L'attuazione delle norme per l'incremento demografico

L'attuazione delle norme per l'incremento demografico L'attuazione delle norme per l'incremento demografico Il capofamiglia nello Stato fascista -- Meccanismo dei prestiti di nuzialità — La misura delle esenzioni dalle tasse scolastiche ~ Preferenza nelle onorificenze e nelle cariche pubbliche i , i e e, a a à o o dieua e i rase Roma, 17 notte. I provvedimenti del Consiglio dei Ministri in materia demografica — sollecita attuazione delle direttive fissate a meno di un mese e mezzo fa dal Gran Consiglio del Fascismo — delineano in maniera precisa e definita la figura del cittadino capofamiglia, segnando il suo ingresso, con particolari diritti, dignità e funzioni, nella vita dello Stato. Le norme legislative, amministrative dello Stato vengono ritoccate e integrate per far luogo al più ampio riconoscimento di questa regolare posizione del cittadino capofamiglia, mentre gli istituti che hanno già superato felicemente la fase sperimentale subiscono un generale riordinamento e assumono più larga estensione ai fini di una vigorosa tutela e di una decisa valorizzazione della famiglia. L'Unione famiglie numerose II primo dei provvedimenti di cui il comunicato del Consiglio dei Ministri dà l'elenco, riguarda la costituenda associazione « Unione fascista tra le famiglie numerose » al cui finanziamento lo Stato concorrerà con la somma annua di mezzo milione di lire. L'Unione fascista fra le famiglie numerose, è destinata a divenire una delle più imponenti per numero di iscritti e delle più importanti per autorità morale, che il Regime abbia costituito e riconosciuto. Ad essa saranno iscritte d'ufficio tutte le famiglie che abbiano almeno sette figli (soci ordinari) ma potranno anche aggregarsi quelle con cinque-sei figli. Si consideri che, secondo una statistica del 1928, si calcolavano esistere in Italia un milione e mezzo di famiglie con sette figli e si misuri da questo la presumibile forza quantitativa della nuova associazione. Per la prima organizzazione dell'Unione si è provveduto oggi alla nomina di un Consiglio direttivo provvisorio nazionale dal quale dipenderanno in provincia altrettanti Consigli provinciali, l'uno e gli altri costituiti da capifamiglia numerose. Compito di questi organismi sarà quello di inquadrare i soci, dopo di che si farà luogo alla nomina regolare delle cariche sociali nei modi stabiliti dallo Statuto. E' superfluo anche aggiungere che l'Unione avrà organismi direttivi di carattere nazionale, organi di carattere provinciale e sezioni comunali. L'Unione avrà compiti di carattere assistenziale e morali alla pari delle associazioni nazionali invalidi di guerra, Famiglie dei Caduti e altre analoghe. E' poiché lo Stato riconosce che i capifamiglia che rappresentano la forza attiva nella vita nazionale ed è giusto che facciano sentire la loro voce come tali nella soluzione dei problemi locali e nazionali, all'Unione non saranno solo riconosciute particolari dignità (come la partecipazione alle pubbliche cerimonie attraverso una propria rappresentanza ufficiale in ranghi privilegiati) ma sarà data anche una rappresentanza nei principali organismi di carattere pubblico, sia nazionale che provinciale e comunale. I prestiti di nuzialità Un altro provvedimento adottato dal Consiglio dei Ministri, è quello relativo ai prestiti di nuzialità, che entrerà in vigore con il nuovo esercizio finanziario, cioè al 1» luglio prossimo. La somma che sarà stanziata al riguardo, certamente notevole, sarà ripartita tra le 98 Provincie dei Regno. In relazione al coefficiente di nuzialità e nei limiti del fondo ad ogni provincia assegnato, si provvedera alla concessione dei prestiti, dando la preferenza ai maggiormente bisognosi. Un punto che va precisato, è che il coniugato non inizierà la restituzione di un centesimo nè di capitale nè di interessi, se non dopo il compimento del dodicesimo mese