4 anni e sei mesi al Motta 4 anni e dieci mesi al Ferrante

4 anni e sei mesi al Motta 4 anni e dieci mesi al Ferrante IL PROCESSO MOTTA PANETTONI 4 anni e sei mesi al Motta 4 anni e dieci mesi al Ferrante e o , a - i o o , , l o a O a l e i o a o n i o a a e t- ni ea eii a a lVi i, di a ie il aoie- Milano, 25 giugno. Giornata conclusiva, quella di oggi, al processo Motta e anche giornata campale. Dopo le arringhe degli avvocati difensori per gli accusati in ombra, di cui abbiamo dato relazione, stamane è stata la volta dell'avvocato Ostorero, per il burrificio Locatelll. Egli segue punto per punto la costruzione della causa, della verifica della Finanza e quella del colonnello Pucci, che si concretò con la denunzia per accaparramento, nonché alle richieste del Pubblico Ministero. Egli nega, con riferimento a fatti e documenti, l'accaparramento e, riferendosi in particolar modo alle responsabilità che si imputano ai Locatelli per quanto riguarda la sottrazione e l'occultamento del burro a scopo speculativo, dice assolutamente insussistente l'accusa, perchè le registrazioni librarie del Locatelli non sono attendibili giuridicamente e, in linea di fatto, rappresentano scritturazioni caotiche e disordinate. In quanto alla questione della lettera rilasciata, a richiesta del dottor Ferrante, amministratore delegato della Panettoni Motta per stabilire l'identità di una data che poi è risultata alterata, o meglio errata, il difensore dimostra cóme la lettera, almeno per la parte che riguarda i Locatelli, non ha importanza, poiché non è fatta contro la Legge nè contro la morale. Cosi, dopo essersi intrattenuto su altri argomenti e fatti di minore importanza, l'avv. Ostorero, che ha parlato per circa due ore, chiede una sentenza di giustizia che restituisca alla libertà e al lavoro i suoi raccomandati. La replica del P. M. A questo punto si fa un breve riposo. Dovrebbe toccare la parola all'avv. Gonzales, ultimo difensore per la Panettoni Motta, ma il Pubblico Ministero ha manifestato il desiderio di una breve replica. Sicché alla ripresa il Presidente invita senz'altro il rappresentante la Pubblica Accusa a prendere la parola. « Io — dice il Pubblico Ministero — non replico per spirito di polemica; non è in me questo sentimento e non ne ho bisogno. Replico per chiarire dei fatti. Si parla di accaparramento e la difesa, naturalmente, si abbandona a citazioni di dati, di riferimenti, di argomentazioni giuridiche che fanno veramente Onore agli esimii patroni degli imputati, ma io non ho parlato e non parlo di accaparramento, parlo di * sottrazione al pubblico consumo », il che non è- la stessa cosa, ma è tuttavia un reato grave, un reato perseguibile dalla Legge e condannabile. Sottrarre al pubblico consumo vuol dire abusare come abusa chi sottrae acqua al consumo della comunità. In certi momenti come questo, in cui anche la minima quantità, la minima porzione di ventano quantità, il prendere, il prelevare più di quanto possa occorrere reca danni incalcolabili, immediati e futuri, alla massa e perciò non possiamo considerare il fatto che come reato». D'altra parte, che abuso nel prelevamento vi sia stato è stato dimostrato e documentato perchè la « Motta » si faceva a sua volta fornitrice del burro a una quantità di ditte e di enti i quali non avrebbero potuto direttamente essere approvvigionati. Sul fatto, invece, della frode processuale il rappresentante della pubblica accusa deve insistere perchè la giurisprudenza e la pratica insegnano che l'alterazione si parte quasi sempre da dolo o è per lo meno un fatto immorale che costituisce colpa. Nel caso specifico, poi, il Pubblico Ministero sostiene il reato dell'intenzione perchè il raggiro dipende sempre da uno scopo ed è indubbiamente una truffa. Ultimo argemento su cui il rappresentante dell'accusa torna ad insistere è il fatto delle registrazioni dei Locatelli, a proposito delle quali la difesa ha cercato di togliere valore