La revisione dei contratti par le forniture dello Stato

La revisione dei contratti par le forniture dello Stato La revisione dei contratti par le forniture dello Stato Roma, S novembre. Come è noto, con apposito provvedimento vennero tempo addietro disposte norme per la r?visione W V. l_4 * v [ 1 ■ 1 1 V 1 1 W L 1 J 1 ■.. I IX 1 . VI31U1IC | dei prezzi degli appalti di opere 'pubbliche. Ora, con un decreto leg ge approvalo in questi giorni dai le assemblee legislative, è stato provv3duto a regolare anche la re- visione per i contratti delle forni- •ture dello Stato. Questo opportu-1 no provvedimento, senza dissimu-1 lnrsi la realtà delle cose, la qua-|le non consente, in tempi eccezio-1 nali, di mant?nere rigidamente fermo il principio dell'alea contrattuale e della conseguente in¬ variabilità dei prezzi pattuiti, sta-, bilisce norme precise e uniformi atte a salvaguardare da una parte l'interasse della pubblica amministrazione e dall'altra anche il giusto interesse dell'assuntore dell'appalto. Nelle disposizioni legislative emanate, sono previste le du? ipotesi fondamentali: di contratti, cioè, già stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto, e di contratti stipulati dopo. Per i primi, anche quando non sia stata prevista espressamente nel contratto la clausola revisionale, la revisione è ammessa, ma con le seguenti limitazioni: 1) che si tratti di contratti di forniture di durata su- ?eriore a sei mesi: 2) che si trati di contratti tuttora in corso alla data di entrata in vigore cM decreto; 3) che le variazioni di prezzo si siano verificate successivamente al 1° giugno 1940; 4) che siano maggiori al 10 per cento del prezzo complessivo della fornitura, salvo maggiori percentuali eventualmente previste nel contratto. Per i contratti stipulati dopo la entrata in vigore del provvedimento, è senz'altro ammessa la clausola revisionale dei prezzi; ma per questi contratti si lascia libertà all'amministrazione di stabilire, caso per caso, il termine richi ?sto perchè la revisione possa avere luogo. Infine, siccome non può disconoscersi che è insito nel contratto di appalto l'alea del guadagno come della perdita, la revisione è ammessa solo per la parte eccedente le previste percentuali di alea.

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