UNA LACUNA contrattuale

UNA LACUNA contrattuale UNA LACUNA contrattuale « I contratti collettivi di lavoro Gli operai dipendenti da aziende artigiane « I contratti collettivi di lavoro stipulati per le aziende industriali non sono applicabili, di diritto, alle aziende artigiane », afferma, con costante c monotono indirizzo, la giurisprudenza del Regno, e ciò perchè « è necessario che risulti esplicitamente od implicitamente che la Confederazione fascista degli industriali abbia in concreto stipulato quale rappre sentante ex leae della Federalo-,°ne autonoma degli artigiani». Leinostre ottime riviste (Diritto deh.Lavoro, Giurisprudenza Italiana, Nuovo Diritto, Foro Italiano, ecc.) contengono, ormai, una letteratura copiosa di tali massime giurisprudenziali, coerenti, ripetiamo, nell'interpretazione di questa premessa formale su; limiti dell'autorità stipulante. Non v'è dubbio, anche per noi, che il motivo formale qui richiamato sia fondato, e ciò perchè la autonomia giuridica, e quindi anche contrattuale, riconosciuta alle comunità artigiane, — costituite in Federazione Nazionale aggregata alla Confederazione delJ'Industria — include il pieno di- lritto della diretta stipulazione deiIpatti di lavoro, non derogabile se [i- „;.t. a: „.^«,... m^»1non in vista di un'espressa delega a favore di terzi. Diciamo espressa, perchè non riteniamo conciliabile con il rito1 statutario delle autorizzazioni ajtrattare e delle deleghe a firmare, i proprio delle convenzioni di la-1 ■ voro, un tacito trasferimento di tale facoltà, costituente, come è noto, uno degli attributi vitali, es-isenziali, di qualsiasi organizza- zione professionale giuridicamente riconosciuta. Da questo punto di vista pura- j mente formale siamo, quindi, più I ortodossi ancora della Magistra-1tura che ha emanate una delle tante sentenze su ricordate, e ciò\perchè, in materia di tanta rilevanza, la delega sottintesa mentre non è concettualmente ammissibile anche dal punto di vista probativo non scevra di difficoltà e di contestazioni. D'altronde, non bisogna esagerare nell'attribuire un puro carattere formalistico all'esistenza o meno della delega espressa: è ovvio, in fatti, che essa include ed esprime,un valore sostanziale rilevante. diremo decisivo ai fini preminenti dell'equità della convenzione di lavoro che si stipula, é cioè che se si ritiene, come di norma è da ritenere, che l'azienda artigiana non possa e non sia da parificare, in consistenza economica e nell'attrezzatura meccanica, alla azienda industriale vera e propria, ne consegue che non si potrebbe assegnare alla prima un onere contrattuale che essa non fosse in grado di sopportare e non dichiari ritualmente di accettare, a meno che, — e sarebbe per. altro verso incongruo — non si fissino, nel patto di lavoro, mercedi così basse da presumere di poter essere agevolmente applicate dagli arti-non meno che dagli indù-giani striali. E' chiaro, quindi, che la delega espressa dalle comunità artigiane alle Unioni Industriali a pattuire il salario di determinate categorie operaie, è, al disopra della formalità giuridica esteriore, anche un atto sostanziale di rilevante significato, e cioè il riconoscimento esplicito della equità e della applicabilità delle tariffe che si vanno a stipulare per il lavoro in oggetto. Ma se la giurisprudenza è a posto, oltreché con i principii generali del diritto, con le tavole statutarie delle Associazioni professionali qui considerate,' è a queste associazioni che compete di fissare per i lavoratori — non solo industriali, ma anche agricoli — che periodicamente effettuano prestazioni di lavoro alle dipendenze di artigiani, l'onesto presidio di una regolamentazione contrattuale delle loro spettanze salariali. Dallo stato di cose attuali consegue, infatti, che gli artigianinon ritenendosi vincolati dalle pattuizioni stipulate dagli indù striali, corrispondano ai lavoratori — ripetiamo agricoli o industriali — una remunerazione minore e che, non di rado, sta nel rapporto di due a tre rispetto al salario legale a cui sarebbe tenuto il dato-re dì lavoro industriale. Per dareun idea diciamo che, in una Pro¬vincia del Piemonte, per opere dmanutenzione (scasso, cementazione e palificazione) di un tronco ferroviario, retribuite nella misura di L. 1,65 a termine del patto di lavoro, sono state invece corrisposte agli operai, dall'azienda ar-tigiana assuntrice, L, 1,10 orariaA porre poi in maggior luce l'opportunità