I sei documenti

I sei documenti I sei documenti Roma, 19 maggio. Ecco t testi ieri firmati a Palazzo Venezia, nella Sala del Mappamondo, dal Duce e dal Poglavnik Ante Pavelic: I confini «Il Governo italiano e il Governo croato, desiderando procedere alla determinazione dei confini fra il Refluo d'Italia, ed il Retino di Croazia, col comune proposito di stabilire un regolamento territoriale che sia la base sicura per una intima collaborazione tra i due Stati, hanno convenuto quanto segue : Articolo 1 Sono riconosciuti come facenti parte del Regno d'Italia: I distretti di Castua; Sussak; Chabar; del distretto di Delnice una parte, secondo una linea che, partendo da quota 710 di Delvina, e passando per le creste dello Starcev Vzh, del Tomac, dell'Ostrac, del Ragozno e del Borlos, raggiunge il confine amministrativo del distretto di Sussak alla cima dello Jelencl (Quota 1106) e scende quindi al mare presso Bue carizza; Bakarac (per le alture dei monti Gorica, e le quote 623 424 e 252, lasciando in territorio croato i comuni di Hrljin, di Dol Bakarac e di Porto Re (Kral.jevica-Gmrika) con il porto medesimo ed i nodi stradali che vi adducono); lo scoglio di San Marco; le isole di Veglia, Arbe e quelle minori sino all'altezza di Jablanazzo; tutte le isole dell'arcipelago di Zara; il territorio compreso da una linea che, partendo dalla punta Prevlaca, raggiunge il canale della Morlacca, segue il tracciato interno di esso fino al mare di Novogradska, continua evpcbrdfmssddlungo la sponda superiore di detto!pa . . „ . . mare, comprende la Bukovizza, e.: raggiunto Il corso del Cherca q(Krka), sotto il paese di Podjeno. sscende lungo il fiume e se ne diparte in modo da comprendere tutto il territorio di Sebenico, di Traù e la città di Spalato, com- cpresi i sobborghi, ed escluse le!cisole di Brazza e Lesina; le isole di cBua, Zirona, Solta, Lissa, Bisevo, sAndrea, Pomo e le altre minori | gacliaccnze; le isole di Curzola e Meleda; il distretto comprendente tutte le bocche di Cattare, secondo una linea che, lasciando la costa in un punto intermedio fra le località di Cavat e di Vitaljinia, sale verso nord-est includendo la località di Gruda ed il massiccio del monte Orjen fino a raggiungere il confine con il Montenegro. Per chiarezza è allegata al presente Trattato, di cui fa parte integrante, una carta al 750 mila, sulla quale è riportato l'andamento della linea che delimita I territori sopraindicati. Una convenzione speciale sarà conclusa per quanto concerne l'andamento amministrativo della Città di Spalato coi sobborghi ed i castelli, nonché dell'isola di Curzola. Articolo 2 Una Commissione composta per metà di delegati del Governo italiano e per metà di delegati del Governo croato procederà al più presto a determinare sul terreno i confini fra il Regno d'Italia, compresa la provincia di Lubiana, e il Regno di Croazia. La definitiva determinazione dei sedtdtgldmfC/confini sarà fatta con spirito di!equità, tenendo conto delle situa zioni geografiche, delle necessità di ordine economico e delle vie di comunicazione. Articolo 3 Il presente Trattato entra in vigore con la sua firma. In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato, fatto a Roma, in duplice e-jnltsemplare, il 18 maggio 1941-XIX, Le questioni militari Il Governo italiano c il Governo,croato, avuto riguarda al Trattalo per la determinazione dei confini fra il Regno d'Italia ed il Regno di Croazia firmato in data dì oggi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Il Governo croato si impegna al non istituire e a non mantenere! nelle isole e nella zona compresa tra il mare e la linea riportata sulla carta allegata, che fa parte integrante del presente accordo, alcuna opera o apprestamento militare terrestre, navale od aeronautico, alcuna base di operazione, alcuna installazione suscettibile di essere utilizzata a scopi di guerra nè alcuna fabbrica o deposito di munizioni e materiali di guerra. Articolo 2 Il Governo croato