L'imposta sull'entrata

L'imposta sull'entrata L'imposta sull'entrata Norme pratiche per i venditori al detta-glio - Una chiara circolare ministeriale I possa essere [in linaio con la un- ^ressione sulle marche stes3e di un timbro portante la ragione so ciale della ditta, ancorché sforni |to di data. Roma, 29 gennaio. In ordine all'applicazione della imposta sull'entrata nel settore delle vendite al minuto, il Ministro delle Finanze ha in corso di diramazione una circolare. In essa è detto che dal giorno 8 febbraio 1940-XVTII, data di entrata in vigore del decreto legge sopracitato, i commercianti dettaglianti devono essere in grado di assolvere la nuova imposta generale sull'entrata. Nella imminenza della entrata in vigore della,legge e della pubblicazione del regolamento, si reputa utile tracciare qualche norma di carattere prevalentemente pratico perchè la grande classe del commercianti possa, sin dall'Inizio, regolarmente assolvere il dovere tributario imposto dalla nuova legge. I tagli delle marche La forma normale di pagamento dell'imposta per le vendite al minuto è quella delle marche. Queste marche sono speciali, nel senso, cioè, che hanno particolari caratteristiche, e devono essere usate esclusivamente per le vendite al minuto. I vari tagli delle dette marche sono i seguenti: centesimi 5, 10, 20, 25. 50, lire 1, 1,50, 2, 2,50 e 10. Le marche sono riunite in libretti a matrice, e pertanto l'acquisto non può essere fatto per marche singole ma per singoli libretti. Essendo tali libretti di vario taglio, a seconda delle divise, specie di marche che essi racchiudono, l'anticipo da parte del commerciante per l'acquisto di tali libretti non è rilevante. I commercianti, nella imminenza dell'entrata in vigore della nuova imposta, devono cominciare col rifornirsi di questi libretti a seconda del proprio commercio e dei prezzi medi di vendita di maggiore frequenza. Si avverte che, per i primi due mesi dall'entrata in vigore del nuovo decreto, in luogo delle dette marche speciali possono essere usate anche le attuali marche doppie in vigore per il pagamento della tassa di scambio, ed anche quelle ad una sola sezione attualmente in vigore per il pagamento della tassa ordinaria di quietanza. Poiché le marche per tassa di scambio sono doppie, ai fini del l'applicazione dell'imposta sulle vendite al minuto le due sezioni delle marche vengono considerate come costituenti una unica marca, e pertanto come tali possono essere usate. Prima dell'uso, le marche devo no essere annullate con l'apposizione della data, mese, giorno ed anno in cut vengono usate a mez zo di timbro a calendario ad inchiostro grasso, ovvero con scritturazione con matita copiativa o inchiostro copiativo. Per i primi tre mesi dall'entrata in vigore della nuova Imposta si ammette che l'annullamento delle marche per le vendite al minuto Annullata la marca, questa deve essere applicata sull Involucro che racchiude la merce venduta. Tale applicazione non è necessaria che avvenga al momento stesso in cui hanno luogo la vendita e la consegna della merce. Per alcuni prodotti che hanno un prezzo costante, come sono in genere tutti quelli chiusi in bottiglie, in pacchetti, scatole, eccetera, che portano già impressi sugli Involucri i prezzi di vendita, la marca o le marche per l'importo di imposta corrispondente al prezzo di vendita delle bottiglie, pacchetti, scatole, ecc., possono essere applicate sullo stesso involucro prima ancora che abbia luogo la vendita, salvo ad annullarle al momento della consegna della merce al cliente compratore. La preventiva applicazione Questo sistema di preventiva applicazione della marca senza che sia annullato, se importa l'esborso in anticipo da parte del commerciante per l'acquisto di un certo quantitativo di marche, non vi è dubbio che faciliterà sensibilmente l'applicazione del tributo. Ma esso va usato con molta parsimonia, per