RECISAZIONI sulla tassa scambio

RECISAZIONI sulla tassa scambio RECISAZIONI sulla tassa scambio Numerosissimi lettori in questi giorni si sono rivolti a noi per avere schiarimenti e precisazioni in merito al recente provvedimento di riforma delle tasse di scambio e di bollo e delle imposte di registro ed ipotecarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre II. s. 1 quesiti e le domande formulatici riguardano in massima parte la tassa di scambio e pertanto limiteremo ad essa queste note, le quali noti potranno tuttavia essere esaurienti date V ampiezza, e la complessità delle innovazioni introdotte nel campo di applicazione di tale tributo. In via largamente sintetica .le modificazioni apportate possono così riassumersi: 1. Aumento dell'aliquota normale della tassa di scambio da li. 2,50 % a li. 3%. L'esenzione da tassa finora accordata per gli scambi d'importo non superiore a L. 10, viene limitata agli scambi d'importo non superiore a L. 1. Gli scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10 sconteranno la tassa di scambio di L. 0,30; quelli superiori a li. 10 e non aL. 100 sconteranno la tassa di L. 0,60 per ogni 20 lire o frazione di 20 lire; quelli superiori a L. 100 e non a L. 1000 sconteranno la tassa di L. 1,50 per ogni 50 lire o frazione di L. 50; gli scambi superiori a L. 1000 sconteranno la tassa di L. 3 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire. 2° Estensione della tassabilità agli acquisti fatti presso privati da commercianti ed industriali — i» passato perchè sussistesse scambio occorreva che tanto il venditore quanto l'acqiiirente rivestissero la qualità ai commercianti od industriali o fossero a questi assimilati agli effetti deltimposta di ricchezza mobile; — restano nondimeno esenti gli acquisti di materie e prodotti agricoli fatti da commercianti od industriali presso agricoltori e conduttori di fondi. Per gli acquisti fatti presso privati l'obbligo di emettere l'apposito documento di scambio (nota, conto, fattura od equivalente documento in doppio esemplare) è imposto al commerciante od industriale acquirente, mentre per gli scambi ordinari tale obbligo incombe al venditore. 3° Assimilazione allo « star del credere », ai fini dell'assoggettabilità a doppia tassa degli scambi posti in essere a mezzo di ausiliari del commercio, delle obbligazioni cambiarie — anche sussidiarie — assunte dai detti ausiliari a garanzia degli affari compiuti per loro tramite. Assimilazione a provvigione, ai fini della determinazione del limite del 5 per cento, di qualunque compenso corrisposto dal committente o mandante all'ausiliario, compreso l'interesse su eventuali antteipazioni di somme dell'ausiliario òlla ditta mandante. 4° Limitazione dell'esenzione prima accordata per gli scambi nel Regno di merci all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od in transito attraverso il Regno, agli scambi di merci di origine estera trovantisi nette suddette condizioni, con esclusione dal beneficio delle merci di produzione nazionale depositate in punto franco, od in luoghi soggetti a vigilanza doganale od in transito per il Regno. 5° Riduzione da L. 500 a L, 300 dell'importo limite a cominciare dal quale la tassa di scambio non può essere corrisposta a mezzo marche, ma deve essere versata a mezzo del servizio dei conti correnti postali. Resta ferma la facoltà di valersi di tale forma dì pagamento quando l'importo della tassa non sia inferiore a L. 100. L'uso del postagiro settimanale è consentito anche per le fatture soggetto a tassa di scambio non inferiore a L. 20 per ciascuna fattura. 