Art 16: punto oscuro di Giuseppe Piazza

Art 16: punto oscuro Art 16: punto oscuro Berlino, 27 notte. I dubbi avanzati é le obiezioni'mosse allo scambio delle note j britannica e francese col Belgio'per quanto riguarda il punto non!chiaro degli impegni societari di jquest'ultimo, il diritto di passag-jgio e la sua partecipazione aliai « guerra societaria», sembrano precisarsi e concretarsi nelle ma- nifestazioni di stampa fino a ; prendere forma di vere e Proprie ' premesse dalle quali l'opinione tedesca fa dipendere la sua adesione alla garanzia dell'indipendenza del Belgio. La Germania ha — si osserva qui ormai senza mezzi termini — in ripetute dichiarazioni del Fiihrer affermata la sua prontezza a garantire la neutralità del Belgio, ma una neutralità piena, una situazione del Belgio cioè per cui esso, anche in caso di cosi detto adempimento di impegni societari, non possa essere utilizzato come territorio di passaggio o base aerea. Insistendo su questa = ^^SoTcifS cmarfedi ciò che non è affatto chiaro nello scambio di note suddetto. Chiaro è, secondo il giornale, che il Belgio si è fatto sciogliere da gli impegni locarnisti e delle cosi dette conversazioni diStati Maggiori, ma chiaro è ,an- che che a Parigi e a Londra si ha su molti punti dello scambio di "da onelli liti quein note un parere e un'interpretazio ne alquanto diversa da quella chesi ha a Brusselle. A Parigi e .__„,_ ber Londra si insiste per un mento di difesa del Belgio, per caso di necessità, e fino a che l'aiuto non arrivi, con che si cercano di riprendere subdolamente le conversazioni di Stati Maggiori; chiaro è anche che a Parigi e a Londra si specula sui riaffermati impegni societari del Belgio, contenuti nel punto 3 comma 2, con evidente accenno all'art. 16 dello statuto. Non chiaro è corrispondente- mente tutto ciò che in questo pun-to riguarda l'atteggiamento del Belgio; e cioè che cosa il Belgiopensi della propria difesa, delle conversazioni di Stati Maggiori, e dei suoi impegni societari circa l'art. 16 e cioè sanzioni, guerra societaria, diritto di., passaggio, base aerea, ecc. <-. In altri termini — conclude il giornale — noi non sappiamo seil governo belga si renda esatta- mente conto che in vista della si- tuazione strategica del paese, il concetto d'indipendenza e di ih- violabilità deve, per entrare in i . pieno valore e "vigore, necessa-riamente sboccare a una vera po-litica di effettiva neutralità », La Corrispondenza Diplomatico Politica infine riassume autorevolmente e ufficiosamente quella che è ormai l'unanime espresslo- jne di tutta la stampa del Reich, !dicendo che sul punto dell'art. 16 non si può passare oltre senza Ichiarirlo: il governo belga non risponde nella sua quietanza al-l'accenno fatto nella lettera tran-co-inglese, evidentemente perchè esso pensa che in questione di in-terpretazione dell'art. 16 vi sono pareri diversi e sopra tutto diverse condotte, e che nessun governo membro della Società delle Nazioni in ogni modo può mai essere costretto all'adempimento di questi impegni; ma è anche vero però che vi è in proposito l'interpretazione opposta, quella franco-inglese, la quale attribui- i sce i6'un valore costritti- vo. Bisogna dunque chiarire que sto punto. Se si vuole arrivare davvero a un'effettiva costruzione politica di pace europea, vi è indubbiamente motivo di salutare con soddisfazione il successo diplomatico del Belgio; ma questo successo deve ancora essere completato perchè sia reale ed effettivo. Giuseppe Piazza