del provvedimento che suggeriamo più oltre il caso ha voluto che, sulla stessa linea ferroviaria, lavorassero, quasi a coli¬tatto di gomito, due squadre, unaassunta da un'azienda industrialee quindi remunerata a termine del patto di lavoro, l'altra ingaggiata da un'azienda artigiana a mercedi, ripetiamo, di un terzo inferiori alla prima. E' superfluo avvertire che a nulla varrebbe obbiettare che non v'è obbligo per l'operaio di accettare simile tariffa, e ciò per l'elementare considerazione che masi difende da sè l'operaio disoccupato quando difetti, come nel caso specifico, la convenzione regolatrice del suo rapporto di lavoroben sapendo che, se egli rifiutaaltri per lui potrà essere indottoa prestare la sua opera alle medelime condizioni. Ma poi — e qui sta il valore sortale e polìtico della questione — Indipendentemente dalla volontà e capacità di pattuizione diretta della mercede, da parte del singolo o del gruppo di operai con cui l'azienda artigiana entra in rapporto, non è armonico, nell'anno XV della rivoluzione, a undici anni ài distanza della legge fondamentale del 3 aprile 1926 e del re- solamento esecutivo che l'accora-1 pagna e a dieci anni dalla Carta del Lavoro chiamata a segnare un'epoca nell'evoluzione dei rapporti dei produttori, che vi sia una lacuna nella mirabile organica costruzione sociale del Regime. E non si pensi che si tratti di rapporti eccezionali, interessanti scarsi gruppi di operai: gli artigiani in Italia superano i due milioni, distribuiti in tutte indifferentemente -e Provincie del Regno, e il ge- nere di imprese a cui possono partecipare costituisce, data la forte tempra e la versatilità dell'ingegno di queste prosperose comunità, una gamma vastissima, i cui risultati si traducono d'altronde in opere di grandezza e in motivi di orgoglio per la nostra Nazione. Ma dopo aver reso sincero °ma^'° le bri "™£ «SS1 dovu>e »1,a Senla,ltà ,e a la tena" ™ deS" artigiani italiani poma dmloLmo anche ad essi l'imperativo mo- ! nrale ormai acquisito da tempo a tutti i produttori del Regno: nessun rapporto di lavoro senza una regolamentazione contrattuale, pubblicistica, legale del salario. E', questo, un dovere di equità verso i lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze di aziende industriali che sottostanno a mercedi note e invariabili a differenza della incontrollata e incontrollabile fluttuazione di quelle praticate dagli artigiani; è infine, e non in ultima linea, un fattore di coerenza, di armonia, di orga¬ tiehnlusrlassscC^scrinnicità nella costruzione sociale deligRegime, che ha disciplinato tutto | s;..... ,', , „ ,5 —.j.-i pintero il lavoro e delle classi sociali. Per sanare questa soluzione di la produzione I e1 ccontinuità nella tutela sociale degii operai, senza ferire, anzi rispettando pienamente il principio giuridico che presiede alla stipu- lazione dei contratti di lavoro, potrebbe valere la seguente soluzio- ne: la confederaz. degli Industria H e ,a Federazione Autonoma delle comunità Artigiane da una part6i e ia confederazione dei Lavorat0ri dell'Industria dall'altra,' potrebberò stipulare una convenzione per ia qUaie i contratti collettivi vigrenti si intendano estesi de pMn droit al]e aZiende artigiane. con una riduzione, per ciò che concerne i salari e le tariffe di cottimo, di una aliquota da convenire (poniamo il 10%) ovvero c forse meglio, di un'aliquota oscillante fra un massimo (per esempio il 20%) e un minimo (il 10%) secondo gli accordi integrativi da fissare nelle singole Provincie, e ciò a seconda della economia am- . categoria di la- mentale e aeua categoria ai la- voro. In tal modo si otterrebbe una soluzione perfettamente equa e rituale della questione: equa verso gli operai, ai quali garantirebbe il giusto salario, e verso gli artigiani dei quali riconoscerebbe con la predetta riduzione il giusto limite di demarcazione verso le più attrezzate e consistenti 'aziende industriali; legale e rituale perchè, promanando . dal tre organismi professionali interessati, sarebbe del tutto consono al diritto sindacale vigente, E sarà cosi compiuto un nuovo passo verso il perfezionamento e lo sviluppo della disciplina socia- Ie. cne il Duce vuole integrale, or 8anica.' totalitaria, a presidio del mezadbCgusssptzqpmpSsnnagselpacsbtgqodl'equità dei rapporti di lavoro e di giustizia fra le classi sociali. G Ratiglia pgScmnccvl

Persone citate: Duce, Ratiglia

Luoghi citati: Italia, Piemonte