Il trattamento ai lavoratori per la giornata del 21 Aprile

Il trattamento ai lavoratori per la giornata del 21 Aprile Il trattamento ai lavoratori per la giornata del 21 Aprile o a e ù o i , e d o i i e a o e ei ei e oneo al I, al ara e te ito ti nili Roma, 16 aprile. Il trattamento spettante ai lavoratori nella prossima festività nazionale del 21 aprile, che quest'anno, come è noto, cade di domenica, è il seguente: in applicazione delle disposizioni contenute nei contratti interconfederali del 27 aprile 1938 e del 4 gennaio 1939, agli operai se non sono chiamati a lavorare nella giornata del 21 aprile spetta il pagamento di una giornata di retribuzione normale, pari a quella che avrebbero percepita se avessero lavorato secondo l'orario normale dello stabilimento (nel caso di orario normale di 40 ore, si divide 40 per 6). Per i cottimisti la retribuzione sarà ragguagliata alla paga-base maggiorata della percentuale minima di cottimo contrattuale. Per i cottimisti delle aziende per le quali non è fissata contrattualmente la paga-base o la percentuale di cottimo, la retribuzione sarà ragguagliata al guadagno giornaliero percepito nel periodo di paga in cui cade la festività. Agli operai che sono chiamati a lavorare in tale giorno, spetta invece una giornata di retribuzione per la festività, come dianzi indicato, oltre le retribuzione normale loro dovuta per il lavoro compiuto in detto giorno, senza però la maggiorazione per il lavoro festivo. Dovrà essere corrisposta per le ore lavorate la eventuale maggiorazione spettante per il lavoro notturno. Agli impiegati ed agli altri lavoratori la cui retribuzione è stabilita in misura fissa periodica non variabile quindi in relazione alla festività cadente nel periodo di paga, non spetta se non sono chiamati al lavoro in tale giorno alcun particolare compenso all'infuori della loro normale retribuzione fissa mensile o periodica. Se sono chiamati, invece, al lavoro in tale giorno, spetta loro: 1) la normale retribuzione mensile o periodica; 2) la retribuzione oraria per il lavoro compiuto in detto giorno (per gli impiegati tale retribuzione oraria si ottiene, come è noto, dividendo la retribuzione mensile per 180, senza però la maggiorazione per il lavoro festivo; 3) Una giornata normale di retribuzione secondo l'orario seguito dalle aziende se la giornata non fosse stata festiva (calcolata con il sistema indicato al precedente punto 2); e cioè in base a recenti intese intervenute con la Confederazione degli industriali. Per la gente del mare, invece, esistono particolari contratti di categoria ai quali quindi si deve fare riferimento. Il trattamento stabilito spetta anche agli operai e operaie che sono assenti dal lavoro per infortu tcpeltqdmtdiddcdglnio, malattia, gravidanza e puer-perio, nonché ai sospesi dal lavoroper motivi non dovuti a forza maggiore o ad assolute e inderogabili esigenze di carattere tecnico. Cosi dicasi per i richiamati della M.V.S.N. e della G.I.L. e per coloro che eventualmente fossero in ferie a motivo di spostamento delle ferie non godute a causa di forza maggiore o ad assolute e inderogabili esigenze tecniche, infine per coloro che avessero il riposo settimanale a turno cadente il 21 aprile.

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