che l'esercizio di esso e la sua richiesta sul mercato, dei capitali, corrisponda alla formazione del risparmio ed alle disponibilità per rinvestimene delle economie individuali. Nelle disposizioni concrete, il provvedimento, dopo aver posto a capo della gerarchia dell'organizzazione del credito, l'Istituto di Emissione lo dichiara istituto di diritto pubblico, che assume la classica figura di banca delle banche. Le caratteristiche operazioni dell'Istituto di Emissione, rimangono le anticipazioni su titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonché a privati e lo sconto alle aziende di credito. In tal guisa, il controllo di tutti gli Istituti raccoglitori di risparmio e la rigorosa politica unitaria del credito governata dalle superiori Gerarchie dello Stato, sotto la presidenza del Capo del Governo, consentiranno un rigido governo della circolazione, condizione questa che rinsalda la fiducia del risparmio e concorre al sano sviluppo della economia della Nazione. Le azioni dell'Istituto di Emissione, ente di diritto pubblico, devono essere nominative e possono essere possedute soltanto da Casse di Risparmio, Istituti di credito e Banche di diritto pubblico, Istituti di previdenza, Enti morali e Istituti di assicurazione. I grandi istituti di credito Lasciando la rappresentanza regionale nel Consiglio superiore della Banca, si provvede anche alla rappresentanza diretta in se no al Consiglio stesso della Cor- dmtelunpSagsdrscLlsnrnla^Banca^d'ìtalVaè fissato" in lire |n300 milioni e sarà, sottoscritto en-I"tro il 15 aprile p. v, da un ^A^vndlsanvtml fazione del credito e della pre videnza n capjtale azionario del la Banca d'Italia è fissato in lire sordo degli enti suddetti, le azio ziraniedststcoscdisiprpatiasuufziorsplisiagani attuali da nominali lire 1000, versati sei decimi, vengono rimborsate a lire milletrecento cadauna, somma corrispondente al capitale e Hlle riserve dell'ente, oltre al dividendo dell' esercizio 1935. Si provvede poi a confermare il carattere di Istituti di diritto pubblico per il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia, per la Banca Naz. del Lavoro, per il Monte dei |sPaschi di Siena e per l'Ist. di San;HPaolo di Torino e, infine, si dispone che le banche che svolgono la loro attività in più di trenta Provincie, e quindi interessano la ge neralità dei cittadini, siano dichia ira£ banche di diritto pubblico. li loro capitale azionario deve essere costituito da azioni nominative. In base a questa norma con separato provvedimento sono dichiarate Banche di diritto pubblico la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano e il Banco di Roma. Il controllo dell'Ispettorato nei riguardi della raccolta del rispar dpblCms : confronto: <i) degli Istituti di ere . dito e Banche di diritto pubblico;i nreeedentemente indicati- b) del- le ESSEeTaiiendedi «Sttto». i genere> comunque costituite, che; raccolgano tra il pubblico deposi-: ti a vista o a breve termine, a ri-1sparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione: ri delle filiali esistenti nel Regno di aziende di credito straniere; delle Casse di lisparmio, per le iquali nulla è innovato per quanto ' concerne la loro posizione giuridi-; ca, regolamentare e funzionale; e) dei Monti di pegni; /) delle Casse rurali ed agrarie. Per quanto si riferisce al credito a medio termine vengono anzitutto allargate la sfera di azione e le facoltà dell'istituto mobiliare italiano, il quale istituirà dipendenze regionali e provinciali, al fine di porsi a più diretto contatto. o sopratutto" con"i bisogni delle or- ganizzazioni produttive di medie o dimensioni, che" rappresentano il '- nucleo della vita economica del - Paese. Ai lini poi della necessaiia r unità di indirizzo, nell'esercizio del bi gli enti sotto la presidenza de! Governatore della Banca d'Italia, e viene soppressa la sez-'one flnan- ziamenti uell'Iflituto per la rico- struzione industriale, i cui com- piti di emergenza possono conci- dorarsi esauriti; continuerà invece c credilo industriale a media scan denza. il consorzio per sovvenzioni e sui valori industriali viene costi o tuito in seziono autonoma dell'I - stiiuto mobiliare italiano, entrain -, -, a funzionale la seziono smobilizzi l "ella quale e accentrata la ge- - stione ài partecipazioni industriali- e finanziarie. Il controllo delle Borse n ee, a e o l- Parimenti c provveduto a disci- plinare il controllo da parte dello Ispettorato por la difesa del ri- sparmio, l'esercizio de! credito de- gii istituti di credito a lungo ter-mine, cioè: a) tutti gli istituti dicredito fondiario: b) il ConsorzioNazionale per il credito agrario di miglioramento; c) il Consorzio di credito per le opere pubbliche fti) l'Istituto di credito per le im preso di pubblica utilità; et l'I otiuito di credito navale: /) l'I-stituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero. Sempre in rapporto alla disci- plina della domanda di risparmio a medio e lungo termine, vengono devolute al Comitato di Ministri del nuovo organo le funzioni già spettanti al Ministero delle Finan- ze ed all'Istituto di Emissione per il controllo delle borse valori; e vengono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'organo stesso gli aumenti di capitale e le emissioni di valori mobiliari, quando tali operazioni debbano essere svolte a mezzo delle aziende di credito. Le funzioni ed i poteri dell'« Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito », sono minutamente regolati da un complesso di disposizioni che integrano e completano, in armonia con i principi! dell'ordinamento corporativo, la legislazione finora vigente in materia di difesa del risparmio; tali disposizioni sostituiscono la legge del 1926 sulla tutela del risparmio ed il relativo regolamento. Si provvede, infine, ad una profonda riforma delle disposizioni vigenti circa l'amministrazione straordinaria, la fusione e la liquidazione delle aziende di credito, vengono dettate norme per la nfK?"?^ V±3 ^f^J^S}^^1: g™S,SffiEg"£ parte dei fun- zionari dello Stato "e di enti parastatali di partecipare all'amministrazione di aziende di credito ed ai funzionari delle aziende stesse di partecipare all'amministrazione di società industriali e commerciali. Infine, vengono disciplinate le sanzioni pecuniarie e di ordine penale per le trasgressioni alle disposizioni emanate. Il principale dei provvedimenti in parola, che è suddiviso in nove titoli e si compone di circa cento articoli, entrerà in vigore con la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, salvo che per le disposizioni la cui attuazione richiede la organizzazione degli uffici dell'Ispettorato, in pendenza delle quali sono previste disposizioni transitorie. Il Consiglio dei Ministri tornerà a riunirsi, per esaurire l'ordine del giorno, sabato prossimo 7 corr. alle ore 10.

Persone citate: Corpora

Luoghi citati: Italia, Napoli, Sicilia, Siena, Torino