giuridico, ma che senza dubbio sono intenzionali e dolose. E ciò è provato dal fatto che gli impiegati stessi dei Locatelli, a cominciare dalla segretaria, non si sono assunti la responsabilità di esse, ma non hanno detto che dipendano da errate trascrizioni imputabili a loro trascuratezza o inesperienza bensì da riferimenti e da riporti di altre registrazioni. ' Perciò i Locat.elil non sono scagionabili di queste registrazioni e per il fatto che esse avevano scopo delittuoso di raggiro e di truffa vanno condannati. Nel pomeriggio l'avvocato Gonzales, ultimo difensore, riassume la causa nei capisaldi, e, analizzando i fatti, cerca di stabilire che non solo non vi fu per parte del Motta accaparramento di merce, ma nemmeno sottrazione al normale consumo. Una disamina accuratissima e particolareggiata l'avvocato Gonzales fa sulla questione del falso e prospettando la tesi del rappresentante della pubblica accusa come inconsistente. Ad uno a uno poi l'oratore ribatte gli argomenti esposti in replica dal Pubblico Ministero e chiede per il Motta e il dott. Ferrante una sentenza di giustizia che ridia la tranquillità del vivere a degli egregi lavoratori i quali, della loro attività, fanno patrimonio economico per la nazione. In questo modo è conclusa la discussione del processo. Il Tribunale si ritira per deliberare. La sentenza ceasmcoasmtecocontiAGsafrnoMBmnosoloasfaLpsuvecohacochdpngtofegsfEdssMtesdetarvcenctclddiddictdddvsdnie li li, è le cia da ao, ia il ra fati ta to Un'ondata di commenti pervade la sala e si fanno su quella che sarà la sentenza molti pronostici e congetture. Gli imputati a piede libero fanno gruppo intorno alla gabbia in cui sono ancora custoditi il dottor Ferrante e Piero Locatelli. Dopo un'ora di camera di consiglio ri entia il Tribunale. Si fa un silen zio di tomba. Il presidente, fra la commozione degli imputati e particolarmente del Ferrante del Motta, legge il seguente dispositivo di sentenza: Il Tribunale dichiara Motta Angelo e Ferrante Alberto colpevoli dei reati di sottrazione al normale consumo, di occultamento, di vendita senza gli ordinativi prescritti, di maggiorazione prezzi e il Ferrante, inoltre del reato di cui all'articolo 480 del Codice Penale, e condanna il Motta ad anni 4 e mesi 6 di reclusione, a lire 15 mila di multa e duecentomila di ammenda, e il Ferrante ad anni quattro e mesi 10 di reclusione, a lire 15 mila di multa e duecentomila di ammenda complessive. Dichiara altresì colpevole Broggi Fran- cesco della contravvenzione a lui ascritta e lo condanna a lire otto mila di ammenda; Locatelll Pietro colpevole dell'imputazione a lui ascritta e lo condanna a lire, otto mila di ammenda complessivamente; Negri Natale colpevole di concorso in sottrazione di graaei e lo condanna a mesi dieci di reclusione e lire quattromila di multa, tutti poi in solido alle spese. Assolve Motta Angelo. Ferrante Alberto. Locatelli Angelo, Rigoni Giuseppina, Locatelli Luigi e Giussani Augusto dall'imputazione d frode processuale perchè il fatto non costituisce reato. Assolve Motta, Ferrante, Mariani Luigi, Berca Carlo dall' imputazione di mancata denuncia di farine per non aver commesso il fatto. Assolve Mariani Luigi e Berca Carlo dalle altre imputazioni ad essi ascritte per non aver commesso il fatto. Ordina la scarcerazione di Locatelli Pietro, se non detenuto per altre cause. Un mormorio si leva nell'aula, subito sedato dall'energico intervento del presidente. Gli imputat condannati e quelli a piede libero hanno il loro momento di viva commozione; le donne, dagli occhi che brillano di gioia, lasciano cadere una lacrima. Gli imputati poi, ad uno ad uno, passano dinanzi al dott. Ferrante e gli porgono parole di conforto. Locatelli torna a respirare aria libera. E' felice: uscendo dalla gabbia stringe la mano al dott. Ferrante, poi si unisce al proprio avvocato difensore e abbandona il Tribunale.

Luoghi citati: Locatelli Pietro, Milano, Onore