Scambi e valute nei territori occupati

Scambi e valute nei territori occupati UN BANDO DEIm PUPE Scambi e valute nei territori occupati Roma, 25 aprile, i aila Gazzetta Ufficiale pubblica dctipceciatRdpoaail bando del Duce, Primo Mare |sciallo dell'Impero, Comandante delle truppe operanti su tutte le [fronti, contenente disposizioni in materia di scambi e di valute nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze Armate italiane. Il bando stabilisce che nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia [occupati dalle Forze Armate italiane è fatto obbligo di ricevere jin pagamento, oltre la valuta locale, la valuta italiana e quella i albanese. Il ragguaglio è stabilito come segue: lire 30=100 dina- « j Knari 2083,33=100 franchi alba- S„' . , , . , . iE vietata qualsiasi negoziazio- Ane che importi, fra le valute sopra indicate, un ragguaglio diverso cda quello sopra stabilito. ViIl commercio, sotto qualsiasi [ forma, di valuta diversa da quella I bitaliana, albanese e jugoslava, snonché di titoli e valori stilati inlevaluta diversa da quella italiana, i albanese o jugoslava è esclusiva-. tmente riservato all'Istituto nazio-;naie per i cambi coll'estero che lo esercita per mezzo della Banca ! - d'Italia, della Banca Nazionale jd'Albania e .Ielle aziende di ere-, dito a ciò autorizzate dal Coman-!o do Supremo, di intesa col Mini- -I L'esportazione di merci e di ' -jqualsiasi altro oggetto verso terri- ; tori che non siano quelli dello Sta-i e to italiano e de! Regno di Alba-,e nia è consentita solo previa auto- ìrizzazione del competente com-i e missario civile, che determina ca-' l .so per caso le condizioni dell'au-, -jtorizzazione anche in relazione al-: la forma e alle modalità del pa- gamento. oL'autorizzazione non può essere Jconcessa quando si tratti di og- getti di interesse artistico, archeo- e r [logico o storico. Sono vietate, sai-1 |vo quanto è disposto successiva- ! mente: e i, L'introduzione da qualsiasi ! territorio diverso da quelli dello ajstalo Italiano e dal Regno d'Aljbania di biglietti di Stato e di banca italiani, albanesi e jugoslavi. 2) L'esportazione verso territori che non siano quelli dello Stao italiano o del Regno di Alba-1 ia, dei biglietti di Stato o di ban-1 ca indicati nel numero preceden-1 te. Coloro che da qualsiasi terri- „°2&ndiv^ italiano o del Regno d Albania si .recano in territori dell'ex-regno\ [jugoslavo occupati dalle Portil[e con sè val^ta„italÌa^a si'! i"0 all'ammontare di lire 250, ov- l - - , vero valuta albanese sino all'am-imontare di franchi albanesi 60. ; di abitanti dei territori dell'ex-, regno di Jugoslavia occupati dal-ile Forze Armate italiane che,, avendo abbandonato tali territori,! vi facciano definitivo ritorno, han-'no facoltà di portare con sè va- luta jugoslava fino all'ammonta- re di dinari duemila. ]-, L'introduzione da qualsiasi ter-:, ; ritorjo di da *jlo del|o sta-!^ italiano adel feo^bania di titoli di Stato o valori obbliga a^"a" di ogni specie, valuta, e delle consentita sol• .tanto mediante rimessa per posta i1 - é | ^l'à?!'in^nnaNik^V e S^\U^1doÌef t « -H„nt, H* * iiiillllllllllllllllllllililllllllMlillillllllllinilllllllllllllii dl Pit ad una delle banche o delle azion de di Credito sopra indicate Le banche e le aziende suddette che ricevano per posta da territori diversi da quelli dello Stato italiano o del Regno d'Albania i predetti titoli o valori, possono costituirli in deposito presso di esse previa autorizzazione del competente commissario civile, se il deposito deve essere costituito a favore di persone residenti nei territori dello Stato italiano, del Regno d'Albania o nei territori dell'ex-regno di Jugoslavia occupati dalle Forze Armate italiane, ovvero, senza bisogno di alcuna autorizzazione, se è da costituirsi a favore di persone residenti in Ktal^e,^egtlo11d'^ Stato italiano, iugoslavo occupati dalle Fora* Armate italiane L'esportazione verso i territori che non aiano ,„ dcllo gtatn italiano, o del Regno d'Albania rii titoli di Stato, di valori ob bligazionari e azionari di ogni specie, stilati in qualsiasi valuta, e deile relative cedole, può avve nire soltanto in seguito a preven tjva autorizzazione del competente commissario civile. gono vietati senza preventiva autorizzazione del competenti, commissario civile: 1) j versamenti ed 1 pagamenti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, di somme in dinari che territorio diverso da quello dèlio Stato italiano, del Regno d'Ai bania e dei territori dell'ex-regno di Jugoslavia occupati dalle Fei ze Armate italiane: 2) I versamenti e i pagaménti suddetti che importino utilizzo di disponibilità in qualsiasi valuta esistenti nel territorio dello Sti to italiano o del Regno d'Albania o nei territori dell'ex-regno di Jugoslavia occupati dalle Forze Armate italiane, di pertinenza di persone residenti fuori dai dotti territori Sono vietate, senza preventiva autorizzazione del compp'en'e commissario civile: 1) Ogni disposizione, a favore di persone residenti fuori del territorio dello Stato italiano, del Regno d'Albania e dei territori dell'ex-regno di Jugoslavia occupati dalle Forze Armate italiane, su titoli di Stato e valori obbllga- zionari ed azionari, stilati in qual siasi valuta, esistenti nei territo ri dell'ex-regno di Jugoslavia oc cupati dalle Forze Amiate italia- costituiti in deposito; 2) Ogni disposizione a favore \Hi nersone residenti nei territori ffi™ ' del'Regno d'i !?no di J"^'avia, occupati dal fé Forze Armate italiane, sui fi¬ itoli e valori indicati nel numero ; precedente di pertinenza di per, sone residenti fuor; del territorio ideilo Stato italiano, del Regno di , Albania e del territori dell'ex-re! gno di Jugoslavia, occupati dalle 'Forze Armate italiane. I coni missarl civili hanno facoltà di emanare con loro ordinanza, sen ]tite l'autorità militare e l'auto- :rità doganale, norme per regola !re. in deroga alle disposizioni sud- P§ro,otraffiPco locale co. territori contigui. Seguono le disposizioni che comminano le pene ai trasgressori alle norme del bando che va in vigore da oggi. lllin intiiimimm,mimmi,,,mninnili,n,mnn

Persone citate: Coman, Duce, Primo Mare