Gli impiegati privati alle armi

Gli impiegati privati alle armi Gli impiegati privati alle armi iAlcune importanti decisioni circa il trattamento di richiamo Roma, 25 marzo. IDa parte degli organi competen-1ti sono state adottate alcune im-portanti decisioni in merito al trat- tamento di richiamo alle armi de- gli impiegati privati. E' stato, fra l'altro, stabilito che il versamento dei contributi per il periodo di richiamo deve essere contìnuato nei confronti di tutte le forme di previdenza, siano esse rese obbligatorie da disposizioni di legge o da contratti collettivi di la- voro, oppure disciplinate da rego- lamenti b deliberazioni aziendali, purché costitutive o integrative dell'assicurazione invalidità e vecchiaia. Non deve essere, quindi, continuato il versamento dei contributi a quei fondi che abbiano soltanto lo scopo di garantire la corresponsione dell'indennità di licenziamento. Sì è deciso anche che, nel caso di ufficiali o sottufficiali inviati in licenza a tempo determinato senza assegni o con assegni ridotti, l'indennità deve essere commisurata alla differenza effettiva fra la retribuzione civile e gli emolumenti militari. Qualora la riduzione di questi ultimi sia stabilita in misura proporzionale, le competenze militari debbono essere fissate applicando la riduzione proporzionale agli emolumenti previsti dalle tabelle. II trattamento di richiamo deve essere corrisposto anche a coloro che vengono chiamati alle armidalla posizione di «congedo prov- visorio con diritto all'eventuale visorio con diritto congedo anticipato tale posizione a quella di « ascritto a ferma minima di terzo grado •». Per gli impiegati inviati in aspettativa senza retribuzione per motivi di famiglia o per altre ragioni richiamati alle armi si è precisato che spetta loro il trattamento di richiamo con decorrenza dal giorno in cui l'aspettativa avrebbe avuto termine. all'eventuale equivalendo - L'indennità sarà corrisposta nella misura prevista dalla lettera a) dell'art. 1 della legge per i primi due mesi a far tempo dalla data di cessazione dell'aspettativa. Sì è deciso, infine, che allorchè un lavoratore venga richiamato alle armi mentre prestava servizio in qualità di operaio, in pendenza del richiamo non può modificarsi nei suoi confronti la qualifica da operaia ad impiegatizia; tale modifica è ammissibile solo nel caso che intervenga automaticamente per lo scadere di un termine derivante da contratto collettivo.

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