durante il quale non abbia figli. Supponiamo ad esempio che un operaio di età minore dei 26 anni abbia avuto un prestito di nuzialità di lire duemila. Per un anno non è tenuto a farsi vivo. Scade l'anno e poiché allo scadere del nono mese — supponiamo — ha avuto un figlio, potrà limitarsi a presentare il certificato di nascita, nel qual caso otterrà l'abbuono di lire duecento sul capitale, riducendosi il debito a lire 1800 e il rinvio di un'altro anno per l'inizio della restituzione rateale. Supponiamo ancora che allo scadere del secondo anno egli abbia un altro figlio. Otterrà allora un ul à a-1 teriore abbuono del venti per cen s- to con il quale il suo debito sarà e-1 "dotto a lire 1440 e il-rinvio di un altro anno perchè si inizi la re- . stituzione. gi | Facclamo adesso l'ipotesi che »-iaii0 scadere del terzo anno, l'open- raio in questione non abbia il terni zo figlio. All'inizio del quarto ane, no egli dovrà incominciare a rec- stltuire la somma a piccole rate on mensili, ma la restituzione verreb»jbe immediatamente sospesa nel Icaso che durante questo periodo t-> nasces.se un terzo erede. E* facile i, rendersi conto della semplicità di e! : questo meccanismo. Il lavoratore a che Intende accasarsi ne conseguere in ogni caso un grandissimo van- he taggio. Se poi si tratta di una f,-iCODPla benedetta dalla fecondità, o |che al]o scadere del qumt0 anno ne {easo tutt'altro che infrequente) a-, abbia già avuto quattro figli, il ingecoscdrqunetorendcopst1 rliznagdnmme ssdstmflalaalazpdodbcscsCctnppnfcsbpiatogigrmsfgcqaztin aacla li prestito viene quasi totalmente abbuonato per il giuoco delle successive riduzioni e l'operaio non dovrà restituire che una 3omma irrisoria a rate di ammontare quasi insensibile. Una agevolazione assai impor- to tante per gli Impiegati statali e quella che anticipa gli scatti per he gli aumenti alla nascita di un fi i che glio. E' un provvedimento che non può naturalmente applicarsi con effetti retroattivi e che riguarda . , sopratutto i giovani funzionari i tà «Jj, sanno Lfhe d.ora innanzl ,a o- nascita di un figlio significherà Iper loro raggiungere quello scatto i , e à e , e o e o e o a i e è n è a , . d e iao i. n ni ao e el a a ioi e ipe n l n à di e- e ernete bel do le di re ue! collettivi di lavoro la determinan- zione degli assegni in relazione na alle varie classi di famiglie per il à, settore del commercio, del credito no e dell'assicurazione e) Altre disposizioni di carattere il generale fissano la natura degli in aumento sullo stipendio che i vigenti regolamenti fissano, a seconda delle amministrazioni, allo scadere del biennio 0 del quadriennio (che è il caso più frequente) o del sessennio. Poiché nessun limite di intervallo è fissato tra gli aumenti periodicamente regolari e quelli connessi con la nascita di un figlio, potrà anche darsi il caso che un funzionario consegua l'anticipo dell'aumento periodico, ad un solo mese di distanza dal precedente aumento. Provvedimenti tributari Di notevole entità poi sono anche 1 provvedimenti di natura tributaria e fiscale. Tra l'altro si stabilisce un allargamento delle esenzioni dall'imposta erariale che finora era limitata per gli statali ad un minimo di sette figli e per gli altri cittadini ad un minimo di dieci. Inoltre si elevano per i coniugati con prole, e proporzionalmente al numero dei figli, i minimi di esenzione dal valore locativo e imposta complementare. Più importante ancora è quanto si è disposto in materia di tasse scolastiche, una materia che incide cioè in modo tutt'altro che insensibile nel costo della prole. Praticamente basterà che un capo famiglia comprovi di aver avuto sei figli, nati vivi e vitali, per godere la semìesenzione dalle tasse scolastiche. Basterà che comprovi di averne avuto otto per godere della esenzione totale. Queste condizioni vengono anche migliorate per i funzionari statali i quali godranno della esenzione parziale ove abbiano