6° Obbligatorietà del rilascio del documento di scambio anche per gli scambi di merci esenti da tassa di scambio — pei quali in passato non v'era alcun obbligo di rilascio di regolare fattura — ed osservanza delle modalità e prescrizioni stabilite per le fatture di merci non esenti, con la sola differenza che-sulle fatture di merci esenti sarà corrisposta la tassa di bollo ordinaria. 7° Determinazione delle aliquote speciali del 0,75% per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie e per il seme bachi; dell'l,50% pei- le vendite di merci all'asta effettuate^ per conto di terzi e con regolare, inondato, da case od agenzie di vendita; del 5% per le pietre preziose, le perle ed i coralli, per il platino ed i lavori in oro ed in platino e per gli articoli con parti o guarnizioni dì oro e dì platino; del 0,75% per l'oro greggio in lastre, lamine o dischi o fili di spessore non inferiore a due decimi di millimetro; del 0,30%, o frazione, di 100 lire, per le forniture e somministrazioni di gas, energia elettrica ed energia refrigerante quando l'importo della fornitura superi le L. 5 e non le L. 1.000, e del 0,50%, o frazione di cento lire, quando l'importo della fornitura superi le L. 1000. Le fatture di gas, energia elettrica ed energia refrigerante d'importo inferiore a L. 5 sono esenti oltre che da tassa di scambio, anche da tassa di bollo. La tassa di scambio per l'energia elettrica adibita dalle ditte produttrici ad usi proprii è determinata in L. 6 per ogni 100 Kw. o frazione di 100 Kw. di potenza ge. neratrice installata. 8" Proroga al 1" gennaio 1938 dell'entrata in vigore della disposizione del luglio c. a. che escludeva dall'esenzione da tassa scambio i libri, giornali, riviste, carte geografiche, opuscoli, fascicoli, manifesti, e fogli volanti aventi scopi pubblicitari o di moda. Dal lo gennaio p. v. pertanto tutte indistintamente le pubblicazioni aventi scopi pubblicitari o di moda, saranno assoggettate a tassa di scambio, compresi, tra le pubblicazioni pubblicitarie, i cataloghi degli editori, librai e rivenditori in genere di libri nuovi od usati, nonché le stampe di ogni genere ancorché sfornite di testo, e tra le pubblicazioni di moda, i figurini, i modelli e le stampe di ogni genere anche se sforniti di testo. Le pubblicazioni aventi scopi promiscui, c'.ie dedicano a scopi pubblicitari i di moda un numero di pagine non superiore al 40 per cento, ovvero uno spazio non superiore al 40 per cento di quello stampato, rientrano tra i libri, giornali, riviste, opuscoli, ecc., contemplati per l'esenzione. Ber le pubblicazioni pubblicita¬ riemanecaallveraprgadepuparo medetanplidesu— esci qconprqublidasenenele dePrdadela pre sitterdeIl sitPaziodozioVaditrasoCoziovodapegnchtavitocirverele Il didepetaLaaltuOfenoRiNmundoALamCrelaFandeDdiudchmnapchsctaPnl'pcstslemnMLcsdGtmzgmlnavhcaenaqètIbsllctmCLnmtvd8 rie è tenuta fei m■• l'aliquota normale del 3 %, a corrispondersi nelle forme ordinarie. Le pubblicazioni aventi scopi di moda, se alla loro stampa gli editori provvedono presso stampatori, sconteranno la tassa del 2 per cento sul prezzo di copertina — reso obbligatorio — «ria volta tanto all'atto della-consegna o spedizione delle pubblicazioni al committente daparte dello stampatore; se alla loro stampa l'editore provvede con mezzi proprii la tassa, nella suddetta misura e sempre una volta tanto, verrà corrisposta con l'applicazione di entrambe le sezioni delle marche su apposito registro sul quale devono essere annotati — primo che la pubblicazione esca dai magazzini dell'editore — i quantitativi delle pubblicazioni, con l'indicazione del titolo e del prezzo dì copertina. Eguale aliquota di tassa è fissata per le pubblicazioni del genere provenienti dall'estero, il cui prezzo deve essere dichiarato dall'importatore nella, dichiarazione d'importazione. Riassumeremo in altra nota le altre disposizioni di riforma della tassa di scambio. Francesco Fretto arrAddFlastsdll