Le nuove costruzioni durante il blocco

Le nuove costruzioni durante il blocco Le nuove costruzioni durante il blocco Roma, 9 maggio. In relazione ad alcuni quesiti che vengono formulati circa la portata delle norme vietanti le nuove costruzioni edilizie durante il periodo di validità del blocco, si chiarisce che le costruzioni consentite possono distinguersi in due categorie: a) costruzioni escluse dal divieto: lavori di modifica e di trasformazione di stabili esistenti; lavori di ampliamento che importino un aumento del volume complessivo del fabbricato preesistente, non eccedente il dieci per cento; edifici costruiti con materiali autarchici nelle città con capoluogo di provincia, aventi una popolazione non superiore a cinquantamila abitanti; edifici rurali; b) costruzioni per le quali il Ministro dei Lavori pubblici può consentire la deroga al divieto: case economiche e popolari; case I 111 IMI f 11E11111M1111111 11 ■ Il 1111 11 111 ITI 1111111111111 11 I II 111 II di riconosciuto carattere eccezionale e urgente. E' da rilevare che, a norma del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare e economica 28 aprile 1938, N. 1165, « case popolari » sono quelle costruite dagli Enti autorizzati, quali gli Istituti per le Case popolari e l'I.N.C.I.S., nonché da industriali proprietari o conduttori di terre per i proprii dipendenti: le « case economiche» possono essere, invece, costruite non solo dai predetti Enti, ma anche da privati per essere date in locazione, in consegna, in proprietà, purché posseggano i requisiti tecnici indicati nel testo unico sull'edilizia popolare e economica.

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