La legna e il carbone vegetale

La legna e il carbone vegetale La legna e il carbone vegetale Il decreto che regola la produzione, la distribuzione, il consumo e i prezzi Roma, 8 novembre. La Gazzetta Ufficiale pubblica il Decreto Legge, che va in vigore da oggi, contenente disposizioni, per il periodo di guerra, sulla disciplina della produzione, della distribuzione e del consumo della legna, e modificazioni ed aggiunte alla disciplina della produzione, della distribuzione e del consumo del carbone vegetale. Il Decreto stabilisce quanto segue: I Prefetti, ove occorra, promuoveranno in ogni provincia la costituzione dell' organizzazione commerciale necessaria per provvedere con mezzi propri agli acquisti presso i produttori o commercianti, anche fuori provincia, e alla distribuzione nei centri urbani, del carbone vegetale e della legna per i bisogni della popolazione civile. I Comandi provinciali della Milizia Nazionale Forestale stabiliscono i boschi utilizzabili per la produzione del carbone vegetale e della legna, e ne intimano ai proprietari o possessori la utilizzazione, indicando le modalità ed il tempo entro cui l'utilizzazione stessa deve essere portata a termine, salva restando la facoltà alla Milizia medesima di requisizione in qualsiasi momento. Le ditte imprenditrici, nonché la mano d'opera industriale o collettiva necessarie alla produzione ed al trasporto del carbone vegetale e della legna, sono mobilitate civilmente. Sono escluse da requisizione le alberature e le piante che si trovano lungo tutte le strade pubbliche. Su proposta del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, i prezzi di vendita del carbone vegetale e della legna sono fissati dal Comitato centrale per il coordinamento ed il controllo della disciplina dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità istituito presso il Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista. Per aumentare la produzione del carbone vegetale e della legna e per accelerarne l'avviamento al consumo, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha facoltà di concedere ai produttori premi non superiori a lire 5 (lire cinque) per quintale di carbone e lire 4 (quattro) per quintale di legna. I produttori di carbone vegetale o di legna debbono comunicare per iscritto al Comando provinciale della Milizia Nazionale Forestale competente sul luogo di produzione, la quantità di carbone o di legna prodotta, la quantità avviata al consumo e quella giacente presso i produttori stessi. La comunicazione deve essere fatta entro il primo ed il 16 di ogni mese e riferirsi alla quindicina precedente. L'impiego di carbone vegetale e di legna per usi Industriali — compreso quello per gassogeni come materia prima — non può ec- ;oedere 1 quantitativi stabiliti per 1 ■ ciascun esercente o ditta dal Co mando centrale della Milizia Fo restale. Gli esercenti in proprio, i titolari delle ditte e gli amministratori o liquidatori di società Impieganti carbone vegetale o legna per usi industriali — compreso quello per gassogeni e come materia — ne debbono denunciare, al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, qualora non lo abbiano già fatto, 11 quantitativo minimo mensile loro occorrente. Per assicurare anche l'approvvigionamento della legna il numero massimo delle unità da esone- rare dagli obblighi del servizio mi litare viene aumentato di 25 mila unità che possono essere tratte da elementi di età non inferiore ai 34 anni e con esclusione degli specializzati militari.

Persone citate: Fo

Luoghi citati: Roma