I due schemi di legge

I due schemi di legge I due schemi di legge I membri della Camera restano in carica per la durata delle funzioni esercitate e si chiamano Consiglieri nazionali Roma, 7 ottobre. Il Gran Consiglio del Fascismo, sotto la presidenza del Duce, ha tenuto la seconda riunione dell'Anno XVI dell'Era Fascista, il 7 ottobre alle ore 22 nel Palazzo Venezia, presenti: Balbo, De Bono, Federzoni, Ciano Costanzo, Ciano Galeazzo, Solmi, Di Revel, Bottai, Rossoni, Lantini, Alfieri, Buffarmi, Volpi, Farinacci, Tringali, Marinelli, Grandi, Acerbo, Russo, De Stefani, Muzzarini, Cianetti, Angelini. Segretario, il Segretario del Partito. Assente giustificato De Vecchi. Il Gran Consiglio del Fascismo, relatori Lantini e Solmi, ha esaminato e approvato lo schema di disegno di legge di riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni e lo schema di disegno di legge sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Alla discussione, alla quale è ripetutamente intervenuto il Duce, che ne ha riassunto i termini, hanno partecipato : Federzoni, Ciano Costanzo, De Bono, Starace, Acerbo, Balbo, Angelini, Alfieri, Buffarmi, Bottai, Cianetti, Di Revel. Schema di disegno di legge di riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni Art. 1° Il Consiglio Nazionale delle Corporazioni è composto: 1) del membri del Comitato Corpora tivo Centrale; 2) dei consiglieri effettivi dei Consigli delle Corporazioni, di cui al primo comma dell'art. 3. Art. 2° n Comitato Corporativo Centrale è composto: a) dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato; o) dei Vice Segretari e del Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista; c) dei rappresentanti del Partito Nazionale Fascista in seno alle Corporazioni con funzione di Vicepresidenti; d) dei Presidenti delle Confederazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei liberi esercenti una professione o un'arte e del presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione. Art. 3° I Consigli delle Corporazioni sono composti di consiglieri effettivi, nominati in rappresentanza del Partito Nazionale fascista, delle associazioni professionali e dell'Ente Nazionale fascista della cooperazione, nel numero previsto per ogni Cor porazione. Dei Consigli delle Corporazioni fanno anche parte consiglieri aggregati, aventi voto deliberativo, nominati su designazione delle associazioni professionali e di altri Enti, nel nu mero previsto per ogni Corporazione. Le Corporazioni così composte esercitano le attribuzioni di loro competenza secondo le disposizioni vigenti. Art. 4° II Capo del Governo, per im partire direttive in ordine agli orientamenti dell'azione sinda cale rispetto ai problemi della produzione e ai fini dell'ordinamento corporativo, può convocare in Assemblea generale delle Corporazioni: 1) i membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni; 2) i consiglieri aggregati ai consigli delle singole Corporazioni. Art. 5" H Governo del Re è autorizzato, ai sensi dell'art. 3 n. 1 della Legge 31 gennaio 1026 numero 100„ a . emanare le norme dlgdmnLsnqcnqiss i a i e i 1 e di integrazione occorrenti per l'attuazione della presente legge e a procedere alla revisione della Legge 20 marzo 1930 numero 206 sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni, e della Legge 5 febbraio 1934 n. 163 sulle Corporazioni, nonché delle norme di esecuzione o comunque integrative o successive, coordinandole con le disposizioni della presente legge e con quelle della legge relativa alla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e all'esercizio della funzione legislativa. Schema di disegno di legge sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni Art. 1° - La Camera dei Deputati è soppressa con la fine del la XXIX Legislatura. E' Istituita in sua vece la Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Art. 2° - Il Senato del Regno e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni collaborano oon il Governo per la formazione delle leggi. Art. 3° - La Camera dei Fasci e delle Corporazioni è formata dei componenti del Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista e dei componenti del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, salve le incompatibilità di cui all'art. 9, Le modificazioni alla composizione del Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista e del Congiglio Nazionale delle Corporazioni sono disposte con legge. Art. 4° - Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, fa parte di diritto della Camera dei Fasci a delle Corporazioni. Ne fanno parte anche i componenti del Gran Consiglio del Fascismo eccettuati I senatòri e gli accadedemici d'Italia. Art. 5° - I consiglieri nazionali che fanno parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni debbono possedere i requisiti prescritti dall'art. 40 dello Statuto del Regno, ma il limite minimo.di età è stabilito in 25 anni compiuti entro il giorno del giuramento, di cui all'art. 6. La qualità di consigliere nazionale è riconosciuta con decreto del Duce del Fascismo Capo del Governo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Art. 6° - I consiglieri nazionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento in Assemblea plenaria, secondo la formula dell'art. 49 dello Statuto del Regno. Art. 7° - I consiglieri nazionali godono delle prerogative già stabilite per i deputati dallo Statuto del Regno. Ai consiglieri nazionali spetta una indennità annua, determinata con legge. Art. 8" - I consiglieri nazionali decadono immediatamente dalla carica col decadere delle funzioni esercitate in seno ai Consigli che concorrono a formare la Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Art. 9° - Nessuno può essere contemporaneamente consigliere nazionale, e senatore o accademico d'Italia. Art.' 10° - I periodi dei lavori del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni sono divisi in Legislature. La fine di ciascuna Legislatura è stabilita