Le pene a chi contravvenga ai provvedimenti d'ordine militare

Le pene a chi contravvenga ai provvedimenti d'ordine militare Le pene a chi contravvenga ai provvedimenti d'ordine militare Roma, 30 settembre. I Con bando del Duce, pubblica- j . to stasera dalla Gazzetta Ufficia-\ ] te, chiunque, nei territori in stato I di guerra, clandestinamente o con ] inganno si introduca o tenti di ! introdursi in luoghi di deposito, o i In magazzini di munizioni, di esplosivi, di carburanti, di armi, di equipaggiamento o di altro materiale di interesse militare, in 1 centrali elettriche o in stabilimenti adibiti alle fabbricazioni di guerra, o nelle stazioni radiotrasmittenti, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni. Chiunque contravviene ai provvedimenti emanati dall' autorità militare per tutelare, nei luoghi in stato di guerra, la sicurezza delle opere, ò stabilimenti militari, o comunque di pubblico interesse, delle vie di comunicazione o di trasporto e delle relative stazioni, delle dighe, dei canali, delle linee telegrafiche o telefoniche, delle centrali elettriche e degli elettrodotti e di ogni altro impianto o stabilimento di pubblico interesse, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto tino a due anni e con l'ammenda fino a lire cinquemila. I La stessa pena si applica a chiunque contravviene ai provvedimenti emaniti dall'autorità militare per vietare o regolare, nei luoghi in stato di guerra, l'accesso, la sosta, il transito, nelle stazioni ferroviarie, nelle strade ferrate, nei porti o lungo le coste. La cognizione dei reati di cui sopra appartiene ai Tribunali di I guerra.

Persone citate: Duce

Luoghi citati: Roma