Gli assegni familiari ai richiamati

Gli assegni familiari ai richiamati Gli assegni familiari ai richiamati / benefici estesi ai lavoratori disoccupati - Semplificazione della procedura per la riscossione Roma, 5 marzo. In sede di conversione in legge del decreto 26 ottobre 1940-XVUI n. 1495 relativo alla corresponsione degli assegni familiari agli operai richiamati per esigenze di carattere eccezionale, il Governo fascista, ad ulteriore testimonianza della sua costante attenzione verso coloro che sono in armi al servizio della Patria e verso i loro familiari, ha acconsentito che fossero introdotti nel provvedimento in parola alcuni emendamenti. I quali, mentre da un lato hanno ampliato notevolmente la portata del decreto estendendone ! benefici anche ai disoccupati, dall'altro hanno realizzato alcune semplificazioni nella procedura, nell'intento di mettere in condizione gli aventi diritto di venire più sollecitamente in possesso de gli assegni. Decorrenza dal 28 ottobre 1940 II Ministero delle Corporazioni ha dato disposizioni a.^li uffici competenti di dare solìecita attuazisne alle nuove norme, indi pendentemente anche dalla prò mulgazione ufficiale che è in cor so, e conseguentemente l'Istituto Nazionale Fascista per la previdenza sociale ha diramato alle dipendenti sedi le istruzioni di applicazione. La più importante delle innovazioni introdotte è quella che riconosce, a far tempo dal 28 ottobre 1940, il diritto agli assegni familiari, in conformità del Regio D. L. 26 ottobre 1940, anche agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale, disoccupati al momento del richiamo, per i quali, nei novanta gior- ni precedenti al richiamo stesso, | risulti un rapporto di dipendenza 'da aziende facenti parte dei setI tori per l'industria, per il com mercio e per le professioni e le arti, della Cassa unica per gli as segni familiari ai lavoratori ed al quali non si applichi la leg! p 10 giugno 1940 N. 653 sul trat tamento degli impiegati privati e « altri dipendenti ad essi equi parati, nchiamati alle armi, ' . ?er 1 attuazione di tale dispojsizione occorre che l'esistenza dei ! requisiti prescritti sia provata di !noJ™a mediante l'esibizione di un i certificato del! ufficio di colloca;mento attestante 1 avvenuta iscri !Z1°ne "eSu elenchi dei disoccu |Patl • Ia permanenza dell iscrizio ' stessa ali atto del richiamo, 'n°jlc.he ™. certificato dell'a SS"^?0^t0CUÌ dipendenze il ri chiamato ha cessato di prestare J*^^. attività lavoiativa en, S&Ln^ ^ precedenti il| T" ir°' ^( «—--.-itim.» ' J^f8^ °ff L1 %!Perdl° dl es,b.1.re » certificato.dioccupazione rilasciato dalla ditta I o11„ -, j;..„,1o„„„ v, ialle rul dipendenze egli ha ces sato di Prestare la propria opera Kg*»»? ^uffi riguardala certificatone ditale ranislta fel* S^Se^^nl ev^uSminVe esibita ^ fini della corre™nsio ne ^gi^ gratificazione agli ope-U, dell'industria richiamati, pre vista dai contrattl collettivf18 ?jugno 1940 Non occorre ]a pro. ! duz?orje dl un nuovo certificato dell'ufficio di collocamento ai fini ■ della concessione degli assegni familiari quando un documento del genere sia stato presentatoper la liquidazione della gratifi-|cazione di richiamo. |Semplificazion8 per I pagamentii L'altra innovazione è, come slè detto, quella che riguarda la!gg^^ffi,3g%JKSSta :per 1 Pa»arnenu da effettuarsi in I SSato. affila=e ra-to che, in questo caso, il diriP : alla corresponsione degli assegnpuò essere esercitato nell'ordine esclusivamente dalla moglie, da padre dalla madre del rfchiama & 0 d'alla persona alla quaJe sono ■ affidati i minori a carico, Per ottenere il pagamento de gli assegni, la personl cui spetta ; di esercitare i diritti del richiad mato deve produrre una dichia- razione degli altri interessati, ate . e e o o i - testante il nulla-osta di questalla riscossione da parte dellpersona suddetta per l'ammontare complessivo degli assegni l'intendimento di esigere direttamente gli assegni per essi spettanti al richiamato. Tali disposizioni intendono sostanzialmentpermettere il pagamento deg- j assegni anche in assenza deflo ; delega da parte dell'avente diritUlto, affidando l'esercizio dei dirito iti spettanti al richiamato, a de terminate persone, fra le quali -.stabilito un ordine esclusivo neo ! senso che i diritti del richiamata'possono essere esercitati da unn ! persona componente di una detero 1 minata categoria (ad esempio -|padre) solamente qualora non e- sista nessuna persona apparte- ■ nente alla categoria precedent-wnel caso, moglie), o j Ad integrazione di quanto so P'a, ed al fine di consentire cho il pagamento degli assegni possel .essere effettuato, ove gli interes-;sati lo desiderino, direttamente ael vari beneficiari per la parte rn ferentesi a ciascuno, viene pa-1stabilito che la persona cui speo- ta l'esercizio dei diritti del richiao matn, nell'ordine indicato, debblesibire una dichiarazione scritt anche se non autenticata, degli interessati, attestante o il nullaosta di questi alla riscossione da parte di essi dell'ammontare complessivo degli assegni, o l'intendimento di esigere direttamente la quota dì assegni per essi dovuta. In altre parole, la richiesta degli assegni deve essere esclusivamente avanzata dalle persone cui secondo l'ordine indicato compete l'esercizio dei diritti spettanti al richiamato. Perchè si possa far luogo al pagamento integrale degli assegni stessi al richiedente, in rapporto a tutti i carichi di famiglia del richiamato, debitamente riconosciuti, occorre il consenso | dei beneficiari che lo seguono secondo l'ordine stabilito. In tal caso si dovrà effettuare un unico pagamento. Qualora, invece, la dichiarazione degli altri beneficiari manifesti il loro intendimento di voler esigere direttamente la quota di assegni ad essi dovuta, saranno emessi separati ordini di pagamento. Qualora non venga presentata la dichiarazione degli altri beneficiari, potrà corrispondersi la quota degli assegni relativa al richiedente e agli altri eventuali beneficiari da lui rappresentati, se il richiedente dichiari per iscritto di essere nell'assoluta impossibilità di ottenere e presentare la dichiarazione in parola. Sì è precisato altresì che, per ottenere gli assegni relativi ai primi tre mesi di servizio milite- re prestato posteriormente al ^8ottobre 1940, in luogo del certificato dell'autorità militare o del Podestà può essere prodotto un atto notorio attestante la data del richiamo, la permanenza in servizio militare e il grado rivestito. In base a tale atto notorio si farà atto al pagamento degli assegni familiari spettanti fino a tutto il mese di gennaio u. s. per coloro che già si trovano in servizio militare alla data del 28 ottobre, o per i primi tre mesi di richiamo per coloro che sono stati richiamati successivamente a tale data.

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