Certificati al 4 per cento

Certificati al 4 per cento GLI IMMOBILI EBRAICI Certificati al 4 per cento per i beni rilasciati Roma, 10 maggio. La Gazzetta Ufficiale pubblica un decreto che ha vigore da oggi e che approva lo statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.), con sede in Roma, che ha il compito di provvedere all'acquisto e alla gestione e alla vendita dei beni immobili eccedenti a norma dei Regi Decreti Legge 17 novembre 1938 e 9 febbraio 1939, i limiti <7T patrimonio consentiti ai cittadini italiani di razza ebraica. L'Ente ha personalità giuridica. Esso ha un fondo di dotazione di venti milioni da stanziare con provvedimento del Ministro delle Finanze sul bilancio del Ministero stesso. L'Ente è autorizzato ad emettere certificati speciali da destinare quale corrispettivo per i beni trasferiti all'Ente stesso a norma degli articoli 26 e 32 del Decreto Legge 9 febbraio 1939. ì certificati fruttano l'interesse del 4 per cento annuo, pagabile in due semestralità posticipate al 1" gennaio e al 1° luglio, tenuto conto dell'eventuale parte di semestralità dovuta a norma del capoverso dell'articolo 36 del D.L. 9 febbraio 1939. I certificati decorrono dal 1° luglio 1939-XVII e allo scadere del triennio saranno ritirati e annullati a norma dell'articolo 35 del decreto-legge anzidetto. I certificati speciali di cui sopra sono nominativi e possono essere trasferiti a persona cli razza ebraica. E' vietata la loro cessione per atti tra vivi a persona non appartenente alla razza ebraica. La cessione dei certificati a persona non appartenente alla razza ebraica per atto tra vivi può essere fatta solo per costituzione di dote o per adempimento di una obbligazione di data certa e anteriore a quella d'entrata in vigore del decreto-legge 9 febbraio 1939 ovvero derivante da fatto illecito. L'Ente è autorizzato ad emettere titoli obbligazionari al portatore fruttanti l'interesse del 4 per cento pagabile in due semestralità posticipate.

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