La consegna delle vinacce alle distillerie e ai centri di raccolta

La consegna delle vinacce alle distillerie e ai centri di raccolta La consegna delle vinacce alle distillerie e ai centri di raccolta Con Roma decreto del 11 ottobre. Ministro dei¬ ficato nella odierna Gazzetta Uf fidale è fatto obbligo a chiunque proceda alla trasformazione in vino, di uve della vendemmia 1941, sia proprie che acquistate, anche se già pigiate, di consegnare all'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, presso le distillerie o i centri di raccolta che saranno indicati dall'Ente stesso a mezzo di pubblici manifesti, tutte le vinacce otte- nUTe' , tv. Le vinacce debbono essere con- K ffggg eSs!re state sottor^stf l fav|S|i0 o a^trattamenti c^mun^ fa;»|ke»^ delle materie o la dispersione vinacce ottenute dalla nra-tica'dènonunata go^no'd t vino, all'uso toscano, Ida altre simili! dovranno essere consegnate anche appena prodotte, in ogni caso, entro il 31 marzo 1942, presso le distillerie che saranno indicate dall'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose. L'obbligo di consegna di cui sopra incombe anche a chiunque proceda soltanto alla trasforma zione in mosti, mosti muti, mosti concentrati e filtrati dolci di uve della vendemmia 1941 sia proprie che acquistate, anche se già pi- giate. l" Gli obbligati alla consegna, in quanto produttori agricoli? hanno ncolta di trattenere, per utilizza!zj0ne aziendale, non più di ventijnon consegnate due chilogrammi e mezzo di vinacce diraspate o di trenta chilo, grammi di vinacce non diraspate per ciascun componente della famiglia. Quando l'obbligato non esegua, nel quantitativo dovuto ed in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto, la consegna delle vinacce, l'Ente provvedere all'acquisto sul mercato e alla consegna alle distillerie di una quantità di vino corrispondente a litri cinque di alcole anidro per ogni quintale di vinacce

Luoghi citati: Roma