evitare che la marca rimanga aderente all'Involucro qualora il prodotto non venisse venduto o fosse venduto in quan tità che complessivamente impor tino una imposta inferiore alla somma dovuta per ogni unità. In proposito è da tener presente che se è vero che l'imposta è dovuta per ogni vendita, in questa locuzione « ogni vendita » s'inten¬ fssNdèss e a ¬ de anche il complesso degli acquisti che nello stesso momento uno stesso cliente effettui presso un dato esercizio. Cosi può appunto verificarsi che l'imposta dovuta per il complesso degli acquisti effettuati sia inferiore a quello che sarebbe dovuto se la merce fosse stata acquistata separatamente. Nel caso che trattisi, ad esempio, di flaconi, il cui prezzo di vendita è per ciascuno di lire 7,60, l'imposta dovuta per la vendita di ciascun flacone è di lire 0,20, ma se uno stesso cliente acquista nello stesso tempo tre flaconi per 11 ?rezzo complessivo di lire 22,80, imposta è dovuta nella misura di lire 0,50, e non già in quella di lire 0 60 costituente la somma delle quote di lire 0,20 per ciascun flacone. E' prudente, pertanto, che l'appllcazione anticipata delle marche sia effettuata per una parte soltanto dei flaconi per poter, nel caso di vendita cumulativa di più flaconi, applicare l'imposta nella misura dovuta. Qualora per particolarissime caratteristiche del prodotto non fosse possibile applicare la marca sull'involucro, la marca stessa, previo annullamento nei modi sopra accennati, può essere consegnata al compratore dopo averla parzialmente lacerata. Il calcolo dell'imposta Per quanto riguarda il calcolo dell'imposta del 2 per cento, che, come è noto, deve essere raggualiata al prezzo effettivo di vendita, è da ritenere che esso non debba rappresentare eccessiva difficoltà. Disponendo, infatti, la legge che le frazioni di 5 centesimi di tassa si arrotondano a 5 centesimi, in sostanza la tassa è dovuta in misura di 5 centesimi per ogni lire 22,50 del prezzo di vendita. Fino a lire 2,50 la tassa è dovuta In ogni caso nella misura di centesimi 5. Per i prezzi d: oltre 2,50. fino a lire 5, è sempre dovuta in ragione di cent. 10. Cosi essa, in ogni caso, è dovuta nella misura fissa di lire 0,15 per i prezzi da oltre lire 5 fino a 7,50 e cosi di seguito. Un prontuario incollato su di un cartoncino tenuto In evidenza presso ciascun banco ove si effettueranno i pagamenti o si provvederà alla confezione dei pacchi, può consentire un rapido calcolo della imposta dovuta. Il prontuario potrebbe essere cosi compilato: fino a lire 2,50 imposta lire 0.05: da lire 2,50 fino a lire 5, lire 0,10; da lire 5,05 fino a lire 7.50, lire 0,15; da lire 7,55 fino a lire 10, lire 0,20; da lire 10.05 fino a lire 12,50, lire 0,25; da lire 12,55 fino a lire 15, lire 0,30; da lire 15.05 fino a lire 17,50, lire 0,35; da lire 17,55 fino a lire 20, lire 0,40; da lire 20,05 fino a lire 22,50, lire 0.45; da lire 22,55 fino a lire 25, lire 0,50; da lire 25,05 fino a lire 27,50, lire 0,55; da lire 27,55 fino a lire 30, lire 0,60; da lire 30.05 fino a lire 32,50, lire 0,65; da lire 32,55 fino a lire 35, lire 0.70; da lire 35,05 fino a lire 37,50, lire 0.75; da lire 37,55 fino a lire 40, lire 0,80; da lire 40,05 fino a lire 42,50, lire 0,85; da lire 42,55 fino a lire 45, lire 0,90; da lire 45.05 fino a lire 47,50, lire 0,95; da lire 47,55 fino a lire 50, lire 1. La conservazione delle matrici Per facilitare la materiale applicazione delle marche ed il distacco di esse dai libretti sarà opportuno che i libretti o le marche già staccate da essi, siano tenuti in un'apposita cartella, o una specie di rubrica indicante i vari tagli delle marche, come quelle che vengono generalmente usate dai rivenditori dei generi di monopolio per la vendita dei francobolli e di altri valori bollati, in. modo che sia agevole la ricerca del taglio di marca occorrente. Anche le marche speciali racchiuse In libretti