Lo scambio delle merci fra il Regno e il territorio nemico occupato

Lo scambio delle merci fra il Regno e il territorio nemico occupato Lo scambio delle merci fra il Regno e il territorio nemico occupato osRoma, 28 marzo- Itor La. Gazzetta ufficiale pubblica il di decreto ministeriale recante leisim^orme per disciplinare, agli ef-jte mento delle merci e dei prodotti fra il territorio del Regno e il territorio francese occupato dalle truppe italiane; le merci e 1 prodotti di qualsiasi specie, che vengono importati o esportati dal territorio francese occupato, come mipopetro| Kadepure le merci e 1 prodotti di qual-| unsiasi specie, che transitano per ili deterritorio occupato, sono soggetti| roa tutte le leggi, norme e preseri-1 sczioni doganali vigenti nel Regno, j lorjvi comprese le restrizioni di ca-ila rattere economico, iiscale, politico. | co'e prdi denon possono esservi spedite se non, ricsono presentate alla dogana più l'Isanitario e valutario. Le merci di produzione del territorio occupato, soggette nel Regno ad imposta di fabbricazione. tetti doganali, lo scambio"" delle j e dmerci fra il territorio del Regno e ve il territorio metropolite.no nemi-, co occupato dalle forze armate-daitaliane e 1 organizzazione dei relè- colUW servizi. | maIl Decreto dispone che nei ter-idantori francesi occupati dalle forze; visarmate italiane, la linea doganale! peè portata alla linea di armistizio.! SaIn conseguenza le disposizioni l'IJegislative e regolamentari, richiaJ cemate dal bando del Comando Su-!supremo, non si applicano al movi-:neGvicina per essere sottoposte al pa- mmgomento dell imposta relativa. Le franchigie doganali previste! dal bando del Comando Supremo sono concesse dalla dogana: aj\ dietro presentazione di un certificato in carta libera del commissario civile attestante il rimpatrio degli abitanti della zona occupata, per gli effetti personali, le masserizie e gli strumenti di lavoro che essi riportano in Patria; bl dietro esibizione di apposita tessera o dii altro idoneo documento rilasciato1 dal commissario civile, comprovante il numero e l'età dei compo-| r.enti di ciascuna famiglia, per i] generi alimentari e altri generi di consumo necessari per la vita della popolazione civile; ci dietro presentazione di certificato del commissario civile attestante l'entità e la natura delle riparazioni o Be la brpodalle operazionii bc iene, peri ma- tateriah occorrenti alle riparazioni e s/ricostruzioni stesse. Ove tali rinara^oni e ricnatru- soi^ìeVaV^^^AiAi^^^0^toni ile Oliano compiersi in località ìpUdistanti dall'ufficio doganale e siano di notevole entità, i materiali saranno rilasciati col regime della temporanea importazione, accettando la fideiussione di persona solvibile: tale garanzia verrà svincolata al compimento dei lavori, previo collaudo. Lungo la linea di armistizio sono istituiti i seguenti uffici doganali: a) circoscrizione doganale di Torino: Seez, nella valle dell'Isère, con le facoltà delle dogane di quinta classe; Bramans (Pont du Nant) con le facoltà delle dogane di quinta classe; Bessans, con le facoltà delle dogane di quinta ci.; llonginevro. con le facoltà delle dogane di quinta classe; Fontana, con le facoltà delle dogane di quarta classe e con servizio alla stazione ferroviaria e sezione sulla strada nazionale al Ponte Campane. Per le operazioni richieste dal traffico attraverso la linea ferroviaria del Moncenisio. è ripristinata la dogana internazionale di Modane; b) circoscrizione doganale dl Savona: Piena, con le facoltà dello dogane di quinta classe e con servizio a'ia stazione ferroviaria e sezione alla strada nazionale della valle Roia e alla stazione di Breglio; Montone, con le facoltà delle dogane di prima classe e con servizio alla stazione ferroviaria e sezione sulla strada nazionale al Ponte dell'Unione. In conseguenza, restano soppresse le seguenti dogane: Molaretto Cenisio, Claviere, San Dalmazzo di Tenda, Ventimiglia con la sezione di Grimaldi, nonché la imgicesistsi gnfrdiSahasechè nanescmchsutido(pnil raLiailsodlitpsvleavstCnsezione del Piccolo San Bernardo\gdella dogana di Aosta. [aI posti doganali di Bordighcra | ,„e Pigna sonc.aggregati alla do- \ Agana di San Remo e quelli dilEn-\attaque, Sant Anna di Valdlerl\cCrissolo, Sarctto, Chiamile e Vi-!dr-i^Hin cnnn ocrrirntmf, allo ilnDann 1 . nadio, sono aggregati alla dogana di Fontana. Agli effetti statistici e contabili, le dogane di Bramans, Bessans e Monginevro, faranno parte della principalità di Torino; la dogana di Seez apparterrà alla principalità di Aosta; la dogana di Argenterà apparterrà alla principalità di Fontana e le dogane di Piena e di Mentone apparterranno alla principalità di Imperia. I servizi di vigilanza lungo la lostVlinea doganale sono di competen- Cza del Corpo della R. Guardia di ! Finanza, sotto la direzione ed il i "controllo degli ufficiali del Cor- gpo stesso, nei limiti e con le fa- ecolta previsti dal regolamento di Iservizio. A tal uopo sarà pròvve- sduto allo spostamento e alla isti-istuzione di reparti del Corpo, cui dsaranno affidai i servizi lifngo là fnuova linea doganale, salvo pet! lquelle località ove si reputi suffi-: gciente la vigilanza saltuaria me-[diante pattuglie. Il decreto entra in vigore do oggi. i

Persone citate: Cenisio, Fontana, Grimaldi, Pont, Roia, Ventimiglia