I limiti massimi di velocità consentiti agli autoveicoli

I limiti massimi di velocità consentiti agli autoveicoli I limiti massimi di velocità consentiti agli autoveicoli Roma, 9 maggio. Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta di ieri, un disegno di legge con cui, allo sco po di ridurre il consumo delle gom me, si stabiliscono limiti massimi di velocità per gli autoveicoli. Come è noto, l'articolo 36 del Codice della Strada fa obbligo al conducente di « regolare la velocità in modo che, avuto riguardo al loro tipo, sistema di frenatura e peso, alle caratteristiche e condizioni delle strade e ad altre spe^ ciali circostanze di qualsiasi natura, essa velocità non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e causa di disordini o di intralci pei la circolazione. La velocità dev'essere particolarmente moderata nei tratti di strada a visuale non libera e in curve, in prossimità di scuole, crocevia e delle biforcazioni, nelle discese, nelle ore notturne, nei casi di nebbia, foschia o polvere, nei passaggi stretti o ingombrati, nell'attraversamento di abitati, o di tratti di strada fiancheggiati da case ». Con provvedimento odierno vengono fissati i limiti precisi a cui ogni conducente deve sottostare, incorrendo in caso contrario nelle sanzioni previste. La velocità massima per autovetture e motocicli: durante il giorno è fissata in 60 km.; dì notte, fuori degli abitati, in 50 km.; e di notte, entro gli abitati, in SO km. Per i motocarri, motofurgoni e autocarri di portata fino a 20 q. i limiti sono cosi fissati: di giorno, 50 km.; di notte, fuori degli abitati, 50 km.; di notte, entro gli abitati, 30 km. Autocarri di portata oltre 20 q. e fino ai 35 q. compresi, con o senza rimorchio, di giorno, kìn. 40; di notte, fuori gli abitati, km. i/0; di notte, entro gli abitati, km. SO. Autocarri di portata superiore ai S5 q., con o senza rimorchio, di giorno e di notte, km. SO. Lo stesso provvedimento fissa la velocità commerciale per autobus e filobus, in servizio extra-urbano, in 30 km. sia di giorno che di notte, mentre in servizio pubblico urbano, sia di giorno che di notte, non potranno superare i 20 km. Naturalmente le disposizioni anzidette non si applicano ai servizi dei vigili del fuoco, della Croce Rossa e di speciale assistenza. Rimangono ferme le altre disposizioni che regolano la marcia degli autoveicoli, come quella di rallentare ed anche fermarsi quando riesca malagevole l'incrocio con <aftrl veicoli, quando i pedoni che si trovano sul percorso tardano a |scansarsi e quando all'avvicinarsi i dell'automezzo gli animali che si ' ■ trovano sulla strada diano segni di spavento. Del provvedimento in questione saranno informate le autorità competenti e per esse la Milizia della Strada, i RR. CC, gli agenti del traffico e funzionari di viabi lità cittadina. Inoltre i circoli ferroviari di ispezione dovranno provvedere a informare le aziende di trasporto urbano e extra urbano municipalizzate o in concessione, perchè coordino i rispettivi servizi In base alla velocità summenzionata.

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