sono in vendita presso i rivenditori degli altri valori bollati che, come è noto, sono in grandissima maggioranza i rivenditori di generi di monopolio. Le matrici delle marche contenute nel libretti devono essere conservate, previo annullamento delle matrici stesse che può essere fatto giorno per giorno; non occorre, cioè, la matrice sia annullata al momento del distacco della marca e della applicazione o consegna di questa al cliente. Le dette matrici devono essere conservate per un periodo di cinque anni ed esibite ad ogni richiesta degli agenti della Finanza, perchè questi possano controllare t'ammontare dell'imposta assolta dal contribuente. sss E' ovvio che tale obbligo di con- ; servazione non sussiste per le mar-1 retti-I che di scambio e per "le marche di quietanza che, per i primi due mesi possono essere usate in sostituzione delle marche speciali, non avendo le dette marche una matrice vera e propria. Il nuovo decreto prevede la possibilità di corrispondere l'imposta sulle vendite al minuto anche a mezzo di registratori di cassa o di altri mezzi meccanici di strazione. Le industrie specializzate nella fabbricazione di tali meccanismi stanno attrezzandosi per lanciare sul mercato tipi di registratori che possano assolvere, Insieme, la funzione di veri e propri registratori e quella di totalizzatori dell'imposta, rilasciando al cliente uno scontrino con l'indicazione per ógni singola vendita, del prezzo e dell'Imposta relativa. Questo scontrino sostituisce la marca < consente, al pari di questa, la rivalsa sul compratore. Gli accordi sindacali Fino a che tali registratori non saranno in commercio, previa autorizzazione che per ciascun tipo deve essere data dal Ministero delle Finanze, l'applicazione del tributo deve essere fatta esclusivamente a mezzo di marche, salvo il caso di accordi sindacali come viene in seguito chiarito. Quando i detti registratori saranno in commercio, il commerciante che intende di usarli deve chiedere l'autorizzazione al Ministero delle Finanze, il quale di volta in volta stabilirà le normi» per la tenuta di essi e per i relaIvl controlli. Il R. D. L. 9 gennaio 191,0-XVIII, ■i. 2, prevede, come è noto, anche la stipulazione di accordi sindacali collettivi. Come si è già accennato, nel caso di stipulazione di tali accordi, e quando questi determinano il jagamento dell'imposta mediante a corresponsione di un canone annuo fisso, si prescinde dall'applicazione delle marche per le sin gole vendite, e pertanto non è consentita in tal caso una specifica rivalsa. Prima dell'entrata in vigore del R. D. L. sopracitato saranno resi di pubblica ragione gli accordi sindacali stipulati, in modo che i contribuenti interessati possano averne tempestiva conoscenza. Gli accordi sindacali che nel campo delle vendite al minuto possono ritenersi già conclusi, riguardano tre grandi categorie di esercizi, e cioè il commercio ambulante, le vendite al minuto di generi alimentari e i pubblici esercizi (bar caffè ristoranti e trattorie). Viene cosi sistemata in modo semplice ed uniforme una vasta zona di ap- piicazione def tributo che, inditi)-1 blamente, è quella nella quale gravi difficoltà si sarebbero incontrate per l'osservanza delle che disciplinano il pagamento dell'imposta a mezzo di marche. Gli accordi sindacali conclusi dai rappresentanti delle competenti Federazioni sono obbligatori per tutti i rappresentati delle Federazioni «stesse, e la inosservanza delle norme stabilite negli accordi costituisce sostanzialmente infrazione alle norme di legge, punita con le sanzioni che la legge stessa stabilisce. La regolare applicazione della nuova imposta ed il rendimento che da essa lo Stato attende, dipendono molto, per quanto riguarda il settore delle vendite al minuto, dalla collaborazione dei commercianti nella quale l'amministrazione finanziaria ha ragione di poter pienamente contare. normel L'imposta