con reale decreto su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo. Il decreto fissa anche la data di convocazione delle Assemblee legislative riunite per ascoltare il discorso della Corona, col qsoAcsVdsldnris à i à o l l i e e l quale si inizia la Legislatura successiva. Per l'esercizio delle ordinarie funzioni legislative le Assemblee sono periodicamente convocate dal Duce del Fascismo, Capo del Governo. Art. 11° - Il Presidente e i Vice Presidenti della Camera dei Fasci e delle Corporazioni sono nominati con decreto reale. Il Presidente della damerà dei Fasci e delle Corporazioni nomina i titolari delle altre cariche stabilite nel regolamento interno dell'Assemblea . Art. 12° - La Camera dei Fasci e delle Corporazioni esercita le proprie funzioni per mezzo dell'Assemblea plenaria, della Commissione generale del bilancio e delle Commissioni legisla tive. Per determinate materie possono essere costituite altre Commissioni permanenti e spe ciali. Art. 13" - Le Commissioni legislative sono formate dal Presidente della Càmera dei Fasci e delle Corporazioni, in corri spondenza di determinate attività nazionali. H Presidente può convocarle in ogni tempo. Il Presidente forma e convoca anche le altre Commissioni previste dall'art. 12. Art. 14° - Il Presidente e i Vice Presidenti della Camera dei Fasci e delle Corporazioni possono partecipare ai lavori delle Commissioni, assumendone la presidenza. I Ministri e per loro delegazione i Sottosegretari di Stato possono intervenirvi. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 12 e 13 si applicano anche al Senato del Regno. Art. 15° - I disegni di legge di carattere costituzionale, giù sta l'art. 12 della Legge 9 dicembre 1928 n. 2693, quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 1 della Legge 31 gennaio 1926 n. 100, le deleghe legislative di carattere generale, i progetti di bilancio e i rendiconti consuntivi dello Stato e delle aziende autonome di Stato sono discussi e votati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e dal Senato nelle rispettive assemblee, su relazione delle rispettive commissioni competenti. Le votazioni avranno luogo sempre in modo palese. Sono anche discussi nella forma indicata nel precedente comma i disegni di legge, per i | quali il Governo chieda tale for'ma di discussione, ovvero essa sia proposta dalle rispettive assemblee plenarie o dalle commissioni e sia stata autorizzata dal Duce del Fascismo, Capo dei Governo. | Art. 16" - I disegni di legge non considerati nel precedente 'Art. 15 sono deferiti all'esame {esclusivo delle Commissioni della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato. I disegni di legge approvati sono trasmessi dall'una all'altra assemblea per il tramite delle rispettive Presidenze. Entro un mese dalla presentazione di eia scun disegno di legge, termine prorogabile dal Duce del Fasci smo, Capo del Governo, il testo, discusso e approvato dalle Commissioni della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato, è trasmesso al Duce del Fascismo, Capo del Governo, il quale dispone che esso sia sottoposto alla sanzione del Sovrano, e promulgato nei modi ordinari stabiliti per le leggi. Nelle premesse deve essere indicata l'avvenuta approvazione da parte delle Commissioni delle due Assemblee. Le norme così emanate hanno forza di legge a tutti gli effetti. Art. 17° - La forma di discussione e di approvazione sta bilita nell'art. 16 può essere se guita anche per i disegni di qsclnl legge indicati nell'art 15 quando il Duce del Fascismo, Capo del Governo, lo stabilisca per ragioni di urgenza. Art. 18° - Si provvede con decreto reale, senza osservare la procedura prevista dall'art. 16, quando si versi in stato di necessità per cause di guerra o per urgenti misure di carattere finanziario o tributario. La stessa procedura potrà essere seguita quando le Commissioni non abbiano adempiuto, nel termine prescritto, alla loro funzione. In questi casi si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma e seguenti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926 N. 100. "Art. 19° - Le norme corporative elaborate dalle Corporazioni e gli accordi economici stipulati dalle associazioni interessate, quando stabiliscano contribuzioni sotto qualsiasi forma o denominazione a carico degli appartenenti alle categorie, cui le norme o gli accordi si riferisco no, possono essere presentate, a giudizio del Duce del Fascismo, Capo del Governo, dopo l'esame del Comitato Corporativo Centrale, alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, perchè siano sottoposte all'esame e all'approvazione della Commissione legislativa competente o se occorre di più commissioni riunite Nel caso in cui la Commissione o le Commissioni riunite pro¬ pongano emendamenti al testo' elaborato dalla Corporazione, l'approvazione deve essere deferita all'assemblea plenaria della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Il testo definitivo è trasmesso dal Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni .al Duce del Fascismo, Capo del Governo, che lo promulga con proprio decreto da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno. Art. 20° - Le norme giuridiche che sono di competenza del Governo, a termini della Legge 31 gennaio 1926 n. 100, allorchè riflettono materie di carattere tecnico ed economico rientranti nell'attività specifica delle Corporazioni, devono essere precedute, salvo i casi di urgenza, dal parere della Corporazione competente o del Comitato-consultativo istituito nel suo seno. Art. 21° - Sono abrogate le norme contrarie a quelle contenute nella presente legge e con esse incompatibili. I due schemi di disegni di legge saranno sottoposti all'esame del Consiglio dei Ministri indetto per il 7 novembre XVII, La riunione ha avuto termine alle ore 1. II Gran Consiglio del Fascismo si riunirà nuovamente alle 22 di oggi, 8 ottobre XVI E. F.

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