Gli impiegati richiamati

Gli impiegati richiamati Gli impiegati richiamati Il disegno di legge riguardante il trattamento approvato con alcuni emendamenti Roma, 3 maggio. Nell'aula della Camera dei Fasci e delle Corporazioni si sono, riunite nel pomeriggio di oggi sotto la presidenza del Conte Grandi le Commissioni riunite dell'Agricoltura, dell'Industria, degli Scambi commerciali e Legislazioni doganali e delle Professioni e Arti. Alla riunione, durata circa tre ore, è intervenuto il Sottosegretario alle Corporazioni Cianettl. Era all'ordine del giorno il disegno di legge riguardante il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, che dopo una lunga discussione è stato approvato con numerosi emendamenti. Nel nuovo testo approvato dalle commissioni riunite della Camera l'art. 1 6 cosi concepito: « Agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza, nelle Forze Armate, compresa la M. V. S. N., che risultano all'atto del richiamo alle dipendenze di datori di lavoro di cui all'art. 4 della presente legge, è dovuto: o) per 1 primi due mesi una indennità mensile pari alla retribuzione; b) successivamente a tale periodo, e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione Inerente all'impiego una indennità menslleJ pari alla differenza fra i due trat-!' tamenti. La indennità di cui alla mpcptnamdzduiglzlettera fi) non può essere concessa che nel periodo di un anno, anche se nel periodo stesso l'impiegato sia assoggettato a più richiami. In favo.e degli impiegati suindicati ai sarà continuato fino alla fine del richiamo 11 versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia e per altre forme di previdenza obbligatoria sostitutiva o integrativa di essa, nella misura dovuta sull'ultima retribuzione, mensile percepita al momento del richiamo e saranno loro pure corrisposti fino alla fine del richiamo gli assegni familiari nella misura spettante al momento di esso, salve le variazioni conseguenti a modifiche nel loro stato di famiglia. Gli impiegati suindicati hanno diritto alla conservazione del posto. Il tempo passato in servizio militare deve essere computato agli effetti dell'anzianità ». L'articolo 2 viene modificato nel senso che hanno diritto al trattamento previsto dalla presente legge i dipendenti dai datori di, lavoro rappresentati dalla confederazione fascista degli agricoltori, commercianti, aziende di credito ed assicurazione, e professionisti e artisti, che abbiano la qualifica di impiegato, al sensi del decreto legge 13 novembre 1924, e quelli che per contratto collettivo di lavoro o per norma equiparata o per regolamento organico abbiano un trattamento equivalente o superiore a quello previsto da detto decreto per il caso di richiamo alle armi. Sono assimilati ai richiamati coloro che" in caso di esigenza di carattere eccezionale si siano arruolati volontariamente anche per anticipo di leva e colora che essendo stati iscritti a ferma minima di terzo grado, o riforrrvati, ven gano richiamati per la prima volta a prestare il servizio militare in dipendenza delle esigenze predette. Un'aggiunta all'articolo 31 stabilisce che allorquando un richiamato o volontario riprende servizio, o comunque sia risolto il suo rapporto di lavoro, uno degli assunti provvisoriamente- può essere licenziato col preavviso di 15 giorni; e qualora l'impiegato non abbia raggiunto due anni di servizio, senza indennità di licenziamento. Al termine della riunione, il presidente Grandi, dopo vive parole di elogio al relatore Biagi ed ai consiglieri nazionali, intervenuti nell'importante discussione, ha vivamente ringraziato il sottosegretario Cianettl per il largo spirito di comprensione col quale ha accolto la maggior parte degli emendamenti proposti. IIIIIIIIIIIIItllllllllMHIIIIIIIIIBnillUIIIMIIIIIIIIIIIIIIIin

Persone citate: Biagi, Conte Grandi

Luoghi citati: Roma