IL TESTO DELL'ARMISTIZIO tra l'Italia e la Francia

IL TESTO DELL'ARMISTIZIO tra l'Italia e la Francia IL TESTO DELL'ARMISTIZIO tra l'Italia e la Francia Roma, 25 giugno. Ecco il testo della Convenzione di armistizo fra il Capo di Stato Maggiore Generale italiano, incaricato dal Duce Comandante delle Truppe italiane operanti, e il Capo della Delegazione francese per l'armistizio. Art. 1. — Francia cesserà In ostilità contro l'Italia nel terri1orio francese metropolitano, nelVAfrica francese del nord, nelle colonie, nei territori protetti e sotto mandato. Cesserà egualmente le ostilità contro l'Italia per mare e per aria. Art. 2. — Le truppe italiane si manterranno all'entrata in vigore della presente Convenzione di armistizio, e per tutta la durata dello-stesso, sulle loro linee avanzata, in tutti i teatri di operazione. Art. 3. — Nel territorio francese metropolitano, la zona compresa fra le linee di cui all'articolo 2 ed una linea corrente a 50 chilometri in linea d'aria da esse, sarà, per la durata dell'armistizio, smilitarizzata. In Tunisia sarà, per la durata dell'armistizio, smilitarizzata la zona compresa fra l'attuale confine libico-tunisino e In linea segnata sulla carta annessa. In Algeria e nei territori dell'Africa francese a sud della stessa, confinanti con la Libia., per la durata dell'armistizio, sarà smilitarizzata una zona compresa fra il confine libico ed una linea parallela e distante da essa 200 chilometri. Finché dureranno le ostilità dell'Italia contro l'Impero britannico, e per la durata dell'armistizio, il territorio della colonia della costa francese dei Somali sarà smilitarizzato per intero. Per la durata dell' armistizio, l'Italia urrà pieno e costante diritto di usufruire del porto e delle installazioni portuali di Gibuti e della ferrovia Gibuti-Addis Abeba nel tratto francese, per trasporti dì qualsiasi specie. Art. 4. — Le zone da smilitarizzare di cui all'articolo S, saranno, entro dieci giorni dalla cessazione delle ostilità, evacuate dalle truppe francesi, ad eccezione del personale strettamente necessario per la custodia e manutenzione delle opere di fortificazione, caserme, magazzini ed edifici militari, e delle truppe per il mantenimento dell'ordine interno, che Ut Commissione italiana di armistizio, di cui in seguito, determinerà, di volta in volta. Art. 5. — Fermo il diritto di cui all'articolo 10 seguente, tutte le armi mobili e relative munizioni i s stenti nelle zone da smilitarizzare del territorio francese metropolitano c di quello adiacente alla Libia, in più di quelle in consegna alle truppe che sgombreranno, come detto sopra, i territori di cui si traila, debbono essere evalutiti?entro un termine di lo g-orni. Le armi fisse delle opere di fortificazione e relative munizioni debbono essere messe, nello stesso termine di tempo, in condizioni di non potere essere usate. Nel territorio della Costa francese dei Somali, tutte le armi mobili c relative munizioni, in più di quelle in consegna alle truppe che sgomberano il territorio, verranno depositate, entro il medesimo termine di 15 giorni, nelle località che saranno stabilite dalla Commissione italiana di armistizio, di cui in seguito. Per le armi fisse e munisiom delle opere di fortificazione esistenti in detti territori vale quanto disposto per il territorio francese metropolitano c per quello adiacente alla Libia. Art. fi. — Finché dureranno le ostilità fra Italia c Impero Britannico, le piazzeforti militari-marittime e le basi navali di Tolone, Biserta, Ajaccio e Orano iLersc hi Kcbirj saranno smilitarizzate fino alla cessazione delle ostilità contro detto Impero. Tale smilitarizzazione dovrà essere attuata entro un termine di quindici giorni e dovrà essere tale da rendere dette piazzeforti e basi inutilizzabili agli effetti della loro capacità offensivo-difensiva. La loro capacità logistica sarà, sotto controllo della Commissione italiana di armistizio, limitata ai bisogni delle nari da guerra francesi, che, n norma dell'articolo li seguente, ri faranno base. Art. 7. - - Nelle zone, piazzeforti militari-marittime e basi naculi ila smilitarizzare rimarranno Mal inaimi nte in funzione le auto- rtdnUlgs rità civili francesi e le forze di po- tizia necessarie al mantenimento dell'ordine pubblico; vi rimanali-,no pure le autorità