Il rifornimento di generi alimentariai centri di soggiorno e di cura

Il rifornimento di generi alimentariai centri di soggiorno e di cura Il rifornimento di generi alimentariai centri di soggiorno e di cura Le norme che dovranno essere rigidamente osseivate perchè i servizi si svolgano senza intralci Roma, 14 giugno. A complemento delle disposizioni già impartite, il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, attraverso la Direzione generale dell'alimentazione, ha predisposto un piano per il rifornimento dei generi alimentari ai centri di soggiorno e di cura, in modo che questi possano far fronte alle maggiori esigenze determinate dall'afflusso di villeggianti. In base a tale piano, le province nelle quali si determina l'afflusso del villeggianti sono tempestivamente rifornite dei generi razionati e contingentati in relazione al numero delle persone emigrate. Per assicurare il tempestivo rifornimento dei generi alimentari necessari, si è proceduto ad una assegnazione supplettiva provvisoria, basata sull'afflusso di vileggianti delle stesse province durante Vanno 1939. E' stata altresì prevista la possibilità di adeguare rapidamente dette assegnazioni all'eventuale maggior numero di villeggianti affluiti. Per quanto interessa direttamente i villeggianti, si informa che per ottenere i generi razionati nei luoghi di villeggiatura non vi sono speciali formalità, ma è necessaria l'osservanza scrupolosa delle vigenti disvosìziotii. Allo scopo, però, di assicurare in tali luoghi 11 rifornimento di carne e di pane in misura adeguata all'afflusso dei forestieri, si prescrive che tutti coloro che si trasferiscono da un comune all'altro per villeggiatura, durante un periodo superiore a sette giorni, debbono, prima della partenza, far vistare la carta annonaria « Dodici Numeri » all'ufficio annonario del Comune che abbandonano. Richiedendo il visto comunale sulla Carta Annonaria le persone che si trasferiscono dovranno indicare la macelleria e la rivendita di pane presso le quali effettuano di norma gli acquisti di carne e pane. All'atto dell'arrivo nel comune prescelto per il soggiorno e la cura, gli interessati che intendono consumare i loro pasti presso gli alberghi, le pensioni e 11 ristorante dovranno consegnare le carte annonarie « Dodici Numeri > all'albergo, alla pensione e al ristorante. . Questi esercizi avranno 'obbligo di ritirare al clienti, per ogni settimana di permanenza nei comuni, i corrispondenti buoni di prelevamento dei grassi, allo scopo di valersene per ottenere 11 rifornimento di pane e di carne in quantità adeguata alle spettanze dei loro clienti. Di conseguenza, i villeggianti che consumano 1 loro pasti presso gli alberghi, le pensioni, i ristoranti e simili per un periodo di almeno otto giorni non potranno acquistare grassi per 11 corrispondente periodo. Essi infatti utilizzano presso 1 pubblici esercizi l'intera razione loro spettante indipendentemente dalla carta annonaria. Le persone che si trasferiscono in altro comune dopo aver effettuato il prelevamento del grassi (per parte e per tutto 11 mese) e che consumino 1 pasti presso ristoranti, trattorie, pensioni, saranno privati del relativi buoni della carta annonaria « Sedici Numeri > validi nel periodo successivo, cosi come è già ammes so per 1 generi da minestra. Le persone che non consumino 1 pasti presso alberghi, pensioni e ristoranti si varranno delle carte annonarie « Dodici Numeri », oltreché per l'acquisto diretto del generi cui esse danno diritto (gras si, zucchero, sapone) anche per effettuare l'iscrizione nel registro di macelleria dell'esercente prescelto e la prenotazione del pane presso le rivendite di pane limitatamente a quelle province nelle quali la vendita è sottoposta a particolare disciplina. Gli acquisti di detti generi po- .tranno essere effettuati con mo- dalltà analoghe a quelle stabilite per la popolazione locale. Al momento In cui le persone rientreranno nel comune di abituale dimora, esse dovranno ripresentare all'ufficio annonario le carte « Dodici Numeri », affinchè tali carte siano valide per la prenotazione dei generi contingentati, ed 1 residui buoni del mese valgano per il prelevamento pres so spacci autorizzati. Le disposizioni sopra riferite potranno essere applicate, anche per gli spostamenti nell'ambito.dello stesso Comune. Nel caso che il trasferimento1 dei villeggianti avvenga dopo ef-j fettuato, anche solo in parte, il prelevamento dei generi razionati spettanti per il mese, gli interessati potranno portar seco, nel nuovo comune, la quantità di generi corrispondenti al buoni del mese già utilizzati al tempo del trasferimento. Le carte annonarie In loro possesso giustificheranno tale trasporto.

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