I premi di semina e ai grani precoci

I premi di semina e ai grani precoci I premi di semina e ai grani precoci Prossima promulgazione del de- creto - Norme per la correspon-j sione I coraeeriare la produzione del era- |^a|e^la sega,P e del,.orzo. s a Oltre che per la sua eccezionale Roma, 11 ottobre. Nel corso dell'ultima sessione, il Consiglio dei Ministri, su propoI sta del Ministro dell' Agricoltura e i delle foreste, ha, come è noto, apI provato lo schema di provvedii mento recante norme dirette a in- M' della segale e deU Orzo ì °ltre che Per !a sua ecce imPortanza' 11 Pr0vv«dil™ | to per la sollecitudine con cui ven ■ ne deliberat0. 1 Non sono trascorse che poche settÌB^ert£f l".'^"^"" ! cessione Jispostandal_Duce__di un premio di lire 200 per ogni ettaro di terreno seminato a grano, orzo e segale nell'annata agraria 1941-1942 e della attribuzione di un maggior prezzo ai grani precoci del prossimo raccolto in ragione di lire 40 al quintale se prodotti nell'Italia meridionale e insulare, e di lire 20 se prodotti nel restante territorio del Regno, e già le provvide misure in parola sono tradotte in norme di legge, dando la possibilità alle categorie interessate di beneficiarne prontamente. Estendendosi indistintamente a tutto il territorio del Regno, la concessione dei premi verrà applicata anche alle province di Lubiana e della Dalmazia. Come è facile comprendere, il provvedimento deliberato, oltre a dare contenuto legislativo alle misure disposte a favore dei cerealicoitori, contiene norme e modalità in base alle quali gli aventi diritto potranno rapidamente fruire delle provvidenze stesse. Senza pretendere di fare anticipazioni sul contenuto del decreto, ormai di prossima promulgazione, si può tuttavia rilevare che, pur circondato delle necessarie cautele intese a garantire il pagamen- to del premio per le superfici effettivamente investite a grano orzo e segale, e a evitare ogni indebita corresponsione, il meccanismo escogitato risulta nient'af fatto macchinoso, e di applicazio ne veramente agevole. Il premio sarà corrisposto ai conduttori, siano essi proprietari 0 conduttori affittuari o enflteuti ai mezzadri e ai compartecipanti; a queste due ultime categorie, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione al prodótto. In relazione allo spirito e alla portata del provvedimento con la indicazione delle anzidette categorie, si è ottenuto che il beneficio vada effettivamente a chi coltiva la terra. Ne sono, pertanto, esclusi 1 proprietari che non coltivano direttamente i poderi che sono affittati o condotti da altri. Per poter ottenere il pagamento del premio gli interessati dovranno specificare, in una apposita denuncia, il cui modello viene indicato dal decreto stesso, la superficie di terreno seminato a grano, orzo e segale. Il podestà munirà le denunzie del suo visto, e le trasmetterà alla competente Se zione cerealicola del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura, la quale a sua volta, dopo averle vistate, invierà le denunzie stesse per l'adozione dei provvedimenti definitivi all'ispettorato provinciale agrario. Come è facile intuire, il provvedimento non manca di prevedere le opportune sanzioni per i casi in cui, allo scopo di ritrarre un illecito profitto, le denunzie risultassero scientemente superiori al le superfici realmente seminate. E1 da notare ancora che, allo scopo di mettere gli agricoltori in teressati in condizioni di ottenere prontamente il pagamento del pre mio. la relativa corresponsione sarà fatta provincialmente.

Persone citate: Duce

Luoghi citati: Dalmazia, Italia, Lubiana, Roma