dichiara che non è sua intenzione di avere una marina da guerra, salvo a disporre di unità specializzate necessarie ad assicurare i servizi di polizia e di finanza. Articolo 3 I due Governi preciseranno in un accordo ulteriore le modalità secondo le quali il Governo italiano avrà facoltà di far transitare le sue Forze Armate sul territorio croato lungo la rotabile litoranea Fiume-Cattaro, nonché sulla linea ferroviaria Fiume-Ovulin-Spalato e sul suo eventuale prolungamento fino a Cattaro. Articolo 4 II presente accordo entra in vigore con la sua firma. i In fede di che, i sottoscritti Pie- nipotenziari, debitamente auto- rizzati, hanno firmato il presente accordo, fatto a Roma, in duplice [onginale, il 18 maggio 1941-XIX.ITq 0>Qyrmr7ÌQ ìUd gal all/jld •. il r. • [e la COllabOraZlOlie i« II Governo italiano ed il Governo croato, « considerato che con l'accordo per le due frontiere comuni è stata creata tra l'Italia e la Croazia la base sicura per un'intima collaborazione reciproca; considerato che il Regno di Croaia entra a far parte del nuovo ordine europeo e che l'Italia intende favorire e appoggiare con ogni mezzo il suo sviluppo politico e il suo progresso; « desiderosi di stabilire legami di stretta amicizia e cooperazione e di promuovere la prosperità dei due popoli, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 L'Italia assume la garanzia dell'indipendenza politica del Regno di Croazia e della sua integrità territoriale nelle frontiere che saranno determinate d'accordo con gli Stati interessati. Articolo 2 Il Governo croato non assumerà impegni internazionali che sia ,no incompatibili con la garanzia |stabilita dall'Articolo precedente!c con lo spirito del presente Trattato. Articolo 3 Il Governo croato si varrà della collaborazione delle Forze Armate italiane per quanto riguarda l'organizzazione e l'istruzione tecnica delle sue Forze Armate e la lpreparazione degli apprestamenti ! -i-a. • i i -I . j l militari nel suo territorio, dovuti que sarà ritenuto necessario allo scopo di duratura collaborazione, II Governo italiano e il Governo croato si impegnano, non appena consolidata l'economia dello Stato croato, ad entrare nelle più alte e strette relazioni di carattere do ganale e valutario. Articolo 4 A tale scopo i due Governi co stituiscono una Commissione per manente per lo studio e l'esecu zione di quanto precede. Artìcolo 5 Il Governo italiano e il Governo croato si impegnano a concludere al più presto speciali accordi in materia di traffici ferroviari e marittimi; nonché per regolare il trattamento dei cittadini di uno del due Stati nel territorio dell'altro, le relazioni culturali e giuridiche tra i due Paesi, ed altre materie di comune interesse. Articolo 6 Il presente trattato entra in vigore con la sua firma. Esso avrà la durata di 25 anni. In fede di che i Plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente trattato, fatto a Roma, in duplice orginale maggio 1941-XIX. Il <gjUn Protocollo e due lettere «Al momento di procedere alla firma del Trattato di garanzia e di!COI / m data di oggi, i sottoscritti Pie collaborazione tra il Reqno d'Ita-\ia e il Re ano di Croa-ia concluso\tu e il Regno ai Cloaca concluso igoslavia. nipotenziari, rife: endosi all'Articolo ;>° del detto Trattato, hanno fatto la dichiarazione seguente: Fino alla stipulazione di nuovi accordi, saranno mantenuti in vigore tra il Regno d'Italia e il Regno di Croazia, in quanto siano applicabili, I Trattati, le Convenzioni e gli Accordi conclusi tra il Regno d'Italia e l'ex-Regno di Ju- l ! i i e a Fatto a Roma, in duplice originale, il 18 magn'o 1941-XIX. Seguono due lettere. La prima, dcl Capo del Governo italiano al Capo del Governo croato, dice: « Roma, 18 maggio 1941-XIX. « Eccellenza, « Ho l'onore di confermarvi che il Governo italiano procederà nel più breve termine a preparare il testo di una Convenzione con il Governo croato concernente l'ordinamento amministrativo per il Comune di