I prestili matrimoniali

I prestili matrimoniali I prestili matrimoniali II regolamento per l'esecuzione delle norme legislative Roma, 24 febbraio. Un regio decreto approva il regolamento per l'esecuzione delle norme legislative circa la conces «ione dei prestiti matrimoniali. Il regolamento stabilisce che presso ciascuna provincia sia costituito un Comitato provinciale per i prestiti matrimoniali. Il Comitato si riunisce, normalmente, una volta al mese, e straordinariamente quando occorre. La domanda per la c^.icessione del prestito matrimoniale deve essere presentata non prima della avve nuta richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e non dopo centoventi giorni dalla celebrazione di esso. La domanda, in carta libera, deve essere rivolta all'amministrazione della provincia nella cui circoscrizione gli sposi hanno fissato o intendono fissare la loro residenza dopo il matrimonio, e può essere inviata direttamente o per il tramite del Comune di residenza dei richiedenti. Il Comune deve trasmetterla all'amministrazione della provincia nel termine massimo di otto giorni. La domanda deve essere sottoscritta da entrambi gli sposi. Per ottenere la concessione del prestito matrimoniale, i coniugi, oltre a possedere i requisiti già noti, devono impegnarsi per tutta la durata dell'ammortamento del prestito a non emigrare definitivamente dal Regno, salvo che per trasferirsi nell'Africa Italiana, nei Possedimenti italiani o in Albania. .Nel caso che enti-ambi i coniugi intendano emigrare all'estero, sono tenuti a restituire, prima della partenza, la quota di prestito ancora dovuta. La restituzione del prestito si effettua nella misura e con la decorrenza prescritte dalle norme legislative, in rate mensili posticipate. Le rate di ammortamento, per altro, decorrono dal primo Storno del mese successivo a quello di scadenza delle rate stesse. Nel caso di trasferimento dellapropria residenza fuori della Cir- I prestili matrimoniali I prestili matrimoniali II regolamento per l'esecuzione delle norme legislative Roma, 24 febbraio. Un regio decreto approva il regolamento per l'esecuzione delle norme legislative circa la conces «ione dei prestiti matrimoniali. Il regolamento stabilisce che presso ciascuna provincia sia costituito un Comitato provinciale per i prestiti matrimoniali. Il Comitato si riunisce, normalmente, una volta al mese, e straordinariamente quando occorre. La domanda per la c^.icessione del prestito matrimoniale deve essere presentata non prima della avve nuta richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e non dopo centoventi giorni dalla celebrazione di esso. La domanda, in carta libera, deve essere rivolta all'amministrazione della provincia nella cui circoscrizione gli sposi hanno fissato o intendono fissare la loro residenza dopo il matrimonio, e può essere inviata direttamente o per il tramite del Comune di residenza dei richiedenti. Il Comune deve trasmetterla all'amministrazione della provincia nel termine massimo di otto giorni. La domanda deve essere sottoscritta da entrambi gli sposi. Per ottenere la concessione del prestito matrimoniale, i coniugi, oltre a possedere i requisiti già noti, devono impegnarsi per tutta la durata dell'ammortamento del prestito a non emigrare definitivamente dal Regno, salvo che per trasferirsi nell'Africa Italiana, nei Possedimenti italiani o in Albania. .Nel caso che enti-ambi i coniugi intendano emigrare all'estero, sono tenuti a restituire, prima della partenza, la quota di prestito ancora dovuta. La restituzione del prestito si effettua nella misura e con la decorrenza prescritte dalle norme legislative, in rate mensili posticipate. Le rate di ammortamento, per altro, decorrono dal primo Storno del mese successivo a quello di scadenza delle rate stesse. Nel caso di trasferimento dellapropria residenza fuori della Cir-

Luoghi citati: Africa Italiana, Albania, Roma