Il processo dei Tafariani contro la Banca d'Egitto

Il processo dei Tafariani contro la Banca d'Egitto Il processo dei Tafariani contro la Banca d'Egitto La sentenza del giudice londinese Parigi, 12 notte! Si ha dalla capitale inglese che l tribunale londinese ha pronunziato ieri la sentenza nel processo ntentato dagli esuli tafariani a Bath, in nome della Banca d'Etiopia, alla Banca Nazionale d'Egitto, alla quale ultima erano stati affidati in custodia, ancora al tempo della guerra in A.O., fondi e titoli di proprietà dell'istituto abissino. Questo patrimonio venne reclamato dai rappresentanti della Banca d'Italia incaricati della liquidazione della Banca d'Etiopia, ma Tafari protestò, e allora la Banca egiziana per liberarsi da ogni responsabilità dichiarò di voler accettare la proposta dell'exnegus che un tribunale britannico esaminasse e giudicasse la situazione. Nelle udienze precedenti, l'avvocato dell'Istituto del Cairo aveva esibito, come si ricorda, un certificato del Foreign Office in cui veniva rilevato che l'autorità taliana sull'Abissinia è riconosciuta di fatto dall'Inghilterra. L'avvocato aveva argomentato che tale riconoscimento basta a conferire piena validità a ogni atto di governo compiuto entro il territorio etiopico, e quindi anche alla liquidazione della Banca d'Etiopia. Nella sentenza pronunziata ieri, il giudice Clauson accoglie senza riserve questa tesi, e dichiara che la Banca d'Etiopia ha cessato di esistere. « In base al certificato del Foreign Office — dice il giudice — sono obbligato a considerare gli atti del governo cosi riconosciuto come atti non impugnabili. Non posso considerare il governo che 11 ha compiuti nè come usurpatore nè come illegittimo ». « Il 20 giugno 1936 — egli aggiunge — venne decretata la liquidazione della Banca d'Etiopia, e fu nominato un liquidatore in forza delle leggi vigenti in quel tempo nel territorio etiopico controllato dal Governo italiano. Quel decreto ebbe per effetto lo scioglimento della banca. Il decreto ebbe, inoltre, l'effetto di por fine all'autorità di chicchessia, tranne del liquidatore della banca o di chi agisce in suo nome ». Nell'udienza precedente era stato anche prodotto in tribunale un « decreto » emanato, alla « corte imperiale » di Bath, dal signor Tafari, e, come il giudice dice nella motivazione della sentenza « si era avanzata l'ipotesi che quel decreto avesse modificato la situazione giuridica ». Egli aggiunge però a titolo di commento: « Non riesco a imaginare alcuna ragione che mi possa indurre a. prestar seria attenzione al decreto in parola ». La sentenza londinese, come si vede, esonera la Banca nazionale d'Egitto, in modo definitivo, da qualsiasi responsabilità derivante dalla ' consegna dei fondi ai liquidatori italiani della Banca d'Etiopia. Ma essa ha valore e importanza sopratutto perchè pone in risalto gli aspetti di diritto di un riconoscimento di fatto, tanto anzi da abolire buona parte delle interpretazioni limitative che si danno generalmente a quest'ultimo. La distinzione che si fa, sembra conservare, pertanto, carattere esclusivamente politico.

Persone citate: Bath

Luoghi citati: Abissinia, Inghilterra, Parigi