L'imposta di consumo e le cancellate autarchiche

L'imposta di consumo e le cancellate autarchiche L'imposta di consumo e le cancellate autarchiche Roma, 2 ottobre. Il Ministro delle Finanze ha inviato alle Prefetture una circolare in cui risponde al quesito se siano da assoggettare ad imposta di consumo i materiali impiegati per la sostituzione delle cancellate di ferro. Premesso che la rimozione di dette cancellate consegue da disposizioni di carattere obbligatone, si osserva che l'impiego dì altri materiali in sostituzione delle cancellate medesime, non va considerato quale notevole rifacimento di edifici esistenti, non trattandosi di opere di innovazione o di modifica, ai sensi dell'art. 34, penultimo comma, del regolamento 30 aprile 1936, il. 1138, per le quali soltanto sarebbe giustificato — e nei limiti ivi indicati — il pagamento della imposta da liquidarsi secondo il successivo articolo 35 lett. C. Trattasi invece di opere che, per la loro particolare natura, in quanto appunto concernono la sostituzione di elementi costruttivi già esistenti, sono da comprendere tra le riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste dall'art. 1604 del Codice Civile, per le quali l'imposta viene corrisposta in via di abbonamento obbligatorio mediante il contributo annuo di cui all'articolo 37 del Regolamento succitato. Non occorre, pertanto, che sia fatto luogo a denunzia di sorta da parte dei contribuenti, nè ad appositi accertamenti da parte degli uffici nei riguardi delle opere pertinenti alla sostituzione delle cancellate di ferro.

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