territoriali mf-ìUt ari e marittime che saranno de-\terminate dalla Commissione tta-jliana di armistizio. Art. 8. — La Commissione tta-\liana di armistizio, di cui in se-guito determinerà cartografica- mente ì limiti esatti delle zone,piazzeforti militari-marittime e basi navali da smilitarizzare, e i dettagli delle modalità esecutive di smilitarizzazione. La stessa Com- missione avrà pieno e costante di- ritto di controllare la esecuzione in dette zone, piazze e basi di quanto stabilito agli articoli pre-eedenti, sia a mezzo di visite di controllo, sia a mezzo di sue dele- gazioni permanenti sul jrosto. Art. 9. — Tutte le forze armate di terra, di mare e dell'aria della Francia metropolitana saranno smobilitate e disarmate entro untermine di tempo da fissare ulte-riormente, ad eccezione delle /or- mozioni necessarie al manteni-mento dell'ordine interno. La for- za e l'armamento delle suddetteformazioni saranno determinatidall'Italia e dalla Germania. Perquanto concerne i territori dri'A-frica del Nord francese, della Si- ria e della costa francese dei So-mali, la Commissione italiana iiarmistizio, nello stabilire le mo-dalità di smobilitazione e di dfs-armo, terrà conto dell'importanza particolare del mantenimento del- l'ordine in detti territori. Art. 10. — L'Italia si riserva di esiqere, come garanzia della ese- dizione della Convenzione di armi stizio, la consegna di tutto o in parte delle armi collettive di fan- teria e di artiglieria, autoblinde,carri armati, veicoli automobili eippomobili e munizioni apparte-nenti alle unità che sono statecomunque impegnate o schieratecontro le forze armate italiane. Learmi e materiali suddetti dovran-no essere consegnati nello statoin cui si trovano al momento del-l'armistizio. Art. 11. — Le armi, munizionie materiale bellico di qualsiasispecie che rimangono nei territorifrancesi non occupati, ivi com-prese le armi e munizioni evacua-te dalle zone, piazzeforti militarie marittime e basi navali da smi-litarizzare, ed esclusa quella por-te che venga lasciata in uso alleunità permesse, saranno riunitiaccantonati sotto controllo italia-no o germanico. La costruzione dimateriale bellico di qualsiasi spe-eie nei territori non occupati de-ve cessare immediatamente. Art. 12. — Le unità della Ma-rina ria guerra francesi sarannoconcentrate nei porti che verran-no indicati e saranno smobilitatee disarmate sotto il controllo del- l'Italia o della Germania. Faran no eccezione quelle unità di cui ,! Governi italiano e tedesco conìcedessero l'uso per la salvaguar\dia dei territori coloniali francejsj. Sarà eleménto determinante per l'indicazione dei porti di cui \SOpra> ìa dislocazione delle unità \m,mn jn tempo di pace. Tutte le : mvi da (juerra lontane dalla Fran\cul metropolitana che non siano eventualmente riconosciute neces mrie aUa salvaguardia degli in ,tPressi coioniaii francesi saranno Ultie rientrare nei porti metropo ljtnni n Governo italiano dichia ,ra che non ha l'intenzione di im ì)e(jnre> durante la presente guer\m> ìe unìta della Marina da guer ,,,, Mancese poste sotto il suo con-\ ,,flWo> e cfte del pari non ,,„ unzione di avanzare pretese alla conclusione della pace sulla flot ,„ francese. Durante l'armistizio o jmt,à, però, essere richiesto il nanLjjHo francese necessario al dra-\,,ttggio delle mine di cui all'arti- 'co/0 seguente. -'. . . „„ ì. -, ., - Art' 13- ~ Tuttt ah sbarramenti e^ mme saranno notificato al Coi\"<"ndo supremo italiano. Le autorì''"'1 francesi provvederanno entro -1» termine di dieci giorni a far - «caricare col proprio personale - tolte 'e interruzioni ferroviarie e iìstradali, campi minati e fornelli -d"mina in genere approntati nel-i'f ~one, piazzeforti militari e maa >itlime e basi navali da smilita- rizzare. Art. 14. — Il Governo francese, i "»''p "d obbligarsi a non intra- prendere m qualsiasi luogo, qualsiasi forma di ostilità contro l'I- DledidodtirifrtesuitncanvbtancnccSmCdmrmapcapmliscon Mia, si impegna ad impedire agli'd- appartenenti alle sue forze arma-\ , te e ai cittadini francesi in sene-\ite re di uscire dal territorio nazio- nule per partecipare comunque a e-ostilità contro l'Italia. Le truppe e italiane useranno contro i trae sgressori alla suddetta norma e -\ contro i cittadini francesi già alo l'estero che intraprendessero col- lettivamente