sull'entrata L'imposta sull'entrata Norme pratiche per i venditori al detta-glio - Una chiara circolare ministeriale I possa essere [in linaio con la un- ^ressione sulle marche stes3e di un timbro portante la ragione so ciale della ditta, ancorché sforni |to di data. Roma, 29 gennaio. In ordine all'applicazione della imposta sull'entrata nel settore delle vendite al minuto, il Ministro delle Finanze ha in corso di diramazione una circolare. In essa è detto che dal giorno 8 febbraio 1940-XVTII, data di entrata in vigore del decreto legge sopracitato, i commercianti dettaglianti devono essere in grado di assolvere la nuova imposta generale sull'entrata. Nella imminenza della entrata in vigore della,legge e della pubblicazione del regolamento, si reputa utile tracciare qualche norma di carattere prevalentemente pratico perchè la grande classe del commercianti possa, sin dall'Inizio, regolarmente assolvere il dovere tributario imposto dalla nuova legge. I tagli delle marche La forma normale di pagamento dell'imposta per le vendite al minuto è quella delle marche. Queste marche sono speciali, nel senso, cioè, che hanno particolari caratteristiche, e devono essere usate esclusivamente per le vendite al minuto. I vari tagli delle dette marche sono i seguenti: centesimi 5, 10, 20, 25. 50, lire 1, 1,50, 2, 2,50 e 10. Le marche sono riunite in libretti a matrice, e pertanto l'acquisto non può essere fatto per marche singole ma per singoli libretti. Essendo tali libretti di vario taglio, a seconda delle divise, specie di marche che essi racchiudono, l'anticipo da parte del commerciante per l'acquisto di tali libretti non è rilevante. I commercianti, nella imminenza dell'entrata in vigore della nuova imposta, devono cominciare col rifornirsi di questi libretti a seconda del proprio commercio e dei prezzi medi di vendita di maggiore frequenza. Si avverte che, per i primi due mesi dall'entrata in vigore del nuovo decreto, in luogo delle dette marche speciali possono essere usate anche le attuali marche doppie in vigore per il pagamento della tassa di scambio, ed anche quelle ad una sola sezione attualmente in vigore per il pagamento della tassa ordinaria di quietanza. Poiché le marche per tassa di scambio sono doppie, ai fini del l'applicazione dell'imposta sulle vendite al minuto le due sezioni delle marche vengono considerate come costituenti una unica marca, e pertanto come tali possono essere usate. Prima dell'uso, le marche devo no essere annullate con l'apposizione della data, mese, giorno ed anno in cut vengono usate a mez zo di timbro a calendario ad inchiostro grasso, ovvero con scritturazione con matita copiativa o inchiostro copiativo. Per i primi tre mesi dall'entrata in vigore della nuova Imposta si ammette che l'annullamento delle marche per le vendite al minuto Annullata la marca, questa deve essere applicata sull Involucro che racchiude la merce venduta. Tale applicazione non è necessaria che avvenga al momento stesso in cui hanno luogo la vendita e la consegna della merce. Per alcuni prodotti che hanno un prezzo costante, come sono in genere tutti quelli chiusi in bottiglie, in pacchetti, scatole, eccetera, che portano già impressi sugli Involucri i prezzi di vendita, la marca o le marche per l'importo di imposta corrispondente al prezzo di vendita delle bottiglie, pacchetti, scatole, ecc., possono essere applicate sullo stesso involucro prima ancora che abbia luogo la vendita, salvo ad annullarle al momento della consegna della merce al cliente compratore. La preventiva applicazione Questo sistema di preventiva applicazione della marca senza che sia annullato, se importa l'esborso in anticipo da parte del commerciante per l'acquisto di un certo quantitativo di marche, non vi è dubbio che faciliterà sensibilmente l'applicazione del tributo. Ma esso va usato con molta parsimonia, per evitare che la marca rimanga aderente