POLVANI NEI PASTICCI e con lui il suo teste Aglietta

POLVANI NEI PASTICCI e con lui il suo teste Aglietta I MILIONI DI TMIPOI.I POLVANI NEI PASTICCI e con lui il suo teste Aglietta Roma, 30 luglio. Dopo il colpo di scena verificatosi ieri nella causa per il vistoso primo premio della Lotteria di Tripoli, la vicenda Cariaggi-Polvani, uscendo dal ristretto ambito di una controversia civile, si è notevolmente allargata con l'inizio di una nuova più movimentata fapenale di cui non è possibile prevedere da ora gli sviluppi. L'istruttoria, iniziata mercoledì scorso con la denuncia sporta dal Cariaggi contro il Polvani, e contro l'autista Attilio Aglietta per correità in falso dinanzi a pubblico ufficiale, è tutelata, come si sa, dal più assoluto rigoroso segreto. Si può solo dire che di essa è investita l'autorità giudiziaria di Addis Abeba, nel cui territorio si sarebbero verificati i fatti che formano oggetto dell' imputazione. Questa, come è noto, di correità in falso, potrebbe importare una pena fino a due anni di reclusione, j L'art. 483 del Codice Penale chnj prevede il reato di falsità ideolo gica commesso dal privato in at to pubblico, e che èquello che fi- nora viene contestato, dice infatti I che « chiunque attenti falsamente : a pubblico ufficiale — nel caso j specifico, il notaio di Addis Abeba | in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni ». . Ben diversa appare la posizione - processuale del Polvani e dell'Aglietta di fronte al reato che viene loro contestato attraverso la denuncia. L'avv. Ferrara, patrono del Cariaggi, parla, nella sua comparsa, di un piano criminoso che sarebbe stato messo in essere dal Polvani per estorcere denaro al Cariaggi. Se il piano criminoso, denunciato dal difensore del Cariaggi, risultasse provato, si tratterebbe di un tentativo di estorsione. Le previsione e i commenti che si facevano oggi negli ambienti di palazzo di Giustizia sono in proposito discordi. Qualcuno faceva notare che, se non fosse vero quello che afferma il Polvani attraverso l'atto di difesa e la citazione al Cariaggi e al Ministero delle Finanze, il Polvani avrebbe esercitato una coazione morale capace di indurre il possessore del biglietto vincente a spogliarsi di una parte della vincita. L'intento non sarebbe stato raggiunto, e quindi il reato di estorsione sarebbe solo tentato. Secondo altri, invece, il Polvani non potrebbe in ogni caso essere chiamato a rispondere che di correità in falso ideologico — e cioè il reato che gli viene ora contestato — in quanto non si potrebbe parlare di tentativo di estorsione poiché quello che ha affermato il Polvani doveva passare attraverso il vaglio dell'autorità giudiziaria; non tentativo di truffa, perchè l'illecito profitto si dovrebbe realizzare mediante sentenza di magistrato, né tanto meno di frode processuale. Non meno complessa appare lann<si7innp rìpll' Aptiptr» ÌSf miplpposizione aen Agnetta. jji qualebeneficio potrebbe egli godere, da-la sua tempestiva ritrattazio-ta ne? Se la falsa deposizione fosse stata resa dinanzi all'autorità giudiziaria, pe» l'articolo 376 il testimone che si ritratta non è punibile se manifesta il vero prima che l'istruzione sia chiusa con sentenza di non doversi procedere, ovvero prima che il dibattimento sia chiuso; e se si tratta di giudizio civile, jion è punibile il colpevole che manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunziata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile. Ma, nel caso in esame, è applicabile tale disposizione? Parrebbe di no, dato che si tratta di falsa dichiarazione resa non all'autorità giudiziaria ma dinanzi a pubblico ufficiale. In ogni caso, all'Aglietta potrebbe spettare l'attenuante prevista dal num. 6 dell'articolo 6? del Codice Penale che diminuisce la pena a chi si sia adoperato spontaneamente e efficacemente per eludere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Luoghi citati: Addis Abeba, Roma, Tripoli