avuto cinque figli, e della esenzione totale ove ne abbiano avuto sette. Per quanto infine riguarda la concessione di prestiti contro cessione del quinto, è noto che la concessione stessa è limitata alle disponibilità che ha per lo scopo la Cassa Depositi e Prestiti, tanto che spesso non si possono accontentare tutti i richiedenti. Orbene, mentre il criterio attuale di preferenza è soltanto quello della priorità della domanda, nell'avvenire si seguirà il criterio di preferire l coniugati agli scapoli e l coniugati con prole ai coniugati senza prole, preferendosi chi abbia maggior numero di figli. Il provvedimento non mira a colpire i celibi o i coniugi sterili, ma solo a incoraggiare e a tutelare i cittadini prolifici, sia per i maggiori oneri a cui sono sottoposti, sia per le benemerenze che essi assumono nei confronti dello Stato che ha bisogno di fresche leve demografiche per vivere e prosperare. Siamo intanto Informati che, a integrazione dei provvedimenti legislativi, sono state esaminate varie disposizioni di carattere amministrativo interno e altre ne sono in corso di emanazione per favorire sempre più i capi famiglia nei confronti dei celibi e dei coniugi senza pfole. In particolare queste disposizioni riguardano: 1) la preferenza da accordarsi ai padri di famiglia nelle assunzioni da effettuare attraverso gli uffici di collocamento i quali, mentre prima riconoscevano soltanto le preferenze da accordarsi agli iscritti al Partito e ai Sindacati, e in ultimo ai reduci dall'A. O. I., nell'avvenire dovranno tener gran conto della condizione di padre di famiglia e, in modo preminente, di quella di capo famiglia numerosa; 2) la considerazione di padri di famiglia come uno dei requisiti fondamentali nella attribuzione di cariche pubbliche e di quella di padre di famiglia numerosa, come produttiva di per se stessa di una particolare segnalazione alla attribuzione delle cariche stesse; 3) la considerazione della qualità di padre di famiglia e soprattutto di quella di padre di famiglia numerosa nella concessione di distinzioni e di onorificenze; 4) la considerazione dell'andamento demografico di una città o di una provincia nella formulazione dei programmi di opere pubbliche in maniera che in questo campo siano particolarmente favorite quelle città e quelle provincie i cui indici demografici denotano una viva e schietta tendenza all'espansione. Gli assegni familiari Quanto al provvedimento per la generalizzazione e il perfezionamento degli assegni famigliari siamo in grado di dare le seguenti ulteriori. notizie. Il provvedimento fissa'come norma di ordine generale che gli assegni devono essere corrisposti in misura gradualmente crescente in relazione allo tre classi di famiglie seguenti: l.o con un figlio a carico; 2.0 con due o tre figli a carico; 3.o con quattro e più figli a carico; e stabilisce con disposizioni speciali per l'industria e l'agricoltura l'ammontare settimanale degli assegni nella misura per gli operai dell'industria di lire 3,60, 4,80 e 6 rispettivamente: per i giornalieri di campagna e i salariati fissi dell'agricoltura nella misura di lire 2,40, 3,60, 4,80; per gli impiegati dei due settori d'attività precedentemente indicati di lire 4,S0, 6, 7,20, sempre per ciascun figlio a carico. Rinvia infine ai contratti te con ma re r- e er fi on on da i ,a rà to assegni al fine della loro non computabilità per i minimi di retribuzione, per l'indennità di licenziamento e per le assicurazioni sociali e ad ogni altro effetto; regolano la loro corresponsione in caso di malattia, infortunio, richiamo alle armi, puerperio; sanciscono Il principio della loro insequestrabilità e implgnorabilità e rinviano a norme d'attuazione le modalità dei metodi di riscossione dei contributi e della corresponsione degli assegni. Sono esclusi dai benefici degli assegni previsti dal provvedimento, gli impiegati privati eoa

Luoghi citati: A. O. I., Italia, Roma