I provvedimenti per la cinematografia

I provvedimenti per la cinematografia I provvedimenti per la cinematografia L'ammontare e la progreisività dei premi Roma, 27 luglio. Un regio decreto legge, pubbli."' cato stasera dalla « Gazzetta Uf•'flciale>, reca provvedimenti a fa? vore dell'industria cinematografica nazionale. Secondo quanto dispone il decreto, per ogni film nazionale rispondente alle condizioni stabili- te, di metraggio non inferiore ai 1500 metri, la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche del Regno si effettui nel periodo dal ■ 1« luglio 1938-XVI al 30 giugno 1943-XXI, 11 Ministero della Cul■ tura popolare corrisponderà al ; produttore un premio pari al 12 per cento dell'introito lordo veri ficatosi per gli spettacoli nei qua- li il film nazionale sia stato pro- iettato durante tre anni dalla data della prima proiezione. In aggiunta ai premi di cui sopra, qualora il detto introito superi 2.500.000 lire, 11 Ministero della Cultura popolare corrisponderà ai produttore un ulteriore premio progressivo nella misura seguente; il 15 per cento dell'in troito oltre lire 2.500.000 fino il lire 4 milioni; il 20 per cento del l'introito oltre lire 4 milioni fino a lire 5 milioni; il 25 per cento dell'introito oltre lire 5 milioni fi no a lire 6 milioni. Ai fini della corresponsione dei premi, gli introiti degli spettacoli nei quali siano stati proietta ti due film nazionali di metraggio non inferiore ai 1500 metri, sono divisi in parti uguali fra i film proiettati. Per quegli spettacoli nei quali siano stati proiettati contemporaneamente *ilm nazionali e uno o più film esteri di metraggio non inferiore ai 1500 metri, gli introiti non sono computati agli effetti del premi di cui sopra. Nel caso in cui, oltre alla proiezione ili film nazionali sia dato un avanspettacolo l'Introito da assumersi a base della liquidazione del premio è stabilito in ragione del sessanta per cento dell'introito complessivo. II Ministro per la Cultura Popolare ha facoltà di concedere speciali premi ai produttori di film nazionali, i quali, a suo insindacabile giudizio, meglio si distinguano per particolari qualità etiche e pregi artistici di concezione e di esecuzione. Tali premi non possono essere assegnati a film la cui prima proiezione dati da meno di sei mesi, e che non siano stati proiettati al pubblico nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Firenze, Napoli, Bologna e Palermo. L'ammontare dei premi di cui sopra non potrà eccedere, per ogni esercizio finanziario, a cominciare da quello 1938-39, l'importo di lire tre milioni. v, . Indipendentemente dal premi stabiliti ai produttori i quali noleggino e vendano all'estero film nazionali, è corrisposto un premio in ragione del dieci per cento del controvalore in lire delle divise cedute all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e degli incassi trasferiti nel Regno, tramite «clearing ». Lo stesso premio è concesso alle case cinematografiche nazionali sui proventi netti in valuta estera derivante da accordi con case cinematografiche estere, per la produzione di film in Italia. L'introito sul quale vengono 11 quidati i premi, è determinato dal la Società italiana degli autori e editori sulla base dell'incasso accertato per il pagamento del diritti erariali. . ' .