e singolarmente atti Idi ostilità contro l'Italia, il tratta- i\ mento riservato ai combattenti i1 f"01' tegge. i' Art. 15. — Il Governo francese -'si impegna ad impedire che navi - da guerra, aeroplani, armi, matei ria li bellici e munizioni di qual-\siusi specie, di proprietà francese - od esistenti in territori francesi o e comunque controllati dalla Fratii eia. vengano avviati in territori -\dell'Impero britannico o in altri i'Stati esteri. - Art. 16. — Divieto di uscita per dlieazdctcmdnsvpttszg- tutte le navi mercantili della Ma- Irina francese fino al momento inIt-icui i Governi italiano e tedesco [io, consentissero la ripresa parziale d-;o totale del traffico marittimo [telcommerciale francese. Le namip-'mercantili francesi che non si tro-\ llllllMIIIIIIIMMIItlllllItllilIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIfltlltliilIIIllItl vassero al momento dell'armisti-' zio in porti francesi o comunque sotto il controllo della Francia, saranno o richiamate in essi o avviate a porti neutrali. Art. 17. — Tutte le navi mercantili italiane catturate saranno \ immediatamente restituite conil'intero carico diretto in Italia che]avevano al moménto della cattura. Dovranno altresì essere restituite' le merci non deperibili, italiane o'dirette in Italia, catturate a bor- do di navi non italiane. Art. 18. — Divieto immediato di, decollo per tutti gli aerei Irovan- tisi nel territorio francese o in ter-' ritori comunque sotto controllo francese. Tutti gli aeroporti e tut te le installazioni nei territori suddetti sarunno sotto il controllo italiano o tedesco. Gli aerei stranieri che si trovino nei territori di cui sopra saranno consegnati alle autorità militari italiane o germaniche. Art. 19. — Sino a quando i Governi italiano e tedesco non stabiliranno altrimenti, saranno vietate le trasmissioni radio in genere in tutti i territori della Francia metropolitana. Le condizioni nelle quali potranno effettuarsi le comunicazioni radio tra la Francia, l'Africa del Nord francese, la Siria e la costa francese dei Somali saranno determinate dalla Commissione italiana di armistizio. Art. 20. — Libertà di traffico delle merci in transito fra la Germania e l'Italia attraverso il territorio francese non occupato. Art. 21. — Saranno immediatamente liberati e consegnati alle autorità militari italiane tutti i prigionieri italiani di guerra e i civili italiani comunque internati, arrestati e condannati per ragioni politiche o di guerra o per atti comunque a favore del Governo italiano. Art. 22. — lì Governo francese si rende garante della buona conservazione di tutto quanto deve o può dover consegnare in virtù 'della presente Convenzione, \ Art 23. — Una Commissione \italiana dj armistizio, alle dipen denze del Comando Supremo italiano, sarà incaricata di regolare e controllare, sia direttamente sia a mezzo dei suoi organi, l'esecuzione della presente Convenzione di armistizio. Essa sarà altresì incaricata di armonizzare la presente Convenzione con quella già conclusa fra Germania e Francia. Art. 24. — Nella sede della Commissione, di cui all'articolo precedente, si insedierà una Delegazione francese incaricata di far presenti i desideri del pioprio Governo relativi all'esecuzione della presente Convenzione e di trasmettere alle autorità francesi competenti le disposizioni della Commissione italiana di armistizio. Art. 25. — La presente Convenzione di armistizio entrerà in vigore all'atto della sua firma. Le ostilità cesseranno in tutti i di Iteatri di operazione sei ore dopo [il momento in cui il Governo ita diano avrà comunicato al Governo [tedesco l'avvenuta conclusione del ipresente accordo. \ Il Governo italiano notificheràItlllllllllllllllltilllllltitllllllllllllllItlllilItllllIlltrilllll detto momento al Governo francese per via radio. Art. 26 — La presente Convenzione di armistizio rimarrà in vigore fino alla conclusione del trattato di pace. Potrà essere denunziata dall'Italia in qualsiasi mo- mento con effetto immediato ove il Governo non adempia agli oh bUghì assunti. I sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, dichiarano di approvare le condizioni soprain dicale. Roma, 24 giugno 1940-XVIII, alle ore 19,15. F.to: il Maresciallo d'Italia Pie tra Badoglio ziger.

Persone citate: Badoglio, Duce Comandante