Spalato e l'isola di Curzola. « Esso si attende che, analogamente a quanto era disposto dal Trattato di Rapallo, e successivi Accordi per le minoranze italiane di Dalmazia, vengano assicurate alle minoranze italiane nelle isole e nei territori del litorale adriatico facenti parte dello Stato croato, delle garenzie per quanto riguarda, in particolare, l'uso della lingua italiana, la creazione discuole e di istituti di educazionee di istruzione, nonché di istitu-. .. . <;„„_,, , hì a«ì- z.on. di beneficenza e di assi stenza. «Le disposizioni che precisanotali garanzie potranno essere in-serite nella Co cennata. «Vogliate gradi" Pr.r.ellenza. isensi della mia razione ». La seconda dcl Governo -e nvenzione sopra ac-Governo italiano, è del seguente tenore : « Roma, 18 maggio 1941-XIX. « Eccellenza, « Ho l'onore di accusare ricevuta della vostra lettera, in data di oggi, del tenore seguente: < Ho l'onore di confermarvi che il Governo italiano procederà nel ipiù breve termine a preparare U testo di una Convenzione con il Go verno croato concernente l'ordina mento amministrativo per il Co [mune di Spalato e l'isola di CurIzola. Esso si attende che, analo ìgamente a quanto era disposto dal Trattato di Rapallo, e successivi i [accordi per le minoranze italiane1 i(liDalmazia- vengano assicurate alle minoranze italiane nelle isolei e nei territori del litorale adria-; tico facenti parte dello Stato croa-i to, delle garanzie per quanto riguarda in particolare l'uso della! lingua italiana e la creazione di scuole e di istituti di educazione e' istruzione, nonché di istituzioni di! beneficenza e assistenza. Le disposizioni che precisano tali garanzie) potranno essere inserite nella Con-1 venzione sopra accennata. « Nel prendere atto di quanto mi avete dichiarato a nome del Governo italiano, ho l'onore di assicurarvi, a nome del Governo! croato, di essere d'accordo su| quanto precede. « Vogliate gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta conside-| razione I sei documenti I sei documenti Roma, 19 maggio. Ecco t testi ieri firmati a Palazzo Venezia, nella Sala del Mappamondo, dal Duce e dal Poglavnik Ante Pavelic: I confini «Il Governo italiano e il Governo croato, desiderando procedere alla determinazione dei confini fra il Refluo d'Italia, ed il Retino di Croazia, col comune proposito di stabilire un regolamento territoriale che sia la base sicura per una intima collaborazione tra i due Stati, hanno convenuto quanto segue : Articolo 1 Sono riconosciuti come facenti parte del Regno d'Italia: I distretti di Castua; Sussak; Chabar; del distretto di Delnice una parte, secondo una linea che, partendo da quota 710 di Delvina, e passando per le creste dello Starcev Vzh, del Tomac, dell'Ostrac, del Ragozno e del Borlos, raggiunge il confine amministrativo del distretto di Sussak alla cima dello Jelencl (Quota 1106) e scende quindi al mare presso Bue carizza; Bakarac (per le alture dei monti Gorica, e le quote 623 424 e 252, lasciando in territorio croato i comuni di Hrljin, di Dol Bakarac e di Porto Re (Kral.jevica-Gmrika) con il porto medesimo ed i nodi stradali che vi adducono); lo scoglio di San Marco; le isole di Veglia, Arbe e quelle minori sino all'altezza di Jablanazzo; tutte le isole dell'arcipelago di Zara; il territorio compreso da una linea che, partendo dalla punta Prevlaca, raggiunge il canale della Morlacca, segue il tracciato interno di esso fino al mare di Novogradska, continua evpcbrdfmssddlungo la sponda superiore di detto!pa . . „ . . mare, comprende la Bukovizza, e.: raggiunto Il corso del Cherca q(Krka), sotto il paese di Podjeno. sscende lungo il fiume e se ne diparte in modo da comprendere tutto il territorio di Sebenico, di Traù e la città di Spalato, com- cpresi i sobborghi, ed escluse le!cisole di Brazza e Lesina; le isole di cBua, Zirona, Solta, Lissa, Bisevo, sAndrea, Pomo e le altre minori | gacliaccnze; le isole di Curzola e Meleda; il distretto comprendente tutte le