Il divieto di circolazione delle vettore per trasporto promiscuo

Il divieto di circolazione delle vettore per trasporto promiscuo Il divieto di circolazione delle vettore per trasporto promiscuo Norme per la trasformazio ne e l'uso degli autoveicoli e o e o , a e Roma, 19 marzo. In seguito alle disposizioni emanate in merito alla circolazione delle autovetture per il trasporto promiscuo, il Ministero delle Comunicazioni ha disposto, nel dettaglio, quanto segue. Dal primo aprile p. v. non potrà più circolare nessuna autovettura munita di licenza di circolazione « I.G.F. 00B », per trasporto promiscuo di persone e cose (licenza con copertina verde a striscia verde scuro) sia che abbia l'autorizzazione al trasporto di cose in conto proprio sia per conto di terzi. I relativi dischi contrassegni, rossi o bianchi, con la data 31-3 a. s. decadono di validità. Coloro che al l.o aprile p. v. continuassero a circolare abusivamente con autovetture munite della soppressa licenza « I.G.F. OOB » e di dischi contrassegni per trasporto merci, rossi o bianchi, incorrono nelle sanzioni previste dal Codice della Strada per chi circola senza licenza. Entro il 30 aprile p. v. i proprietari di autocarri che siano attualmente muniti di licenza di circolazione « I.B.F. OOB * dovranno chiedere ai Circoli Ferroviari il certificato di approvazione dell'autoveicolo per il trasporto di cose per l'immatricolazione dei veicoli come autocarri. Le autovetture già munite di li cenza di circolazione « I.G.F. OOB » possono essere trasformate in au tocarri quando ne venga riconosciuta la necessità, come ad esempio: quelle appartenenti a ditte produttrici di generi alimentari, di articoli di uso comune, di cose interessanti la produzione bellica e la difesa nazionale, a ditte conduttrici di aziende agricole e commerciali, ai commercianti ambulanti, viaggiatori di commercio, agenti, piazzisti, rappresentanti. Alle domande di autorizzazione alla trasformazione da redigersi su carta da bollo da lire 4 e dirette al Circolo Ferroviario devono venire allegati i seguenti elaborati: a) un disegno dimostrativo della trasformazione; b) un certificato di assenso da parte del Consiglio provinciale delle Corporazioni della provincia, ove il richiedente ha la sede normale della propria attività; c) tutti quei documenti che possono comprovare la assoluta necessità del mezzo di trasporto. I circoli ferroviari, ricevuta la domanda, esaminata la documentazione e trovatala probatoria, autorizzeranno la trasformazione e procederanno al collaudo. nepdtc0dnndIPer tutti i tipi di autovetture è consentita la trasformazione in autocarri con cassa aperta a spon- da di cui quella posteriore, ribal- mie. i^a xrasiormazione. invece, autocarri con cassa a furgone tabile. La trasformazione, invece, in chiusa, è consentita solo per quel-le vetture la cui fabbrica costrut- trice ha eseguito o esegua per lostesso tipo di telaio anche furgoni chiusi e deve essere eseguita in conformità alle dimensioni e caratteristiche adottate dalla casa costruttrice stessa. In ogni caso è, però, vietata la trasformazione in furgone chiuso per la Fiat 500, per la quale è ammessa solo la trasformazione in autocarro aperto a sponda. Nelle trasformazioni a furgone chiuso e per quelle aperte a sponda, su telaio Fiat 500, oltre alla conformità del tipo corrispondente della fabbrica costruttrice, è necessaria che sui fianchi siano ver- niciati a grandi caratteri il nome e la ragione sociale della ditta proprietaria dell'autoveicolo, le indicazioni generiche delle merci trasportate. Al titolare della licenza di circolazione per autovetture « I.G.F. 00A » (licenza con copertina verde) munito o no dell'autorizzazione alla circolazione (stella rossa) non è consentita la trasformazione delle autovetture in autocarri.

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