Il riscaldamento

Il riscaldamento Il riscaldamento Norme di massima per la prossima stagione invernale Roma, 19 giugno. Nel confermare che i proprietari di fabbricati, i quali per il passato hanno curato la fornitura del riscaldamento agli inquilini, non possono, nel procedere alla proroga o rinnovazione dei contratti di affitto per la stagione invernale 1941-42 sottrarsi all'obbligo di fornire il riscaldamento, vari Consi gli provinciali delle Corporazioni ' \^nnr\r\ nafarminaf^ In OAO-llOnM e a a o , hanno determinato le seguenti norme nei riguardi del riscalda, mento per la prossima stagione invernale: 1) il pagamento del servizio del riscaldamento sarà regolato come per il passato, ossia in quote rateali in uso presso ciascun proprietario; 2) col 29 settembre, il proprietà rio potrà richiedere il pagamento della prima rata di riscaldamento che non potrà superare il 30 per cento dell'importo totale del canone pagato nella scorsa stagione; 3) nei casi di riscaldamento con rimborso spese, la ripartizione del le spese sostenute dal proprietario comprenderà il costo del carbone, la spesa del fuochista, quella per l'energia elettrica e la spesa per il trasporto delle scorie, e sarà proporzionata fra gli inquilini in ragione della cubatura degli ambienti. Nella ripartizione si dovrà fare un abbuono a quegli utenti che, per le speciali condizioni dell'impianto di riscaldamento o per abitare in locali difficilmente riscaldatali (il che dovrà risultare all'amministrazione dello stabile) dgs«1dAcdntmpfnlgas—dvSlsctacacagmvnapPsccdfruiscono, nei rispettivi apparta- .menti, di una gradazione di calore I msempre inferiore di almeno due.dgradi, a quella goduta da altri in-j tquilini; 4) il proprietario dovrà consentire per la prossima stagione invernale che g'ii inquilini seguano la gestione del riscldamento dall'inizio alla fine, a mezzo di uno o più delegati. srtsvsct

Persone citate: Consi

Luoghi citati: Roma