Il risarcimento ai cittadini danneggiati per cause di guerra

Il risarcimento ai cittadini danneggiati per cause di guerra Il risarcimento ai cittadini danneggiati per cause di guerra Roma, 26 settembre. Si apprende che è in preparazione un provvedimento legislativo per il risarcimento ai cittadini danneggiati nel loro patrimonio, ispirato ad alcuni principii fondamentali già altre volte accolti dalla nostra legislazione. Il risarcimento è concesso soltanto alle persone fisiche e morali che abbiano cittadinanza italiana. Per le persone fisiche si richiede inoltre che non abbiano riportato determinate condanne penali, che, per la loro Ìndole, rendono indegno il cittadino di partecipare ai benefici di qualsiasi genere concessi dallo Stato. E' risarcibile soltanto il danno positivo o emergente, che consiste nei guasti e nelle devastazioni dati alla proprietà, con esclusione di ogni forma di lucro cessante, che comprende tutte le perdite non facilmente definibili, che derivano dalla guerra, per la sospensione o per il rallentamento dei traffici, per il ristagno delle industrie, per l'abbandono dell'agricoltura, per la cessazione delle attività professionali e simili. Il danno emergente viene risarcito per intero e tanto se causato dalla preparazione bellica che dal |la guerra guerreggiata, tanto se inferto dal nemico che dalle forze nazionali. Al principio della risarcibilità integrale sono poste limitazioni per ì beni destinati a uso personale o familiare di lusso, e le ragioni sono ovvie. E' sancito, con opportune deroghe, l'obbligo del reimpiego delle indennità relative agli immorali e agli impianti industriali, il cui ripristino interessa non soltanto le economie dei singoli, ma la ricostruzione dell'attrezzatura produttiva nazionale. Ad evitare che la indennità possa venire distratta dal suo scopo ne è vietata, in linea di massima, la cessione. Ne sono anche vietati il sequestro o il pignoramento, salvo che per credito alimentare. Opportune norme cautelano i diritti dei terzi che avevano privilegi, ipoteche o altri diritti reali sugli immobili distrutti o danneggiati, specie nella ipotesi che la ricostruzione avvenga su terreno diverso o, nell'altra, che il danneggiato ottenga la dispensa dall'obbligo del reimpiego. Il divieto di cumulare con l'indennizzo concesso dallo Stato, altri indennizzi da chiunque dovuti, sta a impedire indebiti arricchimenti da parte dei danneggiati. E' stabilito un termine perentorio per la presentazione delle denuncle, la cui liquidazione avviene ad opera di determinati organi statali assistiti da Commissioni consultive-

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