FISONOMIfl E COMPITI della Camera corporativa

FISONOMIfl E COMPITI della Camera corporativa FISONOMIfl E COMPITI della Camera corporativa Roma, 8 ottobre. Il Gran Consiglio ha dato formulazione definitiva al disegni di legge relativi alla costituzione della nuova Camera dei Fasci e delle Corporazioni e alla riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Si tratta di provvediménti importantissimi che coronano la vasta opera riformatrice svolta dal Fascismo sul terreno istituzionale e completano la struttura dello Stato Fascista. Una disposizione fondamentale degli attuali provvedimenti, quella che fornisce la chiave per intendere nel suo reale valore tutta la rifórma, è costituita dall'articolo 2 della legge della nuova Camera là dove si legge che « il Senato del Regno e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni collaboreranno col Governo per la formazione delle leggi ». Questo significa che il Fascismo ripudia la teorica dei tre poteri indipendenti — il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario — e della prevalenza del primo sui due ultimi, da cui si deduceva la subordinazione del Governo al parlamento. Teorica stantia che non rispondeva più alle esigenze dei tempi nuovi come dimostra in tutti i paesi l'uso e l'abuso dei decreti-legge. Costituzione della nuova Camera In Italia che tale teorica e il sistema, su di essa imperniato non reggessero più era un fatto entrato nella coscienza pubblica ed erano, infatti, intervenute come correttivo la legge sul Primo Ministro e quella che riconosce al potere esecutivo la facoltà di emanare norme giuridiche. Oggi si fa un nuovo decisivo, anzi definitivo passo innanzi. Il Governo, che è organo permanente continuativo della vita nazionale e ogni giorno, e si potrebbe dire ogni ora, ha formidabili problemi relativi alla vita del popolo da risolvere con provvedimenti urgenti assume in pieno le funzioni legislative, solo che per l'emanazione delle leggi, al contrario di quanto accade per gli atti amministrativi, è tenuto a valersi della collaborazione della Camera e del Senato. Premesso questo vediamo ora brevemente come la nuova Camera è costituita e quale ne sarà il funzionamento. La nuova Camera avrà 650 membri. Essi verranno scelti in ragione della loro carica (ogni elettoralismo è definitivamente bandito) in quanto, cioè, siano componenti del Consiglio Nazionale del Partito o membri effettivi del Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Membri del C. N. del Partito sono, come è noto, i vice-segretari, i componenti il Direttorio Nazionale, gli Ispettori nazionali e i Segretari federali. Membri effettivi del Consiglio delle Corporazioni saranno coloro che, in base alla riforma in corso degli organi corporativi, saranno nominati tali. Attualmente, come è noto, non sussiste una tale distinzione tra membri effettivi e membri aggregati. Essa è stata introdotta perchè non si potevano ammettere nella nuova Camera tutti gli attuali consiglieri, dato il loro numero. Al progetto di riforma del Consiglio delle Corporazioni è stata annessa, pertanto, una tabella che precisa, Corporazione per Corporazione, il numero dei consiglieri effettivi e di quelli aggregati. Un punto che bisogna precisare è questo: la carica di membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni e del Consiglio Nazionale del Partito non dischiude ipso iure l'accesso alla nuova Camera; deve intervenire un decreto, di nomina del Duce, che è il solo membro originario per titolo prodeli'Assemblea. Anche In peqcdnosdcnar ]Pnc questo la legge riconosce e con ! |a«a sul terreno costituzionale la ! fiSura del Duce del Fascismo Ca¬ ÌP° del Governo, che ha avuto la j investitura storica del Governo ■ della Nazione. i membri dell'Assemblea non si chiameranno più deputati, parola Il meccanismo legislativo che implicava il concetto di un mandato dal basso da esercitare, lma consiglieri nazionali in quanto |Sono in reaità dei consulenti dei 'Governo nella formulazione delle o leggi. -1 Scadono anche tutte le incomi patibilità all'infuori di quella di -1 Accademico d'Italia dettata da un i alte concetto delle funzioni dei -| supremi esponenti della cultura e \ nazionale in quanto esse erano -!più o meno ispirate da un pree;supposto di indipendenza verso il -.potere esecutivo che non ha aleua ina ragione di essere. Unico requi.silo: avere superato i 25 anni e possedere la cittadinanza'italiana e i diritti civili e politici. Un altro punto da precisare è questo: per comodità di classificazione e di riferimento, 1 lavori delle assemblee legislative continueranno ad essere contati per « legislature » ma senza che ad ogni inizio di legislatura corrisponda una totale rinnovazione della CameTa, la quale sarà invece soggetta ad un processo continuativo di rinnovazione, a mano a mano che i consiglieri perderanno la carica per . cui furono prescelti e altri subentreranno La nuova Camera non terrà che un numero limitatissimo di sedute plenarie, perchè solo 1 bilanci delle pubbliche amministrazioni statali e le leggi di particolare importanza saranno presentate alla discussione dell'intera assemblea. Tutte le altre leggi verranno discusse e approvate da apposite Commissioni alcune temporanee e altre permanenti. A tal uopo, in sede di regolamento, i consiglieri verranno appunto ripartiti fra queste Commissioni (ce ne sarà, presumibilmente, una permanente per ogni dicastero) le quali esamineranno ed approveranno i disegni di legge che, dopo la loro approvazione, verranno presentati al Senato. Anche l'Assemblea Vitalizia, pur conservando intatta la sua co stltuzione, subirà analoga trasformazione, funzionale. I senatori non discuteranno in seduta plenaria che le leggi più importanti e i bi lanci; le altre leggi verranno di scusse e approvate dalle Commissioni che verranno costituite in stretto parallelismo con la Carne ra. Da notare che tutti i disegni di legge verranno presentati alle Assemblee dal Duce del Fascismo Capo del Governo, e non più dai singoli Ministri. E cosi, dopo la loro approvazione, i testi verranno rimessi al Duce a cui spetta sottoporli alla sanzione sovrana e di provocarne la promulgazione. Una conseguenza importante di questo sistema è la soppressione dei decreti-legge; nessun decretolegge verrà più emanato. Il Governo potrà emanare provvedimenti per Decreto Reale solo quando sia subentrato lo stato di guerra o la Camera non abbia provveduto all'approvazione entro un mese dalla presentazione dei relativi disegni di legge e infine quando si tratti di quelle materie per le quali urge disporre con i cosidetti provvedimenti catenaccio (ritocchi alle tariffe doganali, ai prezzi dei generi di monopolio, ecc.). Questo, in sintesi, il sistema che il Gran Consiglio ha approvato. Esso non solo rinnova nella sostanziale funzione' legislativa la rappresentanza politica del Paese basandone l'esercizio sui nuovi tipici organismi della vita nazionale (i Fasci e le Corporazioni) ma crea anche per la formulazione delle leggi un meccanismo più agile e snello, meglio rispondente alle necessità di uno Stato moderno

Persone citate: Duce

Luoghi citati: Italia, Roma