La vendita del latte e la produzione dei formaggi

La vendita del latte e la produzione dei formaggi La vendita del latte e la produzione dei formaggi Le norme in vigore dal lo maggio i Roma, 19 aprile. Con decreto in corso di pubblic azione, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste provvede a disciplinare, in forma totalitaria, il conferimento del latte vaccino per l'alimentazione diretta e per l'industria casearia, nonché la fabbricazione dei formaggi e di altri prodotti caseari, ed assicura una adeguata organizzazione per un più severo controllo dei prezzi del latte e dei prodotti derivati, dalla produzione al consumo. Il decreto stabilisce la proroga dei contratti di compravendita del latte fino all'll novembre 1941 lalc data A decorrere dalla stessa data, la intera produzione di latte è attribuita alle sezioni della zootecnica dei C.P.P.A., alle quali è demandato il compito di fornire le centrali del latte e di rivenditori di latte ad uso alimentare, dei quantitativi occorrenti al consumo diretto, nonché quello di cedere agli stabilimenti caseari i quantitativi di latte richiesti che risultino disponibili. Le sezioni predette compiranno tali operazioni dopo aver terminato, sulla scorta delle denuncie ricevute ed in base a disposizioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, i quantitativi di latte da lasciare al produttori per i bisogni alimentari familiari e della propria azienda, nonché quelli per la lavorazione in proprio eseguite direttamente od a mezzo di caseifici sociali e per la vendita diretta al consumatore. Il Ministero dell'Agricoltura impartirà le necessarie disposizioni per la destinazione della produzione del latte al fine di assicurare l'approvvigionamento ad uso alimentare e di garantire la produzione del burro e di determinati tipi di formaggio. Il decreto disciplina la produzione dei formaggi secondo ben precisati tipi, vietando la produzione n- di quelli non permessi pel 1» maga- gio 1941-XIX e consentendone la n vendita sino ad esaurimento dei .XX e la risoluzione di tutti quelli > aventi efficacia posteriormente ~ mi e anteriormente pro¬ ouio- ^ e oo- ; o o,ra .riveduto, dai comitati speciali a quantitativi dotti. Per i formaggi a stagionatura superiore ai sei mesi è fatto obbligo di marchiatura, dalla quale risulti il mese e l'anno della fabbricazione. Dal 1" maggio p. v. i prezzi del latte ad uso industriale, del burro, del formaggio e degli altri prodotti derivati, sai-anno quelli stabiliti dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, mentre il prezzo del latte ad uso alimentare ver- e o delle sezioni provinciali dell'ali mcntazione, salvo approvazione dello stesso Ministero. Con altro decreto pure in corso idi pubblicazione, per disciplinare le controllare la produzione, la dij stribuzione ed i prezzi del formaggi e per provvedere ai bisogni delle Forze Armate, viene costituita apposita organizzazione di produttori commercianti ed industriali, denominata Ufficio controllo formaggi, la quale agirà periferica; mente a mezzo di proprie sezioni tecniche staccate. Tutti i produttori, le ditte eta- o 'gionatnci ed ì commerciarti gros o : sl.stl dl formaggi hanno.1 obbligo e 01 tenere un registro di carico e - ' scarico dal quale risultino la prò- - ' duzione, gli acquisti, le vendite e l le disponibilità di formaggi; di de- ■ Tiiinriflrf> mensilmente all'uffirin e predetto, per il tramite delle or-1 ganizzazioni di categoria, i quan |titativi prodotti e le giacenze, non- o che di inviare allo stesso ufficio, -'per ogni contratto di compra-ven- n dita stipulato, copia delle fatture o entro cinque giorni dalla loro emisiIsione, o] -\ Col provvedimento soprariporo {tato, il Ministero dell'Agricoltura - e delle Foreste si preoccupa esseri- o' ezialmente di assicurarci oltreché una razionale disciplina, un impie- flo pienamente aderente alle ■ esigenze alimentari e industriali del Paese, della produzione del latte vaccino. Questa annualmente ammonta a 69 milioni di ettolitri. Percentualmente tale produzione viene utilizzata nel seguente modo: 22 per cento per l'allevamento dei vitelli; J/.'i per cento al consumo diretto e Sii per cento all'industria cascarla. La. quale, a sua volta, dalla produzione lattiera posta a sua disposizione, ricava annualmente 1/50 mila quintali di burro e 2 wiZioni e 200 mila quintali di formaggi di varii tipi che, come „,„ si' jjlsse ,M aUra' circostanza non solo in virtù delle sostanze proteiche di cui sono ricchi entrano largamente a compone l'alimentazione del nostro popolo, ma incrementano anche promettenti correnti di scambi. Si tratta, dunque, come le cifre dimostrano, di un settore economicamente e alimentarmente notevole che non poteva restare privo di un'adeguata regolamentazione. Il comunicato annuncia altresì, con decorrenza dal prossimo l.o maggio, l'attuazione di un sistema di equilibrio di prezzi per il latte a uso alimentare e per quello destinato alla produzione del burro, del formaggio e degli altri derivati. Senza pretendere di anticipare il. contenuto dei provvedimenti che saranno adottati al riguardo, possiamo tuttavia affermare che il sistema in parola, per mezzo di una attenta valutazione dei costi e dei margini di rimunerazione da assicurare ai produttori, si preoccuperà di evitare che il latte eccedente il bisogno del detto consumo sia impiegato in questa o in quella lavorazione non per una una necessità realmente avvertita ma unicamente per ragioni di più elevato guadagno. ÀI riguardo giova tener presente che una indagine statistica recentemente effettuata, ha permesso di accertare l'esistenza di forti giacenze di formaggi. Insieme con il sistema dei prezzi, alla migliore e più consona destinazione del latte ad uso industriale gioverà l'attribuzione che dell'intera produzione lattiera, viene fatta alle Sezioni della Zootecnia dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, le quali Sezioni avranno appunto il compito di contemperare le varie esigenze. Per i provvedimenti adottati è da notare, infine, il carattere di tempestività. Essendo stato realizzato con alcuni giorni di anticipo rispetto alla data consuetudinaria (21/ aprile) del rinnovo dei contratti di fornitura di latte, il nuovo meccanismo, senza creare intralci, segna i doveri di rispettiva competenza degli agricoltori e degli industriali caseari per un genere cospicuo oltreché economicamente importante.

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