Nuove norme per gli orari

Nuove norme per gli orari Nuove norme per gli orari Le attività commerciali al grosso al minuto — Disposizioni per le più importanti categorie La Prefettura, considerata la necessità di far applicare per la prossima stagione invernale alle varie attività esercitate nella provincia un orario coordinato con le esigenze dell'oscuramento, ha sta. bilito quanto segue: I) Tutte le attività della provincia, a decorrere dal giorno 14 ottobre applicheranno per i rispettivi orari i ci iteri di massima resi di pubblica ragione dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Torino, da aver vigore sino al 31 dicembre, di cui abbiamo già dato notizia. II) Tutte le categorie all'infuori delle eccezioni in seguito stabilite, dovranno iniziare la loro attività a! mattino non prima dell'ora in cui è stabilito il termine dell'oscuramento. Ili) Il Decreto prefettizio 2 marzo 1937 XV, numero 12800, che regola gli orari delle città Ltgddma[attività commerciali della idi Torino viene modificato [come segue: A) Categorie del commercio al-1 l'ingrosso:' a) commercio cerealicolo ed alimentano, per l'abbigliamento, arredamento e tutte le altre non specificate singolarmente all'infuori di quelle del commercio ortofrutticolo: chiusura non dopo le 18, sospensione meridiana dalle 12 alle 13,30. b) Mercato ortofrutticolo: apertura ore 5, inizio contrattazioni ore 7,30, sospensione meridiana dalle 12 alle 15. Le operazioni di carico e scarico presso gli scali ferroviari potranno aver luogo anche prima dell'orario, purché sia sempre impiegata luce azzurrata e schermata. B) Categorie del commercio al minuto: c) tutte le categorie all'infuori di quelle elencate sotto la lettera d) e autorizzate ad osservare orari speciali: chiusura ore 19, sospensione meridiana dalle 12,30 alle 14,30. D) Orari speciali: 1) alimentazione: chiusura ore 19,30, sospensione meridiana dalle ore 13 alle ore 15; 2) panetterie latterie e macellerie: apertura non prima delle ore 7, chiusura ore 19,30, sospensione meridiana dalle 13 alle 15: 3) neoozi di fiori: chiusura ore 19,30 "sino al 15 novembre corr. anno e dal 15 novembre sino al 31 dicembre c. a. chiusura ore 18,30, sospensione meridiana dalle 13 alle 15; 4) pasticcerie e confetterie tipiche che abbuino un proprio laboratorio di pasticceria: chiusura ore 21, dopo le 21 gli esercizi forniti di licenza di P. S. edl insieme di licenza comunale per la vendita di pasticceria e confetteria possono esercitare la vendita dei generi stessi anche per asporto, esercizio continuato; 5) rosticcerie non annesse a pubblici esercizi ed esercizi di venditu di custagnaccio: chiusura ore 21, esercizio continuato: 6) distributori auto- \ viatici: chiusura ore 21, esercizio continuato; 7) negozi di combustibili solidi: chiusura ore 20, sospensione meridiana dalle 13 alle 15; 8) librerie e cartolerie: chiusura ore 19, sospensione meridiana dalle 12,30 alle 14,30. Tutti gli esercizi autorizzati a rimanere aperti durante le ore deU l'oscuramento dovranno osservare rigorosamente le disposizioni dirette ad" impedire che trapeli qualsiasi luce anche indiretta ed attenuata verso l'esterno. Le disposizioni avranno vigore fino al 31 dicembre.

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