Come sarà applicata l'imposta sulle aziende
Come sarà applicata l'imposta sulle aziende Come sarà applicata l'imposta sulle aziende Roma, 21 novembre. La « Gazzetta Ufficiale » del 17 corrente ha pubblicato il regio decreto legge 9 novembre 1938XVII, n. 1720, col quale è stata istituita una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali. Secondo il disposto dell'art. 18 del provvedimento, la liquidazione dell'imposta straordinaria, sulla base dei redditi accertati ai fini della imposta di ricchezza mobile, verrà eseguita dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, senza che occorra alcuna notificazione individuale dei contribuenti, e senza che questi ultimi siano tenuti a presentare alcuna dichiarazione. Peraltro si rammenta a chiunque possa avervi interesse che entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto istitutivo dell'imposta straordinaria, e cioè non oltre il 17 dicembre prossimo, dovranno presentarsi ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette le dichiarazioni prescritte nei casi di cui agli articoli 2, 3, 7 e 9 del decreto stesso. L'articolo 2° prevede le ipotesi di società non azionarie esistenti al 5 ottobre 1936 trasformatesi in società dì altra specie prima dell'entrata in vigore del regio decreto legge 9 novembre 1938XVII, e di quelle incorporate nello stesso periodo da una società commerciale, o che abbiano partecipato alla costituzione per fusione di una nuova società commerciale. Dovranno denunciarsi dalle società attualmente esistenti i valori definitivi fissati ai fini dell'imposta di registro percetta sugli atti di trasformazione, incorporazione o fusione,, sui quali si applica, con la riduzione del venti per cento dei valori stessi, l'imposta straordinaria. Se gli atti sono registrati a tassa fissa dovranno, invece, dichiararsi i valori ivi risultanti, indicandosi i debiti a lunga scadenza inerenti alla azienda di cui si chiede la detrazione. L'articolo 3 riguarda le diverse ipotesi di cessione di aziende esistenti al 5 ottobre 1936, avvenute prima dell'entrata in vigore del regio decreto legge 9 novembre 1938-XVn. In caso di cessione a titolo oneroso, il cedente è tenuto a dichiarare l'intero valore fissato ai fini dell'imposta di trasferimento, specificando allo scopo di determinare quale sia la percentuale di detrazione applicabile se nell'atto ha assunto l'obbligo di astenersi dall'esercizio dell'attività ceduta. Ove si tratti di cessione a titolo gratuito spetta omd al cessionario di presentare la dichiarazione. L'art. 7 prevede le ipotesi di ditte o società che possiedano, oltre che redditi di carattere continuativo, redditi soggetti una tantum all'imposta mobiliare, e di ditte e società normalmente assoggettate a tale imposta col sistema della tassazione.una tantum. Ai fini dell'imposta straordinaria dovranno denunziarsi i capitali impiegati nell'inno 1936 per la produzione del reddito che ha dato luogo a tassazioni unq, tantum. Prevalentemente l'obbligo della dichiarazione investe i capitali fissi impiegati nella produzione del reddito anzidetto. Per l'art. 9, le ditte o società in tutto o in parte esenti dall'imposta di ricchezza mobile o che corrispondono tributi costitutivi di questa dovranno dichiarare il reddito mobiliare attribuibile alla rispettiva attività. La norma dell'Art. 9 è largamente comprensiva di ipotesi e casi diversi che ragioni di spazio non consentono di elencare. A titolo di esempio, tanto per richiamare una esenzione abbastanza diffusa, dovranno dichiararsi i rede iti attribuibili agli opifici tecnicamente organizzati, temporaneamente esenti dall'imposta di ricchezza mobile. Nei maggiori centri, l'amministrazione finanziaria ha stipulato con diverse categorie commerciali corcordat; collettivi per l'accertamento dell'imposta mobiliare alla cui riscossione presso i singoli contribuenti provvedono appositi enti, in molti casi in sede di concordato, o posteriormente, si è determinata la quota del reddito complessivo attribuibile ai singoli, ed allora questa quota di reddito, ove risulti superiore alle 10.000 lire, serve di base per l'applicazione dell'imposta straordinaria. Ove sia mancata la determinazione dei redditi singoli spetta agli enti che provvedono alla riscossione dell'imposta mobiliare, ai sensi dell'art, e del decreto, di presentare, sempre nel termine di 30 giorni, l'elenco dei contributi compresi nell'iscrizione collettiva con l'indicazione e la quota di imposta mobiliare che viene percetta da ciascune ditta l'elenco dovrà essere munito della firma di ogni contribuente. Ugualmente nel termine di 30 giorni potrà chiedersi, con domanda su carta semplice, la separazione dei redditi industriali e commerciali ove non esistano distinti accertamenti di ricchezza mobile, al fine di beneficiare delle diverse percentuali di detrazione.
Luoghi citati: Roma
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