all'Involucro qualora il prodotto non venisse venduto o fosse venduto in quan tità che complessivamente impor tino una imposta inferiore alla somma dovuta per ogni unità. In proposito è da tener presente che se è vero che l'imposta è dovuta per ogni vendita, in questa locuzione « ogni vendita » s'inten¬ fssNdèss e a ¬ de anche il complesso degli acquisti che nello stesso momento uno stesso cliente effettui presso un dato esercizio. Cosi può appunto verificarsi che l'imposta dovuta per il complesso degli acquisti effettuati sia inferiore a quello che sarebbe dovuto se la merce fosse stata acquistata separatamente. Nel caso che trattisi, ad esempio, di flaconi, il cui prezzo di vendita è per ciascuno di lire 7,60, l'imposta dovuta per la vendita di ciascun flacone è di lire 0,20, ma se uno stesso cliente acquista nello stesso tempo tre flaconi per 11 ?rezzo complessivo di lire 22,80, imposta è dovuta nella misura di lire 0,50, e non già in quella di lire 0 60 costituente la somma delle quote di lire 0,20 per ciascun flacone. E' prudente, pertanto, che l'appllcazione anticipata delle marche sia effettuata per una parte soltanto dei flaconi per poter, nel caso di vendita cumulativa di più flaconi, applicare l'imposta nella misura dovuta. Qualora per particolarissime caratteristiche del prodotto non fosse possibile applicare la marca sull'involucro, la marca stessa, previo annullamento nei modi sopra accennati, può essere consegnata al compratore dopo averla parzialmente lacerata. Il calcolo dell'imposta Per quanto riguarda il calcolo dell'imposta del 2 per cento, che, come è noto, deve essere raggualiata al prezzo effettivo di vendita, è da ritenere che esso non debba rappresentare eccessiva difficoltà. Disponendo, infatti, la legge che le frazioni di 5 centesimi di tassa si arrotondano a 5 centesimi, in sostanza la tassa è dovuta in misura di 5 centesimi per ogni lire 22,50 del prezzo di vendita. Fino a lire 2,50 la tassa è dovuta In ogni caso nella misura di centesimi 5. Per i prezzi d: oltre 2,50. fino a lire 5, è sempre dovuta in ragione di cent. 10. Cosi essa, in ogni caso, è dovuta nella misura fissa di lire 0,15 per i prezzi da oltre lire 5 fino a 7,50 e cosi di seguito. Un prontuario incollato su di un cartoncino tenuto In evidenza presso ciascun banco ove si effettueranno i pagamenti o si provvederà alla confezione dei pacchi, può consentire un rapido calcolo della imposta dovuta. Il prontuario potrebbe essere cosi compilato: fino a lire 2,50 imposta lire 0.05: da lire 2,50 fino a lire 5, lire 0,10; da lire 5,05 fino a lire 7.50, lire 0,15; da lire 7,55 fino a lire 10, lire 0,20; da lire 10.05 fino a lire 12,50, lire 0,25; da lire 12,55 fino a lire 15, lire 0,30; da lire 15.05 fino a lire 17,50, lire 0,35; da lire 17,55 fino a lire 20, lire 0,40; da lire 20,05 fino a lire 22,50, lire 0.45; da lire 22,55 fino a lire 25, lire 0,50; da lire 25,05 fino a lire 27,50, lire 0,55; da lire 27,55 fino a lire 30, lire 0,60; da lire 30.05 fino a lire 32,50, lire 0,65; da lire 32,55 fino a lire 35, lire 0.70; da lire 35,05 fino a lire 37,50, lire 0.75; da lire 37,55 fino a lire 40, lire 0,80; da lire 40,05 fino a lire 42,50, lire 0,85; da lire 42,55 fino a lire 45, lire 0,90; da lire 45.05 fino a lire 47,50, lire 0,95; da lire 47,55 fino a lire 50, lire 1. La conservazione delle matrici Per facilitare la materiale applicazione delle marche ed il distacco di esse dai libretti sarà opportuno che i libretti o le marche già staccate da essi, siano tenuti in un'apposita cartella, o una specie di rubrica indicante i vari tagli delle marche, come quelle che vengono generalmente usate dai rivenditori dei generi di monopolio per la vendita dei francobolli e di altri valori bollati, in. modo che sia agevole la ricerca del taglio di marca occorrente. Anche le marche speciali racchiuse In libretti sono in vendita presso i rivenditori degli