Il Gran Consiglio

Il Gran Consiglio Il Gran Consiglio Il disegno di legge sulle quattro Provincie libiche - Una cittadinanza italiana istituita per i nativi mnssnlmani - Il compiacimento a Balbo per l'immigrazione dei Ventimila Roma, 30 novembre. ,Il Gran Consiglio del Fascismo, sotto la presidenza del Duce, ha tenuto la prima riunione dell'Anno XVU Era Fascista il 30 novembre, alle ore 22, nel Palazzo Venezia, presenti: Balbo, De Bono, Ciano Costanzo, Ciano Galeazzo, Solmi, Di Revel, Bottai, Rossoni, Lantini, Alfieri, Buffarinl, Volpi, Farinacci, Tringali, Marinelli, Acerbo, Russo, De Stefani, Muzzarini, Cianetti, Angelini. Segretario 11 Segretario del Partito. Assenti giustificati De Vecchi, Federzoni, Grandi. Il Gran Consiglio del Fascismo, iniziando i lavori, ha esaminato il seguente disegno di lejjge riguardante le quattro Provincie della Libia che entrano a far parte integrante del territorio del Regno d'Italia e la istituzione di una cittadinanza italiana speciale per i nativi mussulmani delle dette Provincie: Articolo 1° - Le quattro Provincie della Libia entrano a far parte integrante del territorio del Regno d'Italia secondo l'ordinamento giuridico rispondente alla condizione speciale della regione e alla diversità di religione degli abitanti. Nulla è innovato per quanto riguarda il territorio del Bahara libico. Articolo 2° - La Libia conserva l'attuale personalità giuridica e l'autonomia finanziaria e patrimoniale e continua ad essere regolata dalle disposizioni del vigente ordinamento organico approvato con R. D. L. 3 gennaio -1924, numero 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, numero 675, salvo quanto è innovato dalle disposizioni di questo decreto legge e da quelle del R. D. 8 aprile 1937XV, numero 4SI. Di conseguenza le leggi, i decreti e i regolamenti e ogni altro atto ufficiale che si riferiscono alla Libia devono essere emanati su proposta o di concerto con il Ministro per l'Africa italiana. Articolo 3» - Ai cittadini italiani libici è esteso, con gli opportuni adattamenti da stabilirsi con apposito decreto reale, l'ordinamento sindacale corporativo vigente in Libia limitatamente alle Provincie che fanno parte integrante del Regno d'Italia. articolo 4» - E' istituita una cittadinanza italiana speciale per i nativi mussulmani delle quattro Provincie libiche che fanno parte integrante del Regno d'Italia. Tale cittadinanza speciale non modifica lo statuto personale e successorio dei cittadini libici mussulmani. Articolo 5° - / cittadini italiani libici mussulmani possono acquistare, su loro domanda, la speciale cittadinanza di cui all'articolo precedente quando abbiano i seguenti requisiti; 1° avere compiuto 18 anni di età; 2° non avere riportato condanna per delitto a pena restrittiva della libertà personale. Oltre a possedere i requisiti predetti, essi debbono corrispondere a una delle seguenti condizioni: A) essere rimasto mutilato, invalido o ferito in servizio dello Stato, in azióni di guerra e di grand» polizia; B) essere stato insignito di una decorazione al valor militare o civile; C) essere stato insignito di una distinzione onorìfica nazionale; D) avere servito con fedeltà e onore in un corpo militare dello Stato; E) sapere leggere e scrivere in italiano; F) avere una funzione pubblica almeno per due anni, essere beneficiario di una pensione corrisposta dallo Stato; G) avere acquisito benemerenze verso la Nazione italiana; H) avere fatto parte della Gioventù Araba del Littorio per almeno un anno. La speciale cittadinanza italiana col mantenimento del proprio statuto personale e successorio mussulmano è concessa con provvedimento del Governatore Generale della Libia senza pagamento di speciale tassa, secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'Africa Italiana. Articolo 6° - La speciale cittadinanza di cui all'Articolo 4 della presente legge comporta il godimento dei seguenti diritti civili fl politici già attualmente attribuiti ai Libici: 1) garanzia della libertà individuale, la quale potrà essere limitata solo nei casi e con le forme stabilite dalla legge; t) inviolabilità del domicilio nel quale l'autorità potrà accedere soltanto in forza della legge e con le forme prescritte in armonia con le consuetudini locali; 3) inviolabilità della proprietà, salvi i casi di espropriazione per causa di pubblica utilità e previo pagamento della giusta indennità e salve le altre {imitazioni stabilite nelle leggi penali e negli ordinamenti di polizia; 4) diritto a concorrere alle cariche civili nelle colonie in base ai relativi ordinamenti che determineranno anche i necessari requisiti e le modalità di concorso. ' 5) esercizio professionale in Libia a condizione del possesso dei necessari titoli. Oltre a tali diritti, i Libici che abbiano conseguita la speciale cittadinanza di cui all'Articolo 4 godranno dei seguenti diritti: 1) il diritto di portare le ar mi secondo le norme per la coscrizione militare che verrà all'uopo stabilita; ti il diritto di essere iscritto all'Associazione mussulmana del Littorio, alla diretta dipendenza del P.N.F.; 3) il diritto di accedere alla carriera militare nei reparti libici con le limitazioni e le modalità che il R. Governo stabilirà con apposite norme; 4) il diritto di esercitare la carica di podestà in comuni composti di popolazione Ubica, e quella di consultore nei comuni a popolazione mista; 5) il diritto di disimpegnare funzioni direttive nelle organizzazioni sindacali di cui al precedente Articolo 3, e ad essere chiamati a far parte del Comitato corporativo della Libia e dei Consi gli provinciali dell'Economia cor porativa. Articolo 7° - / diritti di cui al precedente Articolo 6, spettanti ai Libici in possesso della speciale cittadinanza con il mantenimento dello statuto personale mussulmano, vengono esercitati soltanto in Libia e nelle altre terre italiane d'Africa, e non potranno comunque consentire la nomina a posti od incarichi ove si eserciti il comando sui cittadini italiani metro politani. Articolo 8° - E' abrogata la facoltà di acquisto della cittadinanza metropolitana prevista dall'articolo 37 del vigente ordinamento organico della Libia, in quanto implica la perdita dello statuto personale e successorio. articolo 9° - Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. n Ministro proponente è auto rizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, ecc li Gran Consiglio del Fascismo ha, quindi, espresso il suo com piacimento al Governatore Generale della Libia, Balbo, per il modo con 11 quale è stato realizzato il trasferimento In Libia del ventimila rurali, primo esperimento pienamente riuscito di migrazione in massa. Alla discussione, nella quale à intervenuto il Duce, che ne ha riassunto 1 termini, hanno partecipato Balbo, Rossoni, Teruzzl, Acerbo, Solmi, Starace e De Bono, Farinacci, Bottai. La riunione ha avuto termine alle ore 23,45. Il Gran Consiglio del Fascismo si riunirà nuovamente alla fine del prossimo gennaio per esaminare le linee direttive della riforma della scuola media, preparata dal Ministro Bottai.