La produzione del grano

La produzione del grano La produzione del grano Il premio di 200 lire anche per le superaci inferiori ad un ettaro - I terreni saldi messi a coltivazione Roma, 8 novembre. Si apprende che al fini della concessione del premio di lire 200 per ogni ettaro di terreno seminato a grano, segale e orzo durante la campagna 1941-42, l'agricoltore interessato, per ottenere il pagamento del relativo importo, deve, a pena di decadenza, denunciare al podestà del comune, nel cui territorio si trova il fondo, entro un mese dalla effettuazione della se mina e, per le semine eseguite an teriormente alla pubblicazione del Decreto istitutivo del premio, entro un mese dalla pubblicazione stessa, la superficie seminata a grano, segale e orzo distintamente. La denuncia va redatta su scheda conforme al modello fornito dalla Sezione della cerealicoltura dei Consorzi provinciali tra produttori agricoli. La scheda contenente le denuncie è soggetta al visto del podestà a cura del quale è trasmessa alla sezione della cerealicoltura che, previo opportuno controllo, la invia all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. In relazione all'anzidetta concessione va chiarito poi non solo che il premio sarà parimenti corrisposto per le semine che verranno eseguite in primavera, ma anche che il premio spetta, proporzionalmente si intende alle estensioni investite, per le superfici seminate a grano, sepalo c orzo che risultino inferiori a un ettaro. Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste comunica che è in corso di pubblicazione il R. Decreto 7 ottobre 1941-XX che si propone lo scopo di agevolare la messa ih coltura di terreni saldi, non boscati, soggetti al vincolo in base alla legge forestale. A tale fine, viene stabilita, per la prescritta autorizzazione, una procedura di eccezio ne, molto più celere e meno dispendiosa di quella prevista dagli attuali regolamenti. In base alle nuove disposizioni, i proprietari interessati che intendono avvalersi di tale autorizzazione dovranno presentare domanda al Prefetto della provincia dove i terreni stessi sono situati, indicandone i confini. Sull'accoglimento della do manda decide sollecitamente una commissione composta dal prefetto, che la presiede, dal comandante provinciale della Milizia forestale, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della Federazione provinciale dei Fasci di Combattimento, dal presidente della Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale delle Corporazioni, dal presidente dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, dal segretario dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura, dall'ingegnere capo del Genio civile della provincia. Le decisioni della commissione sono comunicate, a oura del prefetto, all'interessato e al comando provinciale della Milizia forestale, e diventano esecutive dopo tre giorni! Non potranno essere prese in considerazione le istanze per la trasformazione a coltura aerarla dei terreni saldi non boscati, che abbiano pendenze superiori al 15 o el 20 per cento, a seconda della natura dei terreni; che incidano in' quelle zone di bacini montani ove sono in corso lavori di sistemazione: che costituiscano radure e spazi vuoti di boschi destinati ad essere rimboschiti; che non siano compresi in elenchi di terreni da rimboschire approvati o in corso di pubblicazione. n provvedimento, dettato dalle necessità di utilizzare al massimo ogni disponibilità di terreno, per svilupparvi particolarmente le colture cerealicole o comunque alimentari, è suscettibile di apportare un non lieve contributo per aumentare le disponibilità di prodotti necessari all'alimentazione del paese in guerra.

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