La 55° settimana agli operai dell'industria

La 55° settimana agli operai dell'industria La 55° settimana agli operai dell'industria Una illustrazione dell'accordo attraverso le parole di Amilcare De Ambris Roma, 15 ottobre. La stampa romana pone nella dovuta luce l'irriportanza della nuova provvidenza istituita per volere del Duce a beneficio delle categorie operale. L'istituzione della 53» settimana fornisce ai lavoratori dell'Industria-un nuovo chiarissimo segno della premura con cui il Regime ne segue le sorti e ne eleva costantemente il tono di vita. L'accordo all'uopo stipulato tra le due Confederazioni dell'Industria apre nuovi orizzonti al processo di rinnovamento in atto nel rapporti di lavoro e schiude la yia di una intesa più cordiale tra i fattori tutti della produzione. I sei articoli di cui consta la convenzione interconfederale sono chiari. Non pare tuttavia su perfluo esaminarne la portata e il contenuto, al fine di lumeggiare le diverse clausole. A questo riguardo abbiamo ritenuto opportuno interrogare il camerata Amilcare De Ambris, vice-presidente della Confederazione dei Lavoratori dell'industria, che è stato uno dei negoziatori dell'accordo stipulato fra le due Confederazioni. « Tale accordo — egli osserva preliminarmente — avvicina gli operai al personale tecnico e Impiegatizio delle aziende, fissando altresì norme di applicazione ta.i da rendere attuabile in maniera facile e piana il principio che si è voluto affermare ». Passando all'illustrazione dettagliata dell'accordo, egli ci dice che nell'articolo 1 del contratto è chiaramente specificato che la gratificazione dovrà essere corri sposta in comeidenza con le feste natalizie, e per rendere immediatamente e totalitariamente esecutiva questa disposizione, l'art, fi stabilisce che l'accordo entra in vigore col 15 ottobre corrente ma il periodo utile agli effetti del la determinazione dell'ammontare della gratifica per gli operai attualmente In servizio, decorre dall'I gennaio 1938-XVI. Resta cosi eliminata qualsiasi incertezza sull'immediata efficacia dell'accordo. « A far data dal prossimo Natale tutti gli operai godranno dell'erogazione della gratifica nella misura ad essi dovuta in rapporto all'anzianità di servizio ». Continuando nella disamina dell'accordo, il De-Ambris aggiunge che il secondo articolo precisa nettamente il valore dell'espressione « nontribuzionale normale » e de' termina cosi l'Incontestabile diritto di ogni singolo operaio a percepire una settimana di paga pari a quella ad esso corrisposta per il lavoro effettuato nello stabilimento secondo l'orario da lui stesso normalmente osservato. L'articolo stesso riconosce, inoltre, a tutti indistintamente che in ogni caso la settimana di gratificazione non potrà essere mai inferiore alla retribuzione di quaranta ore di lavoro. Chiarissima appare anche la disposizione riguardante gli operai letribuiti a cottimo per i quali non sia prevista una paga-base e un minimo di percentuale di cottimo. In questo caso la retribuzione sarà ragguagliata al guadagno medio giornaliero percepito nel periodo precedente a quello In cui avviene la liquidazione. « In quanto alla disposizione contenuta nell'art. 3, essa riconosce agli operai il diritto già stabilito per gli Impiegati, di percepire nel caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno una giornata di salario normale per ogni bimestre o frazione di bimestre di anzianità quando la frazione non risulti inferiore ai 15 giorni. « In altri termini — dice De .Ambris — 11 diritto alla giornata Idi paga si matura appena l'operaio abbia superato i primi quindici giorni di occupazione. Con l'art. 5 è stato previsto che la gratificazione di cui al primo para¬ grafo assorbe fino alla concorrenza del relativo importo l'eventuale gratificazione che alcune aziende già corrispondono al loro personale. Resta pacifico che qualora queste gratificazioni risultassero inferiori a quella stabilita dall'accordo interconfederale, le aziende sono tenute a corrispondere la differenza mentre dovranno continuare a dare ai loro operai quanto hanno sempre dato nel caso che la gratifica concordata risultasse inferiore a quella che gli operai stessi già percepivano ». Le precisazioni del camerata De Ambris giungono assai opportune ed eviteranno ogni dubbio nell'applicazione delle norme contrattuali da parte delle singole aziende. Si osserva Infine che per gli operai che cesseranno il lavoro prima del periodo natalizio, la provvidenza non viene meno essendo questa cinquantatreeslma settimana ratizzabile.

Persone citate: Amilcare De Ambris, De Ambris, Duce

Luoghi citati: Roma