altri valori bollati che, come è noto, sono in grandissima maggioranza i rivenditori di generi di monopolio. Le matrici delle marche contenute nel libretti devono essere conservate, previo annullamento delle matrici stesse che può essere fatto giorno per giorno; non occorre, cioè, la matrice sia annullata al momento del distacco della marca e della applicazione o consegna di questa al cliente. Le dette matrici devono essere conservate per un periodo di cinque anni ed esibite ad ogni richiesta degli agenti della Finanza, perchè questi possano controllare t'ammontare dell'imposta assolta dal contribuente. sss E' ovvio che tale obbligo di con- ; servazione non sussiste per le mar-1 retti-I che di scambio e per "le marche di quietanza che, per i primi due mesi possono essere usate in sostituzione delle marche speciali, non avendo le dette marche una matrice vera e propria. Il nuovo decreto prevede la possibilità di corrispondere l'imposta sulle vendite al minuto anche a mezzo di registratori di cassa o di altri mezzi meccanici di strazione. Le industrie specializzate nella fabbricazione di tali meccanismi stanno attrezzandosi per lanciare sul mercato tipi di registratori che possano assolvere, Insieme, la funzione di veri e propri registratori e quella di totalizzatori dell'imposta, rilasciando al cliente uno scontrino con l'indicazione per ógni singola vendita, del prezzo e dell'Imposta relativa. Questo scontrino sostituisce la marca < consente, al pari di questa, la rivalsa sul compratore. Gli accordi sindacali Fino a che tali registratori non saranno in commercio, previa autorizzazione che per ciascun tipo deve essere data dal Ministero delle Finanze, l'applicazione del tributo deve essere fatta esclusivamente a mezzo di marche, salvo il caso di accordi sindacali come viene in seguito chiarito. Quando i detti registratori saranno in commercio, il commerciante che intende di usarli deve chiedere l'autorizzazione al Ministero delle Finanze, il quale di volta in volta stabilirà le normi» per la tenuta di essi e per i relaIvl controlli. Il R. D. L. 9 gennaio 191,0-XVIII, ■i. 2, prevede, come è noto, anche la stipulazione di accordi sindacali collettivi. Come si è già accennato, nel caso di stipulazione di tali accordi, e quando questi determinano il jagamento dell'imposta mediante a corresponsione di un canone annuo fisso, si prescinde dall'applicazione delle marche per le sin gole vendite, e pertanto non è consentita in tal caso una specifica rivalsa. Prima dell'entrata in vigore del R. D. L. sopracitato saranno resi di pubblica ragione gli accordi sindacali stipulati, in modo che i contribuenti interessati possano averne tempestiva conoscenza. Gli accordi sindacali che nel campo delle vendite al minuto possono ritenersi già conclusi, riguardano tre grandi categorie di esercizi, e cioè il commercio ambulante, le vendite al minuto di generi alimentari e i pubblici esercizi (bar caffè ristoranti e trattorie). Viene cosi sistemata in modo semplice ed uniforme una vasta zona di ap- piicazione def tributo che, inditi)-1 blamente, è quella nella quale gravi difficoltà si sarebbero incontrate per l'osservanza delle che disciplinano il pagamento dell'imposta a mezzo di marche. Gli accordi sindacali conclusi dai rappresentanti delle competenti Federazioni sono obbligatori per tutti i rappresentati delle Federazioni «stesse, e la inosservanza delle norme stabilite negli accordi costituisce sostanzialmente infrazione alle norme di legge, punita con le sanzioni che la legge stessa stabilisce. La regolare applicazione della nuova imposta ed il rendimento che da essa lo Stato attende, dipendono molto, per quanto riguarda il settore delle vendite al minuto, dalla collaborazione dei commercianti nella quale l'amministrazione finanziaria ha ragione di poter pienamente contare. normel

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