Divieto dell'uso del carbone Limitazione nelle calorie del gas

Divieto dell'uso del carbone Limitazione nelle calorie del gas XXconoMxsia. previdente Divieto dell'uso del carbone Limitazione nelle calorie del gas Roma, 15 febbraio. Come è noto, in relazione al provvedimento già adottato per la limitazione dell' impiego dei combustibili di importazione e al programma in corso di attuazione per il potenziamento della produzione dei combustibili nazionali, e particolarmente delle ligniti, si è ritenuto necessario e urgente, in vista della gravissima situazione degli approvvigionamenti di carbone estero, che alcuni consumi siano fin d'ora decisamente avviati al-1 l'impiego totalitario di combusti paviticiddhdpfrosagnbile "nazionale. I voA questo scopo è stato predispo-j asto un disegno di legge presentato stamane alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con il quale — a decorrere dal l.o settembre 1940 — è fatto divieto di vendere e di impiegare combustibili solidi esteri, o coke derivato dalla distilla zione degli stessi, per uso di ri- ! nscaldamento di edifici, locali pub- \ coini tidzireedblioi e privati. Di questo disegno di legge demmo a suo tempo ampio ragguaglio. Sempre in relazione alle gravi difficoltà, che, a causa delle attuali contingenze internazionali, si incontrano nell'approvvigionamento del carbon fossile, si è imposta la necessità di ridurre ulteriormente il consumo di detta materia prima e, a questo scopo, e stato predisposto il disegno di legge che è stato presentato stamane alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, col quale si prescrive alle aziende distributrici di gas di distribuire, a decorrere dal 25 gennaio 1940, in deroga alle norme contrattuali vigenti, un gas di potere calorifico più ridotto (3500 calorie al metro cubo) in confronto a quello generalmente somministrato. Da distribuzione di un gas a potere calorifico più basso importa, però, come conseguenza, che, a Earità di calorie distribuite, si deba erogare volume maggiore, di modo che, anche mantenendosi l'attuale pressione di erogazione, si verrebbe a diminuire la quantità di calorie erogabili. In considerazione di ciò, col disegno di legge si è ritenuto opportuno di rendere meno rigide le disposizioni adottate col R. D. L. 25 settembre 1939 circa la pressione del gas che le aziende produttrici devono mantenere nella rete di distribuzione per assicurare il servizio degli utenti durante le varie ore del giorno e pertanto il disegno di legge stesso dà facoltà al I Ministro per le Corporazioni di determinare e di variare il periodo di ore giornaliere durante le quali devono essere mantenute le pressioni minime contrattuali, nonché I il periodo di ore giornaliere duran-j te le quali la pressione minima della rete di distribuzione dovrà essere ridotta a 10 millimetri di colonna d'acqua. Gli ospedali e gli enti la cui attività interessi là pubblica salute e inoltre le aziende editoriali che si trovano nella assoluta necessità di adoperare il gas continuativamente, potranno essere autorizzati dai Prefetti del Regno a installare speciali apparecchi di aspirazione del gas. In relazione poi ai maggiori costi che le aziende distributrici incontrano per poter ottenere un congruo quantitativo di gas dal coke, si autorizzano le aziende medesime ad apportare un ulteriore aumento di centesimi quattro a metro cubo sul prezzo del gas ven. duto dal l.o febbraio 1940-XVTII. L'aumento del prezzo previsto dal presente disegno di legge non si applica però al gas erogato dalle officine di Venezia e di Trieste, per le quali il Ministero delle Corporazioni si riserva di emanare apposite disposizioni. gtonpmpdtepleCsdlaindcftTnpvczEladuIFziptelavcpnefafasimprmei8cmpcuccsprJlBg Divieto dell'uso del carbone Limitazione nelle calorie del gas XXconoMxsia. previdente Divieto dell'uso del carbone Limitazione nelle calorie del gas Roma, 15 febbraio. Come è noto, in relazione al provvedimento già adottato per la limitazione dell' impiego dei combustibili di importazione e al programma in corso di attuazione per il potenziamento della produzione dei combustibili nazionali, e particolarmente delle ligniti, si è ritenuto necessario e urgente, in vista della gravissima situazione degli approvvigionamenti di carbone estero, che alcuni consumi siano fin d'ora decisamente avviati al-1 l'impiego totalitario di combusti paviticiddhdpfrosagnbile "nazionale. I voA questo scopo è stato predispo-j asto un disegno di legge presentato stamane alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con il quale — a decorrere dal l.o settembre 1940 — è fatto divieto di vendere e di impiegare combustibili solidi esteri, o coke derivato dalla distilla zione degli stessi, per uso di ri- ! nscaldamento di edifici, locali pub- \ coini tidzireedblioi e privati. Di questo disegno di legge demmo a suo tempo ampio ragguaglio. Sempre in relazione alle gravi difficoltà, che, a causa delle attuali contingenze internazionali, si incontrano nell'approvvigionamento del carbon fossile, si è imposta la necessità di ridurre ulteriormente il consumo di detta materia prima e, a questo scopo, e stato predisposto il disegno di legge che è stato presentato stamane alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, col quale si prescrive alle aziende distributrici di gas di distribuire, a decorrere dal 25 gennaio 1940, in deroga alle norme contrattuali vigenti, un gas di potere calorifico più ridotto (3500 calorie al metro cubo) in confronto a quello generalmente somministrato. Da distribuzione di un gas a potere calorifico più basso importa, però, come conseguenza, che, a Earità di calorie distribuite, si deba erogare volume maggiore, di modo che, anche mantenendosi l'attuale pressione di erogazione, si verrebbe a diminuire la quantità di calorie erogabili. In considerazione di ciò, col disegno di legge si è ritenuto opportuno di rendere meno rigide le disposizioni adottate col R. D. L. 25 settembre 1939 circa la pressione del gas che le aziende produttrici devono mantenere nella rete di distribuzione per assicurare il servizio degli utenti durante le varie ore del giorno e pertanto il disegno di legge stesso dà facoltà al I Ministro per le Corporazioni di determinare e di variare il periodo di ore giornaliere durante le quali devono essere mantenute le pressioni minime contrattuali, nonché I il periodo di ore giornaliere duran-j te le quali la pressione minima della rete di distribuzione dovrà essere ridotta a 10 millimetri di colonna d'acqua. Gli ospedali e gli enti la cui attività interessi là pubblica salute e inoltre le aziende editoriali che si trovano nella assoluta necessità di adoperare il gas continuativamente, potranno essere autorizzati dai Prefetti del Regno a installare speciali apparecchi di aspirazione del gas. In relazione poi ai maggiori costi che le aziende distributrici incontrano per poter ottenere un congruo quantitativo di gas dal coke, si autorizzano le aziende medesime ad apportare un ulteriore aumento di centesimi quattro a metro cubo sul prezzo del gas ven. duto dal l.o febbraio 1940-XVTII. L'aumento del prezzo previsto dal presente disegno di legge non si applica però al gas erogato dalle officine di Venezia e di Trieste, per le quali il Ministero delle Corporazioni si riserva di emanare apposite disposizioni. gtonpmpdtepleCsdlaindcftTnpvczEladuIFziptelavcpnefafasimprmei8cmpcuccsprJlBg

Luoghi citati: Roma, Trieste, Venezia