bocche di Cattare, secondo una linea che, lasciando la costa in un punto intermedio fra le località di Cavat e di Vitaljinia, sale verso nord-est includendo la località di Gruda ed il massiccio del monte Orjen fino a raggiungere il confine con il Montenegro. Per chiarezza è allegata al presente Trattato, di cui fa parte integrante, una carta al 750 mila, sulla quale è riportato l'andamento della linea che delimita I territori sopraindicati. Una convenzione speciale sarà conclusa per quanto concerne l'andamento amministrativo della Città di Spalato coi sobborghi ed i castelli, nonché dell'isola di Curzola. Articolo 2 Una Commissione composta per metà di delegati del Governo italiano e per metà di delegati del Governo croato procederà al più presto a determinare sul terreno i confini fra il Regno d'Italia, compresa la provincia di Lubiana, e il Regno di Croazia. La definitiva determinazione dei sedtdtgldmfC/confini sarà fatta con spirito di!equità, tenendo conto delle situa zioni geografiche, delle necessità di ordine economico e delle vie di comunicazione. Articolo 3 Il presente Trattato entra in vigore con la sua firma. In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato, fatto a Roma, in duplice e-jnltsemplare, il 18 maggio 1941-XIX, Le questioni militari Il Governo italiano c il Governo,croato, avuto riguarda al Trattalo per la determinazione dei confini fra il Regno d'Italia ed il Regno di Croazia firmato in data dì oggi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Il Governo croato si impegna al non istituire e a non mantenere! nelle isole e nella zona compresa tra il mare e la linea riportata sulla carta allegata, che fa parte integrante del presente accordo, alcuna opera o apprestamento militare terrestre, navale od aeronautico, alcuna base di operazione, alcuna installazione suscettibile di essere utilizzata a scopi di guerra nè alcuna fabbrica o deposito di munizioni e materiali di guerra. Articolo 2 Il Governo croato dichiara che non è sua intenzione di avere una marina da guerra, salvo a disporre di unità specializzate necessarie ad assicurare i servizi di polizia e di finanza. Articolo 3 I due Governi preciseranno in un accordo ulteriore le modalità secondo le quali il Governo italiano avrà facoltà di far transitare le sue Forze Armate sul territorio croato lungo la rotabile litoranea Fiume-Cattaro, nonché sulla linea ferroviaria Fiume-Ovulin-Spalato e sul suo eventuale prolungamento fino a Cattaro. Articolo 4 II presente accordo entra in vigore con la sua firma. i In fede di che, i sottoscritti Pie- nipotenziari, debitamente auto- rizzati, hanno firmato il presente accordo, fatto a Roma, in duplice [onginale, il 18 maggio 1941-XIX.ITq 0>Qyrmr7ÌQ ìUd gal all/jld •. il r. • [e la COllabOraZlOlie i« II Governo italiano ed il Governo croato, « considerato che con l'accordo per le due frontiere comuni è stata creata tra l'Italia e la Croazia la base sicura per un'intima collaborazione reciproca; considerato che il Regno di Croaia entra a far parte del nuovo ordine europeo e che l'Italia intende favorire e appoggiare con ogni mezzo il suo sviluppo politico e il suo progresso; « desiderosi di stabilire legami di stretta amicizia e cooperazione e di promuovere la prosperità dei due popoli, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 L'Italia assume la garanzia dell'indipendenza politica del Regno di Croazia e della sua integrità territoriale nelle frontiere che saranno determinate d'accordo con gli Stati interessati. Articolo 2 Il Governo croato non assumerà impegni internazionali che sia ,no incompatibili con la garanzia |stabilita dall'Articolo precedente!c con lo spirito del presente Trattato. Articolo 3 Il Governo croato si varrà della collaborazione delle Forze Armate italiane per quanto riguarda l'organizzazione e l'istruzione tecnica delle sue Forze Armate e la lpreparazione degli apprestamenti ! -i-a. • i i -I . j l militari nel suo territorio, dovuti