Una elegante controversia in materia di caccia

Una elegante controversia in materia di caccia Una elegante controversia in materia di caccia »,...Una elegante controversia in materia di caccia.. Nel 1925 alcuni proprietari ter-. rieri di Verrua Savoia costituivano |un consorzio per la formazione di!una riserva di caccia nei terreni di loro proprietà, per la durata di dieci annate venatorie. Ottenuta la necessaria approvazione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, locavano poi, nel luglio 1926, al dott. Filiberto Rotta, i diritti di caccia ad essi riservati. Dieci anni dopo venivano rispet-, tivamènte rinnovati il consorzio, la concessione ministeriale estesa tino al 1950 e la locazione dei diritti di caccia al dott. Rotta, fino allaistessa scadenza Ma il Rotta de- cedeva nel 1937, e gli succedeva1 diritti inerenti alla locazione| la moglie, signora Emma Cavai-: Ione. Nel 1940 il cav. Edmondo Borgo]acquistava parte dei terreni costi-ituenti la riserva di caccia, e pre-icisamente quelli di proprietà del'consortista Giuseppe Bresso, e de-1 nominati Tenuta Baraccone. Sue- cessivamente il Borgo conveniva dinanzi al Tribunale di Torino la 11 tt\ ...,,1 d.,11-.. ^^^^^SST.^E^M^èfe*I fronti della Tenuta Baraccone ciab lui acquistata, la locazione dei di- ritti di caccia, spettanti alla ve- dova per l'eredità del marito. Osservava il Borgo che il dot- tor Rotta, in occasione del primo contratto del 1926, aveva assunto col Bresso Giuseppe l'impegno di ritenere risolta la locazione e di desistere dall'esercizio di caccia nel caso di alienazione della Tenuta Baraccone, e che al momento del secondo contratto, stipulato nel 1936, aveva riconfermato al Bresso e ad altri ennsortisti comproprietari l'impegno assunto al momento cleila costituzione del consorzio. La Cavallone resisteva alla domanda del Borgo, osservando anzitutto che il Borgo, colla sua domanda, avanzava azione di revoca di un atto amministrativo, sulla quale è competente a decidere il Consiglio di Stato e non il Tribunale ordinario. Sosteneva inoltre che, trattandosi di un contratto di locazione sog CPa. (. i geUo a ratifica dell'autorità ammi-j nistrativa, e pel quale è richiestoi necessariamente l'atto scritto, an-. che le eventuali aggiunte, o mo-| clifiche o riconferme dovevano es- sere espresse per iscritto. Il Borgo negava ogni fondamento a tali ob biezioni. e che! rapporti tra locatore ed af- Attuario di una riserva di caccia. sono indipendenti dall'atto animi-1 ! | nistrativo di concessione della ri! serva di caccia, quando non tocca¬ li Tribunale (II Sezione civile; pres. ed est. prof. eomm. Luigi De Litala), ha pronunciato anzitutto sulla questione della competenza, dichiarando che, per determinare se una controversia sia soggetta1 alla giurisdizione ordinaria o a quella amministrativa è necessario; prendere in considerazione l'og-'getto sostanziale della domanda.'non la forma data alla medesima, iui.ci^.iuiie ui urna nociva i Uttcuia, i in quanto non tende alla costitu-!zione, alla modificazione o alla re-voca del provvedimento ammini strativo relativo alla concessione della riserva, è di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. no l'interesse dello Stato. E per- tanto l'azione, se diretta a ottenere! la risoluzione di un rapporto di locazione di una riserva di caccia,1 Ha respinto le prove testimoniali I SKT^i^^&S^ SS tanto ad assodare circostanze in aggiunta ad un atto scritto; haIammesso, invece, parzialmente la prova per interrogatorio. I •lllTTllllllllilliiiliiiiiilliiliiliiiniirtlltiif iiiiiiiii|[lllllt

Persone citate: Bresso, Bresso Giuseppe, Cavallone, Edmondo Borgo, Emma Cavai, Filiberto Rotta, Giuseppe Bresso

Luoghi citati: Torino, Verrua Savoia