Le leggi di guerra e l'azione contro i paracadutisti

Le leggi di guerra e l'azione contro i paracadutisti Le leggi di guerra e l'azione contro i paracadutisti Roma, 19 marzo. .L'articolo 25 del testo della leg- Se di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938-XVI, consi- dera legittimi belligeranti « coloro I ch(? appartengono file forze arma- i te di uno stato, ivi comprese le milizie e i corpi volontari che le | costituiscono o ne fanno parte », nonché gli appartenenti a milizie ° «>rPi volontari diversi da quelli Predetti, purché « operino a favore uno dei belligeranti, siano sot- toposti ad un capo per essi re-: sponsabile, indossino una unifor- me o siano muniti di un distintivo fisso comune a tutti e riconoscibile ; a distanza, portino apertamente le ai'mi e si attengano alle leggi e, ^ usi della guerra Da ciò si deduce, secondo uno studio pubbUcato sull'argomento da Lc Forze Armate che i para cadutisti — quando operino al ser vizio delle forze armate nemiche e indossino una uniforme che renda nota la loro qualità di militari —devono essere considerati leglt Xqff'r iguarda l'azione che nuòcere svolta contro i pa racadutisti va ricordato che la stessa legge di guerra, all'art. 39, sancisce esplicitamente che «è le cito aprire il fuoco contro i ne mici che, fuori del caso di un nau- ns^an° B<f1 Para=ad"^ isolati o in massa» E' chiaro però che. una volta catturati, debbono avere lo stesso trattamento spettante ad ogni altro prigioniero di guerra, nè possano pertanto essere puniti per atti compiuti precedentemente come legittimi belligeranti. Quali forze possono essere legittimamente opposte ai paracadutisti; e possono dei semplici cittadini — estranei ad ogni organismo militare o para-militare — svolgere azione contro di essi al solo scopo di catturarli? Lo studio anzidetto, nell'esaminare tale questione, afferma che nella categoria di appartenenti a « corpi civili militarmente ordinati » che siano inquadrati in una delle forze armate — contemplati come legittimi belligeranti dall'articolo 25 della nostra legge di guerra — possono anche essere comprese le Camicie nere dei Fasci di Combattimento * sia per la struttura para-militare di tali organismi, e sia per la loro intima connessione con una delle forze armate dello Stato, la Milizia, di cui ogni fascista deve far parte. In virtù di quest'obbligo fatto a tutti i fascisti, Partito e Milizia ' ,stituiscono. dal punto di vista militare, « una identità perfetta ». Non possono invece considerarsi legittimi belligeranti quei civili che, senza l'appartenenza ad alcuna delle forze di cui sopra, ritengano volontariamente di svolgeré azioni belliche contro i peia- i cadutisti. i | Nè contro questi ultimi sembra e | possa ricorrere il caso previsto 1 dalla legge di guerra della leva in i ! massa della popolazione di un ter- ' ritorio minacciato di invasione, i I Tali concetti giuridici — con -1 elude lo studio delle Forze Armate -1 — hanno trovato riscontro nella - ! condotta da noi tenuta in occasio-1 ne del recente ridicolo tentativo a I effettuato da paracadutisti inglesi l1 nella regione lucana. Tali paracaa [dutisti, infatti, sono stati tutti - ! catturati e trattati come comuni i i prigionieri di guerra, nonostante - ! che neil' imboscata ordita da un e ! gruppo di essi senza alcun plausi e o bile motivo, siano cadute due Camicie nere vittime del loro dovere. Cosi l'Italia, ancora una volta, ha dato prova anche nel diritto di guerra di essere maestra di giù stizia.

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