que sarà ritenuto necessario allo scopo di duratura collaborazione, II Governo italiano e il Governo croato si impegnano, non appena consolidata l'economia dello Stato croato, ad entrare nelle più alte e strette relazioni di carattere do ganale e valutario. Articolo 4 A tale scopo i due Governi co stituiscono una Commissione per manente per lo studio e l'esecu zione di quanto precede. Artìcolo 5 Il Governo italiano e il Governo croato si impegnano a concludere al più presto speciali accordi in materia di traffici ferroviari e marittimi; nonché per regolare il trattamento dei cittadini di uno del due Stati nel territorio dell'altro, le relazioni culturali e giuridiche tra i due Paesi, ed altre materie di comune interesse. Articolo 6 Il presente trattato entra in vigore con la sua firma. Esso avrà la durata di 25 anni. In fede di che i Plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente trattato, fatto a Roma, in duplice orginale maggio 1941-XIX. Il <gjUn Protocollo e due lettere «Al momento di procedere alla firma del Trattato di garanzia e di!COI / m data di oggi, i sottoscritti Pie collaborazione tra il Reqno d'Ita-\ia e il Re ano di Croa-ia concluso\tu e il Regno ai Cloaca concluso igoslavia. nipotenziari, rife: endosi all'Articolo ;>° del detto Trattato, hanno fatto la dichiarazione seguente: Fino alla stipulazione di nuovi accordi, saranno mantenuti in vigore tra il Regno d'Italia e il Regno di Croazia, in quanto siano applicabili, I Trattati, le Convenzioni e gli Accordi conclusi tra il Regno d'Italia e l'ex-Regno di Ju- l ! i i e a Fatto a Roma, in duplice originale, il 18 magn'o 1941-XIX. Seguono due lettere. La prima, dcl Capo del Governo italiano al Capo del Governo croato, dice: « Roma, 18 maggio 1941-XIX. « Eccellenza, « Ho l'onore di confermarvi che il Governo italiano procederà nel più breve termine a preparare il testo di una Convenzione con il Governo croato concernente l'ordinamento amministrativo per il Comune di Spalato e l'isola di Curzola. « Esso si attende che, analogamente a quanto era disposto dal Trattato di Rapallo, e successivi Accordi per le minoranze italiane di Dalmazia, vengano assicurate alle minoranze italiane nelle isole e nei territori del litorale adriatico facenti parte dello Stato croato, delle garenzie per quanto riguarda, in particolare, l'uso della lingua italiana, la creazione discuole e di istituti di educazionee di istruzione, nonché di istitu-. .. . <;„„_,, , hì a«ì- z.on. di beneficenza e di assi stenza. «Le disposizioni che precisanotali garanzie potranno essere in-serite nella Co cennata. «Vogliate gradi" Pr.r.ellenza. isensi della mia razione ». La seconda dcl Governo -e nvenzione sopra ac-Governo italiano, è del seguente tenore : « Roma, 18 maggio 1941-XIX. « Eccellenza, « Ho l'onore di accusare ricevuta della vostra lettera, in data di oggi, del tenore seguente: < Ho l'onore di confermarvi che il Governo italiano procederà nel ipiù breve termine a preparare U testo di una Convenzione con il Go verno croato concernente l'ordina mento amministrativo per il Co [mune di Spalato e l'isola di CurIzola. Esso si attende che, analo ìgamente a quanto era disposto dal Trattato di Rapallo, e successivi i [accordi per le minoranze italiane1 i(liDalmazia- vengano assicurate alle minoranze italiane nelle isolei e nei territori del litorale adria-; tico facenti parte dello Stato croa-i to, delle garanzie per quanto riguarda in particolare l'uso della! lingua italiana e la creazione di scuole e di istituti di educazione e' istruzione, nonché di istituzioni di! beneficenza e assistenza. Le disposizioni che precisano tali garanzie) potranno essere inserite nella Con-1 venzione sopra accennata. « Nel prendere atto di quanto mi avete dichiarato a nome del Governo italiano, ho l'onore di assicurarvi, a nome del Governo! croato, di essere d'accordo su| quanto precede. « Vogliate gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta conside-| razione